ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07817

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 372 del 05/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: DI MAIO LUIGI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 05/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 05/02/2015
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 05/02/2015
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 05/02/2015
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 05/02/2015
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 05/02/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 05/02/2015
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 05/02/2015
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 05/02/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 05/02/2015
Stato iter:
09/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/10/2015
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 11/06/2015

SOLLECITO IL 31/07/2015

SOLLECITO IL 30/09/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 09/10/2015

CONCLUSO IL 09/10/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07817
presentato da
DI MAIO Luigi
testo di
Giovedì 5 febbraio 2015, seduta n. 372

   LUIGI DI MAIO, ZOLEZZI, DE ROSA, MANNINO, BUSTO, DAGA, MICILLO, TERZONI e VIGNAROLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   alcune regioni italiane, a fronte di una interpretazione in bonam partem della normativa sui rifiuti, si sono rese protagoniste di delibere e linee guida che consentono agli imprenditori agricoli che producono biogas (produzione incentivata dallo Stato italiano) di impiegare i residui della lavorazione («digestato») come fertilizzanti in agricoltura, ricevendo (a titolo oneroso) per la produzione di biogas anche rifiuti (FORSU, frazione umida dei rifiuti urbani, scarti della grande distribuzione e altri rifiuti urbani);
   la normativa vigente, le sentenze disponibili e la Commissione europea hanno univocamente ribadito che se gli scarti di produzione agricola e i reflui zootecnici impiegati per la produzione di biogas sono contaminati o mescolati a rifiuti (urbani e speciali non pericolosi), tutto il materiale prodotto, incluso il «digestato» è da considerarsi rifiuto e come tale trattato (escludendosi quindi, un utilizzo in agricoltura come fertilizzante);
   alcune province hanno autorizzato impianti di produzione di biogas a ricevere anche codici CER (Codici europei rifiuti) molto ampi e per differenti tipologie di rifiuti (addirittura la «spremitura» dell'umido urbano) e a impiegare il digestato spargendolo (o iniettandolo se liquido) nei terreni agricoli;
   la possibilità di ricevere rifiuti urbani e di aziende (speciali non pericolosi), trasforma l'impresa agricola in impresa che gestisce rifiuti e che ottiene maggiori profitti dalle attività di ricezione e «spandimento» nell'ambiente di rifiuti che non dalla produzione agricola. Si sta creando un effetto a catena molto pericoloso, poiché si tratta di attività molto redditizie che rischiano di trasformare le imprese agricole in aziende che dissimulano attività di gestione e smaltimento rifiuti;
   a riprova delle contrastanti, o comunque non sufficientemente chiare, normative sull'utilizzo del digestato, caso emblematico è rappresentato da quanto disposto dalla regione Lombardia con la delibera di giunta regionale del 18 aprile 2012, n. 9/3298, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER), che al Capitolo 7.4. «Processi di biodigestione anaerobica» ha previsto una disciplina specifica volta a favorire gli impianti che utilizzano biomasse agricole/reflui zootecnici, consentendo ad essi di impiegare per il funzionamento dei biodigestori anche altre biomasse costituite da rifiuti quali, ad esempio, i rifiuti biodegradabili di cucine e mense quali la FORSU – frazione organica dei rifiuti solidi urbani – avente codice CER 20 01 08 proveniente dalla raccolta differenziata (si veda, a riguardo, il Capitolo 7.4.2);
   se il Ministro interrogato al fine di prevenire regolamentazioni difformi su tutto il territorio nazionale, intenda porre in essere interventi, anche di carattere normativo affinché siano chiariti gli utilizzi consentiti del digestato, in relazione alla provenienza del materiale organico ivi presente, in adempimento dell'obbligo di cui al combinato disposto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera ff) in tema di «digestato» e articolo 184-ter in tema di «cessazione della qualifica di rifiuto» (end of waste) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 affinché siano scongiurati impatti complessivi negativi sull'ambiente, o sulla salute umana. (4-07817)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 9 ottobre 2015
nell'allegato B della seduta n. 499
4-07817
presentata da
DI MAIO Luigi

  Risposta. — La Commissione europea, insieme agli Stati membri, ha avviato dal 2007 le attività per la predisposizione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per il compost e digestato. Dopo numerose riunioni e versioni di lavoro, il Joint Research Centre di Siviglia ha pubblicato a dicembre 2013 il documento «End of waste criteria for biodegradable waste subjected to biological treatment (compost and digestate). Technical proposal. Final Report».
  Tale documento avrebbe dovuto fornire la base scientifica per la fissazione dei criteri End of waste del compost e del digestato nonché per la revisione del regolamento europeo sui fertilizzanti, tuttavia detti criteri non sono mai stati fissati dalla Commissione europea.
  Nelle more dell'adozione a livello comunitario di apposita normativa sul tema, il Ministro ha sottolineato al Commissario europeo per l'ambiente Karmenu Vella, nell'ambito dei lavori per la revisione delle direttive comunitarie sui rifiuti, la necessità di provvedere all'adozione di criteri armonizzati per il compost e il digestato a livello europeo.
  Inoltre negli ultimi anni il Ministero dell'ambiente ha lavorato di concerto con il Ministero dell'agricoltura e gli altri ministeri interessati, alla revisione del decreto ministeriale 7 aprile 2006 «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152».
  Si è quindi pervenuti alla formulazione di uno schema di decreto che, per la prima volta, norma l'utilizzo del digestato in agricoltura, favorevolmente licenziato nella seduta Conferenza Stato-regioni del 28 novembre 2014.
  Tale schema di decreto è stato quindi inoltrato alla Commissione europea per l'esame dei profili di legittimità rispetto alla normativa comunitaria. La Commissione europea, in data 12 marzo 2015, ha richiesto allo Stato italiano di fornire dei chiarimenti in particolare per quanto riguarda la coerenza dello schema decreto con l'articolo 5 (sottoprodotti) della direttiva quadro 2008/98/CE.
  Il Ministero dell'ambiente ha fornito, dopo una fase di concertazione con il Ministero dell'agricoltura, alla Commissione europea tutti i chiarimenti richiesti.
  Successivamente alle decisioni che assumerà la Commissione sul predetto schema di decreto, il Ministero attiverà tutte le ulteriori iniziative da intraprendere al fine di pervenire alla definizione di un quadro normativo coerente ed esaustivo della materia.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prevenzione dell'inquinamento

riciclaggio dei rifiuti

politica comunitaria dell'ambiente