ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07827

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 372 del 05/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: PAGANO ALESSANDRO
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 05/02/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 05/02/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 12/02/2015
Stato iter:
31/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 31/07/2015
LORENZIN BEATRICE MINISTRO - (SALUTE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 31/07/2015

CONCLUSO IL 31/07/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07827
presentato da
PAGANO Alessandro
testo di
Giovedì 5 febbraio 2015, seduta n. 372

   PAGANO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 4 del decreto-legge 101 del 2013 (convertito dalla legge 125 del 2013), ha previsto disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego;
   al comma 10, si è stabilito, riguardo ai concorsi riservati nel servizio sanitario nazionale, che «... si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità del Servizio sanitario nazionale...», facendo rientrare non solo i medici ma anche gli amministrativi. L'originaria formulazione del decreto, che prevedeva che la procedura si applicasse solo ai medici, è stata appositamente modificata in sede di conversione per fare rientrare anche i dirigenti amministrativi professionali e tecnici;
   il comma 10 dell'articolo ha demandato al Ministero della salute la predisposizione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione per la relativa attuazione;
   nell'originaria versione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, già concertato, con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica, l'articolo 1, comma 2, recitava che «le procedure di cui al presente decreto sono riservate al personale del comparto sanità, ivi compreso quello appartenente alle aree dirigenziali, medico veterinario, sanitaria, professionale e tecnico amministrativa degli enti di cui al comma 1» facendo così rientrare anche i dirigenti amministrativi;
   invece nell'ultima versione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, inviata dal Ministero della salute alla Conferenza Stato-regioni, l'articolo 1, comma 2, recita «Le procedure di cui al presente decreto sono riservate al personale del comparto sanità e a quello appartenente alle aree della dirigenza, medica e del ruolo sanitario». Quindi vengono esclusi dalla stabilizzazione i dirigenti dell'area amministrativa, andando in contrasto con l'indicazione del decreto-legge n. 101 del 2013 in cui rientravano tutte le professionalità del Servizio sanitario nazionale –:
   in considerazione del fatto che, nella nuova versione, il provvedimento attuativo del comma 10 dell'articolo 4 del decreto legge n. 101 del 2013 potrebbe essere impugnato dinanzi alla giustizia amministrativa, se non si ritenga opportuno modificare lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel senso di prevedere che esso sia applicabile anche ai dirigenti amministrativi professionali e tecnici. (4-07827)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 31 luglio 2015
nell'allegato B della seduta n. 473
4-07827
presentata da
PAGANO Alessandro

  Risposta. — Si risponde all'interrogazione in esame, a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  L'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevede che «Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità del servizio sanitario nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo sono previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario nonché per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno cinque anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-
ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368».
  A tal fine, questo Ministero ha predisposto il decreto che dà attuazione alle disposizioni ora citate.
  Il provvedimento è stato concertato con le amministrazioni interessate (Ministero dell'economia e delle finanze e Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica), una volta acquisita l'intesa della conferenza Stato-regioni, è stato pubblicato nella
Gazzetta ufficiale del 23 aprile 2015, n. 94.
  In particolare, l'articolo 1 del decreto, nell'individuare l'ambito di applicazione del provvedimento, prevede che le procedure concorsuali per l'assunzione presso gli enti del servizio sanitario nazionale, ivi disciplinate, sono riservate al personale del comparto sanità e a quello appartenente all'area della dirigenza medica e del ruolo sanitario.
  La definizione dell'ambito di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stata oggetto di un confronto con il dipartimento della funzione pubblica, che ha inteso precisare quanto segue.
  Nell'originaria versione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'articolo 1, comma 2, disponeva che «le procedure di cui al presente decreto sono riservate al personale del comparto sanità, ivi compreso quello appartenente alle aree dirigenziali, medico veterinario, sanitaria professionale e tecnico amministrativa degli enti di cui al comma 1», facendo così rientrare nelle procedure di stabilizzazione disciplinate dal decreto anche la dirigenza amministrativa.
  Nella versione finale del provvedimento, invece, l'articolo 1, comma 2, prevede che le procedure disciplinate «sono riservate al personale del comparto sanità e a quello appartenente alle aree della dirigenza medica e del ruolo sanitario», con la conseguenza che la dirigenza amministrativa è esclusa.
  La formulazione finale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua i destinatari delle procedure di stabilizzazione nella sola dirigenza medica e del ruolo sanitario con esclusione della dirigenza amministrativa, tecnica e professionale, è in linea con il quadro normativo di riferimento.
  Infatti, in base alla disciplina di carattere generale contenuta nell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013, le amministrazioni pubbliche possono svolgere procedure di stabilizzazione a tempo indeterminato in favore del «personale non dirigenziale», in possesso dei prescritti requisiti, con evidente esclusione del personale di qualifica dirigenziale.
  In considerazione dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 101 del 2013 che richiama le «professionalità del Servizio sanitario nazionale» e il «personale medico in servizio», come norma speciale rispetto a quella generale del comma 6 dello stesso articolo, il dipartimento della funzione pubblica ha ritenuto possibile ammettere che le procedure di stabilizzazione disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riguardassero anche il personale appartenente alle aree della dirigenza medica e del ruolo sanitario (dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica).
  La platea dei soggetti destinatari delle stabilizzazioni non può, invece, riguardare la dirigenza amministrativa degli enti del servizio sanitario nazionale, così come quella tecnica e professionale, atteso che non sussistono elementi di differenza e specialità rispetto alla dirigenza amministrativa delle pubbliche amministrazioni di differenti comparti per cui, come detto, è esclusa la possibilità di assunzione a tempo indeterminato in base all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013.
  Una lettura in senso diverso, oltre a non trovare conferma nel disposto normativo della previsione dedicata alla stabilizzazione del personale degli enti del servizio sanitario nazionale (articolo 4, comma 10, decreto-legge n. 101 del 2013), non è in linea con la necessità di una lettura sistematica con la disciplina di carattere generale (articolo 4, comma 6, decreto-legge n. 101 del 2013).

La Ministra della saluteBeatrice Lorenzin.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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