ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07795

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 372 del 05/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: DI LELLO MARCO
Gruppo: MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Data firma: 04/02/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 04/02/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07795
presentato da
DI LELLO Marco
testo di
Giovedì 5 febbraio 2015, seduta n. 372

   DI LELLO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   la facoltà di agraria dell'università degli studi di Napoli «Federico II», così come tutte le altre facoltà presenti sul territorio nazionale, procede, a partire dal 1981, all'assunzione di operai agricoli stagionali per le esigenze relative alla cura dell'orto botanico di Napoli, per la facoltà di agraria di Portici, per le esigenze dell'azienda agraria di Battipaglia (Salerno) e Castel Volturno (Caserta) e per il Centro Rotary di S. Angelo dei Lombardi (Avellino);
   le predette assunzioni avvengono in conformità della legge 27 febbraio 1980, n. 38, intitolata: «Disposizioni transitorie per il personale non docente delle università», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1980, n. 61. La quale prevede all'articolo 2, comma 3, che: «Per le particolari esigenze delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici è consentita l'assunzione di personale operaio secondo le norme previste dal contratto nazionale agricolo e dai contratti integrativi provinciali»;
   tali operai vengono assunti, praticamente dal 1981 ad oggi, con contratti di lavoro stagionali per un massimo di 156 giorni lavorativi. Una situazione questa che denota una assoluta incertezza del rapporto lavorativo evidenziata più volte sia dalla facoltà di agraria che dalle parti sociali in sede di reiterazione dei predetti contratti dove si rimarca «l'assoluta mancanza di presupposti normativi e legislativi per una stabilizzazione dei rapporti in essere»;
   il vuoto normativo rilevante dal punto di vista del lavoratore inficia anche l'ambito della ricerca scientifica e della didattica cui tendono le facoltà di agraria;
   nel caso specifico dell'università di Napoli, il predetto personale è dislocato tra la facoltà di agraria, l'orto botanico, le serre sperimentali di patologia vegetale e entomologia ed altri distretti, per fare alcuni esempi, dove sono presenti importanti strutture di ricerca sperimentale il cui funzionamento è fortemente dipendente dalla presenta di tali operai. Così la ridotta disponibilità temporale di tali unità lavorative (che si sono comunque andate riducendo nel corso degli anni per una contrazione anche delle disponibilità economiche delle università) costituisce certamente un fattore limitante per la piena utilizzazione delle strutture stesse; inoltre, l'intermittenza del rapporto lavorativo e le conseguenti difficoltà di svolgimento degli esperimenti che, richiedono tempi di attuazione superiori ai sei mesi, compromettono inevitabilmente quella che dovrebbe essere la funzione principale di tali facoltà: la ricerca;
   ma non è solo il vuoto normativo a rilevare per la condizione in cui si trovano gli operai agricoli stagionali assunti presso le facoltà. In tal senso rileva la sentenza n. 202/08 del tribunale civile di Salerno chiamato ad esprimersi in merito alla presunta violazione, da parte della facoltà di agraria di Napoli, delle disposizioni ex articolo 22 della legge n. 689 del 1981 in materia di norme sul collocamento. Nel merito il giudice rileva l'errato fondamento delle argomentazioni dedotte relativamente al principio per cui: «l'Università sia da considerare un vero e proprio datore di lavoro agricolo, mentre le attività svolte presso l'orto botanico e la facoltà di agraria non sono finalizzate in alcun modo ad obiettivi produttivi e di lucro, ma rientrano esclusivamente nelle finalità didattiche e di ricerca scientifica proprie delle funzioni degli enti universitari. Infatti, così come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, dal Consiglio di Stato e dal giudice contabile, l'università e gli istituti di istruzione superiore, hanno natura di enti pubblici non economici e, come tali, intrattengono con i propri dipendenti rapporti di pubblico impiego; la natura pubblicistica del datore di lavoro giustifica l'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 25 della legge n. 223 del 1991 –:
   quali iniziative urgenti i Ministri interrogati, per le parti di competenza, abbiano intenzione di porre in essere al fine di favorire il conseguimento del passaggio del rapporto di lavoro a tempo determinato, degli operai stagionali assunti presso le facoltà di agraria e gli istituti di ricerca ad esse connessi, a quello a tempo indeterminato colmando, in tal senso, anche con appropriate iniziative legislative il vuoto normativo rilevato sia dagli atenei che dalle parti sociali. (4-07795)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ente pubblico

impiegato dei servizi pubblici

giudice