ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07809

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 372 del 05/02/2015
Trasformazioni
Trasformato il 06/02/2015 in 5/04680
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 05/02/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 05/02/2015
Stato iter:
06/02/2015
Fasi iter:

TRASFORMA IL 06/02/2015

TRASFORMATO IL 06/02/2015

CONCLUSO IL 06/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07809
presentato da
PILI Mauro
testo di
Giovedì 5 febbraio 2015, seduta n. 372

   PILI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   il 23 gennaio 2015 il Consiglio dei Ministri ha adottato un decreto-legge con il quale sono stati di fatto ripristinati i vecchi parametri dell'Imu in agricoltura;
   tali parametri e l'applicazione della stessa imposizione restano comunque incostituzionali in Sardegna;
   il termine di pagamento per chi non rientra nei parametri di esenzione è posticipato al 10 febbraio 2015;
   si riaffermano gravi profili di incostituzionalità del provvedimento con gravissime conseguenze che si avrebbero nel comparto agricolo;
   si configurano gravissime discriminazioni territoriali anche tra comuni di fatto confinanti e ricadenti nella stessa area agricola integrata;
   in Sardegna risultato costretti a pagare l'imu agricola i seguenti comuni: Alghero, Ardara, Banari, Bonnanaro, Borutta, Bulzi, Cargeghe, Castelsardo, Codrongianos, Florinas,  Ittireddu, Laerru, Mara, Martis, Monteleone, Mores, Muros, Olmedo, Ossi, Sardara, Padria, Porto Torres, Putifigari, Romana, Sassari, Sedini, Sennori, Siligo, Sorso, Tissi, Torralba, Uri, Usini, Valledoria, Stintino, Dualchi, Noragugume, Ottana, Barrali, Cagliari, Decimomannu, Decimoputzu, Donori, Gesico, Guamaggiore, Guasila, Monastir, Nuraminis, Ortacesus, Pimentel, Samatzai, San Sperate, Selargius, Selegas, Senorbì, Sestu, Settimo San P., Soleminis, Ussana, Villasor, Villaspeciosa, Monserrato, Escolca, Gergei, Nuragus, Nurallao, Aidomaggiore, Arborea, Baradili, Baratili San P., Baressa, Bauladu, Bidonì, Boroneddu, Cabras, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Masullas, Elmas, Milis, Mogoro, Narbolia, Norbello, Nurachi, Ollastra, Oristano, Pompu, Riola Sardo, San Nicolò, San Vero Milis, Sedilo, Siamaggiore, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Suelli, Tramatza, Uras, Villanova Trus, Zeddiani, Zerfaliu, Soddì, Golfo Aranci, Loiri, Cardedu, Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Las Plassas, Lunamatrona, Pabillonis, Pauli Arbarei, Samassi, San Gavino, Sanluri, Segariu, Serramanna, Serrenti, Siddi, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca, Calasetta, Carloforte, Giba, Gonnesa, Masainas, Musei, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni S., Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco;
   l'articolo 3 dello statuto della regione autonoma della Sardegna dispone: «In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: ... d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario»;
   il titolo III – finanze – demanio e patrimonio, all'articolo 7, dispone: «La regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti»;
   l'Unione europea con il regolamento (CE) n. 247/2006 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione ha indicato le seguenti strategie relative al settore agricolo e alle regioni insulari:
    «1) la particolare situazione geografica delle regioni ultraperiferiche, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano, alla trasformazione o in quanto fattori di produzione agricoli, impone a queste regioni costi aggiuntivi di trasporto. Una serie di fattori oggettivi connessi all'insularità e all'ultraperifericità impongono inoltre agli operatori e ai produttori di tali regioni vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività. In taluni casi, operatori e produttori sono soggetti ad una doppia insularità. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Risulta dunque opportuno, per garantire l'approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche e per ovviare ai costi aggiuntivi dovuti alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità, instaurare un regime specifico di approvvigionamento;
    2) a tal fine, in deroga all'articolo 23 del trattato, è opportuno esentare dai dazi le importazioni di taluni prodotti agricoli provenienti da paesi terzi. Per tener conto della loro origine e del trattamento doganale loro applicabile ai sensi delle disposizioni comunitarie, occorrerebbe equiparare ai prodotti importati direttamente, ai fini della concessione del regime specifico di approvvigionamento, i prodotti che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o deposito doganale nel territorio doganale della Comunità;
    3) per realizzare efficacemente l'obiettivo di ridurre i prezzi nelle regioni ultraperiferiche e di ovviare ai costi aggiuntivi dovuti alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità, salvaguardando nel contempo la competitività dei prodotti comunitari, è opportuno concedere aiuti per la fornitura di prodotti comunitari nelle regioni ultraperiferiche. Tali aiuti dovrebbero tenere conto dei costi aggiuntivi di trasporto verso le regioni ultraperiferiche e dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di fattori di produzione agricoli e di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi aggiuntivi dovuti all'insularità e all'ultraperifericità»;
   il decreto-legge n. 201 del 2011 recante «Disposizioni urgenti per la crescita l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito dalla legge n. 214 del 2011, prevede che l'imposta municipale unica (IMU), istituita dal decreto legislativo n. 23 del 2011, sia applicata a partire dal 2012;
   all'imposta (sostitutiva dell'ICI e dell'IRPEF sulla rendita catastale) risultano essere assoggettati sia i terreni agricoli, sia i fabbricati rurali;
   si tratta di una modifica sostanziale della fiscalità, applicata al settore primario, e, in particolare, ai beni funzionali all'esercizio dell'attività agricola, che vengono assimilati, in buona parte, a puro e semplice patrimonio;
   viene meno il regime di fiscalità speciale sino ad oggi riconosciuto al settore, in virtù dei ruoli che l'agricoltore svolge e dei beni prodotti dallo stesso, non limitando, tali ultimi, alla pur essenziale produzione di cibo. Si pensi, per esempio alla salvaguardia del territorio e del paesaggio: attività connaturata all'esercizio dell'agricoltura, di cui tutti i cittadini godono, ma che, certamente, non risulta remunerata dal mercato;
   questa tipologia di immobili, come d'altra parte i terreni, costituiscono gli strumenti di lavoro dell'agricoltore e non possono, come tali, essere considerati alla stregua di pura e semplice ricchezza accumulata;
   l'IMU va a colpire l'agricoltura in un suo punto debole, costituito dalla forte immobilizzazione di capitali a bassissima redditività;
   l'applicazione ai fabbricati rurali ad uso strumentale di un'aliquota ridotta allo 0,2 per cento, pur combinata con la facoltà riconosciuta ai comuni di ridurre dello 0,1 per cento detta aliquota, produrrà comunque effetti devastanti, in considerazione del fatto che, a base del calcolo vengono inseriti anche i terreni. Tanto si tradurrà in un aggravio considerevole per le aziende agricole;
   emerge una forte preoccupazione circa gli effetti che l'applicazione di questa nuova imposta possa avere su un settore strutturalmente fragile, dal punto di vista economico, ed alle prese con gli effetti di una crisi particolarmente grave;
   l'applicazione dell'IMU potrebbe, verosimilmente, accelerare il processo di dismissione del settore agricolo, che l'ultimo censimento ha fotografato in modo inequivocabilmente in declino. L'appesantimento tributario si pone in antitesi, anche, rispetto agli auspicati, e mai attuati, interventi di politica agraria nazionale indispensabili per lo sviluppo di questo comparto;
   ad essere colpite maggiormente saranno le aree a minor redditività (aree svantaggiate in genere come le regioni insulari), che spesso collimano con territori di particolare pregio ambientale e paesaggistico; l'abbandono dell'attività agricola, in tali casi, determinerebbe conseguenze devastanti ed irreversibili a danno dell'intera collettività (si pensi, in primis, alla compromissione degli equilibri idrogeologici);
   si tratta di un'imposta che avrà un impatto molto pesante sul settore agricolo, una nuova imposta che sconvolge anche il principio fondamentale che il valore dei fabbricati rurali deve essere visto in tutt'uno con la terra;
   il peso dell'IMU per le imprese agricole italiane, fra 1,3 miliardi di euro di nuove imposte e due/tre miliardi di euro per l'accatastamento dei fabbricati rurali, è prossimo al valore della politica agricola comune per il nostro Paese;
   si tratta di un'imposta le cui indicazioni attuative appaiono oggi discutibili e contraddittorie, anche rispetto alle posizioni assunte da gran parte dei Governi e dei parlamentari europei in ordine alla politica agricola comune, di cui si discute attualmente la riforma;
   l'Imu colpirà pesantemente terreni agricoli e fabbricati rurali, dalle stalle ai fienili fino ai capannoni necessari per proteggere trattori e attrezzi, andando di fatto a tassare quelli che sono a tutti gli effetti mezzi di produzione per le imprese agricole;
   questa nuova «patrimoniale agricola» si abbatte pesantemente sugli agricoltori, in quanto colpisce il «bene terra» in quanto tale, non riconoscendone più il carattere di ruralità e la funzione di bene strumentale (ed indispensabile) all'esercizio dell'attività di impresa;
   le competenze statutariamente attribuite alla regione Sardegna in materia di agricoltura e la disposizione che prevede un sistema fiscale coordinato e armonico rendono, ad avviso dell'interrogante, l'introduzione dell'Imu per le zone agricole una palese violazione delle peculiarità autonomistiche dello Statuto sardo e conseguentemente sono in contrasto le prerogative costituzionali;
   gli indirizzi comunitari relativamente alle politiche agricole nelle aree periferiche e insulari prescrivono l'esigenza di compensare e ridurre il gap insulare che si abbatte sulle produzioni agricole di questi territori;
   l'introduzione dell'Imu anche per le zone agricole rende di fatto sempre più oneroso il divario gestionale e mette ancor più fuori mercato le produzioni agricole delle regioni insulari, disattendendo le disposizioni comunitarie –:
   se intenda assumere una nuova iniziativa normativa urgente che sopprima tale nuovo prelievo fiscale sul mondo agricolo;
   se non intenda adottare immediate iniziative normative volte a escludere dalla disciplina di cui in premessa le regioni a statuto autonomo che hanno competenze esclusive per l'agricoltura e concorrenti sulla fiscalità;
   se alla luce delle precise indicazioni comunitarie, non intenda assumere iniziative per esentare le regioni insulari e/o ultraperiferiche da un ulteriore aggravio che va a sommarsi al già pesantissimo divario legato proprio all'insularità;
   se non intenda adottare iniziative normative che esentino dal pagamento dell'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, con particolare riferimento a quelli dislocati in aree svantaggiate.
(4-07809)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

regione periferica

regione insulare

approvvigionamento