ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07825

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 372 del 05/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO ELENA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 05/02/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 05/02/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07825
presentato da
CENTEMERO Elena
testo di
Giovedì 5 febbraio 2015, seduta n. 372

   CENTEMERO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   la presente interrogazione non intende addentrarsi nella normativa fiscale della scuola, ma riguarda esclusivamente l'applicazione Tares-Tari a carico della scuola paritaria;
   il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008 disponeva quanto segue:
   «Art. 33-bis. – (Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche). — 1. A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza. Al relativo onere si provvede nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero della pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi, di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative»;
   non si comprende la ragione che giustifichi un trattamento fiscale differente tra scuole statali e paritarie;

è paradossale la disparità di trattamento relativo al calcolo della Tares-Tari: «Per la paritaria viene calcolata a metro quadro della struttura, mentre per la statale a bambino iscritto: come se gli alunni di una scuola sporcassero di più di quelli di un'altra scuola»;
   ancor più discriminatoria risulta essere la decisione del comune di Roma di far pagare il 300 per cento in più di tassa sui rifiuti alle scuole paritarie, cioè a scuole pubbliche non statali; significa ledere gravemente il pluralismo educativo, poiché molti istituti scolastici non potranno più proseguire la loro attività educativa e saranno costretti a chiudere;
   le scuole pubbliche paritarie ai sensi della legge n. 62 del 2000 fanno pienamente parte di diritto e di fatto del sistema nazionale di istruzione e formazione integrati. Gli articoli 33 e 118 della Costituzione italiana ne ravvisano la necessaria presenza e l'auspicano;
   il sistema scolastico italiano rischia il collasso di fronte al pericolo certo di una sempre maggiore assenza delle scuole pubbliche paritarie che accolgono 1.072.560 studenti (di cui 11.878 studenti diversamente abili) assicurando il pluralismo educativo e concorrendo a far risparmiare allo Stato sei miliardi di euro annui;
   eppure è proprio la Repubblica che ha riconosciuto loro questo diritto in un pluralismo educativo di cui all'articolo 33 della Costituzione; l'Europa con le risoluzioni del 1984 e del 2012 lo ha espressamente richiesto, la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo rivendica la libertà educativa sia per l'individuo che per la famiglia. Con queste scelte amministrative l'Italia si conferma la più grave e scandalosa eccezione in Europa per la mancata garanzia del diritto –:
   se il Governo non intenda assumere iniziative volte a chiarire che i comuni applicano alle istituzioni scolastiche riconosciute paritarie, ai sensi della legge n. 62 del 2000, lo stesso criterio di corresponsione del tributo rapportato al numero degli alunni e lo stesso coefficiente per alunno, previsti per le scuole statali in base al decreto-legge n. 248 del 2007 convertito dalla legge n. 31 del 2008.
(4-07825)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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