ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07790

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 372 del 05/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: RICCIATTI LARA
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 04/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALAZZOTTO ERASMO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 04/02/2015
MELILLA GIANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 04/02/2015
COSTANTINO CELESTE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 04/02/2015
NICCHI MARISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 04/02/2015
KRONBICHLER FLORIAN SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 04/02/2015
ZACCAGNINI ADRIANO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 04/02/2015
QUARANTA STEFANO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 10/02/2015
SANNICANDRO ARCANGELO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 10/02/2015
PIRAS MICHELE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 10/02/2015
MARCHETTI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 10/02/2015
AGOSTINI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 10/02/2015
LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 10/02/2015
ZAN ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 10/02/2015
CHAOUKI KHALID PARTITO DEMOCRATICO 10/02/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 04/02/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 10/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07790
presentato da
RICCIATTI Lara
testo presentato
Giovedì 5 febbraio 2015
modificato
Martedì 10 febbraio 2015, seduta n. 374

   RICCIATTI, PALAZZOTTO, MELILLA, COSTANTINO, NICCHI, KRONBICHLER, ZACCAGNINI, QUARANTA, SANNICANDRO, PIRAS, MARCHETTI, LUCIANO AGOSTINI, LODOLINI, ZAN, CHAOUKI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
nel corso degli ultimi venti anni l'Italia è stata costantemente oggetto di flussi migratori, a causa della sua prossimità geografica con le aree di provenienza dei migranti;
a fronte di alcuni picchi straordinari, tuttavia, il numero delle persone richiedenti accoglienza ai sensi della Costituzione, del diritto internazionale e dell'ordinamento interno, presenta elementi di costanza e flussi tutt'altro che ingestibili, soprattutto se paragonati a quelli di altri Paesi europei come Francia o Germania;
la normativa italiana in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è una normativa emergenziale e frammentaria, che risente del mancato coordinamento delle norme adottate dal legislatore nel tempo. Con l'adozione del decreto legislativo n. 25 del 2008 (che stabilisce le procedure per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi, e le procedure per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti) – per citare solo un esempio – si è configurato un sistema di accoglienza in parte diverso da quello già previsto dal decreto legislativo n. 140 del 2005 (che contiene le norme relative all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato nel territorio nazionale), mentre risultano essere lacunose le norme che prevedono condizioni e durata massima dell'accoglienza nelle diverse strutture;
il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo ad oggi è strutturato in differenti tipologie e strutture, tra le quali i centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA, strutture istituite con decreto interministeriale del 16 febbraio 2006 e dedicate all'accoglienza temporanea, mediamente 48 ore, dei richiedenti asilo), i centri di accoglienza (CDA, istituiti con la legge n. 563 del 1995 che garantiscono una forma di prima assistenza dei richiedenti asilo, in attesa della definizione della loro condizione giuridica sul territorio italiano), il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR, previsto con legge n. 189 del 2002 fondato sul coinvolgimento delle istituzioni centrali e locali, mira ad affiancare all'accoglienza diverse attività volte ad integrare i soggetti ospitati), i centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA, istituiti con il decreto legislativo n. 25 del 2008 con la finalità di accogliere i richiedenti protezione internazionale nei casi espressamente previsti dall'articolo 20 dello stesso decreto), oltre a diverse strutture legate a fasi emergenziali come quelle dell'emergenza Nord Africa, ad esempio;
al di là della sovrapposizione normativa, esistono anche problemi afferenti la effettiva applicazione delle norme, come ormai da diverso tempo segnalano gli organi di stampa con accurate inchieste;
nei CARA, ad esempio benché la legge preveda che non si superino i 35 giorni di permanenza, in attesa che la pratica dei richiedenti protezione sia esaminata dalla commissione territoriale competente, non è infrequente che vi si permanga per periodi che vanno dai 9 ai 12 mesi;
le condizioni di accoglienza in queste strutture – in genere ex edifici industriali in disuso – spesso sono inadeguate, perché le citate strutture presentano un sovrannumero di ospiti rispetto agli spazi, hanno servizi igienici insufficienti, nonché carenze sotto il profilo dei servizi alla persona;
tale contesto spesso genera sofferenze e frustrazioni che saltuariamente sfociano in vere e proprie rivolte degli ospiti per le condizioni di degrado nelle quali vivono;
a destare particolare preoccupazione è anche la condizione di molti richiedenti asilo in strutture temporanee di accoglienza. Una volta terminato il periodo in cui lo stato garantisce accoglienza – generalmente sei mesi – finiscono in strada senza alcuna rete di protezione sociale. La circostanza è peraltro aggravata dal fatto che difficilmente in questo tipo di strutture è possibile, per gli ospiti, svolgere corsi di lingua o di formazione professionale e pertanto, al termine del periodo di accoglienza, per tali persone non vi è altra via che adattarsi;
molti operatori non esitano a definire tale situazione una vera e propria «bomba sociale». Gli ex ospiti, ormai senza abitazione e senza alcuna forma di sostentamento, non conoscendo a sufficienza – o affatto – la lingua italiana e non disponendo di alcuna rete di supporto, sono in posizione di grande fragilità, costituendo un problema sociale e di sicurezza, rischiando di essere esposti alla commissione di reati per sopravvivere;
come riporta un documentato articolo apparso sulla testata Internazionale del 3 dicembre 2014, «delle 61.238 persone attualmente in accoglienza, più della metà (32.335) sono in centri temporanei; 10.206 nei Cara e 18.697 in strutture afferenti allo Sprar», che rappresentano l'unico fiore all'occhiello della accoglienza italiana; con vari progetti di integrazione;
purtroppo, i posti disponibili nelle strutture Sprar – come detto – non sono sufficienti ed anche in ordine ai criteri di assegnazione/smistamento dei richiedenti asilo, in una tipologia di struttura piuttosto che in altra, esistono problemi non risibili, giacché tale attività di assegnazione pare, oggi, guidata più dal caso fortuito che da una procedura specifica e uniformemente applicata –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza delle problematiche illustrate in premessa;
se non ritenga opportuno, anche con iniziative di carattere normativo, razionalizzare la materia dell'accoglienza nel senso di una procedura più chiara ed univoca, in grado di utilizzare al meglio le risorse che lo Stato mette a disposizione;
nelle more di tale eventuale attività di riordino normativo, come intenda far fronte nell'immediato ai gravi problemi di ordine sociale e di sicurezza causati dalla cessazione dell'accoglienza da parte dello Stato in favore dei soggetti richiedenti protezione. (4-07790)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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