ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07784

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 372 del 05/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: PASTORELLI ORESTE
Gruppo: MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Data firma: 03/02/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 03/02/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 28/04/2015

SOLLECITO IL 03/09/2015

SOLLECITO IL 10/11/2015

SOLLECITO IL 25/02/2016

SOLLECITO IL 11/04/2016

SOLLECITO IL 08/06/2016

SOLLECITO IL 23/09/2016

SOLLECITO IL 23/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07784
presentato da
PASTORELLI Oreste
testo di
Giovedì 5 febbraio 2015, seduta n. 372

   PASTORELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il Consiglio dei ministri con il decreto-legge n. 4 del 24 gennaio 2015 ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2015 (e, retroattivamente, per il 2014), l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:
    «a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
    b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT»;
   tale decreto-legge ha, dunque, rimodulato i criteri di esenzione dei terreni agricoli, ancorandoli all'altitudine del comune ove gli stessi sono ubicati e diversificando (rectius: irragionevolmente discriminando) tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali e gli altri;
   risultano perciò esclusi dall'esenzione tutti quei terreni che, sebbene situati in zone dichiarate «non montane», si trovano in zone fortemente compromesse da fenomeni di dissesto idrogeologico o, comunque, caratterizzate da gravissime condizioni economico-agrarie;
   la disciplina in parola contrasta, dunque, già di per sé e di primo acchito, non solo con quanto previsto dall'articolo 44, comma 2, della Costituzione, ma anche con tutti quei princìpi di tutela dei territori agricoli svantaggiati risultanti dalla vigente normativa nazionale ed euro unitaria, ponendo in essere una palese discriminazione, sotto il profilo del trattamento impositivo, tra terreni posti ad altitudini differenti ma versanti nelle stesse, gravissime, condizioni di scarsa redditività;
   sotto altro, autonomo, profilo, dalla stessa classificazione ISTAT dei comuni italiani emergono evidenti incongruità e discriminazioni, violando così l'ulteriore canone costituzionale della ragionevolezza  (articolo 3 della Costituzione), ai sensi del quale si devono «disciplinare in modo eguale le situazioni eguali ed in modo diverso quelle differenti» (Corte cost. sent. n. 62/1972);
   a causa di simili incongruenze i terreni ricadenti nel territorio di alcuni comuni impropriamente considerati di montagna, saranno esentati dal pagamento dell'IMU, mentre altri, situati in municipi ritenuti solo parzialmente montani (sebbene ubicati da un'altitudine anche superiore a 600 mlm), saranno solo parzialmente esentati o non esentati affatto;
   i casi di discriminazione sin qui rappresentati riguarderanno moltissimi comuni su tutto il territorio nazionale determinando inammissibili discriminazioni tra terreni agricoli, persino confinanti: ad esempio, in Sabina, nella provincia di Rieti, in un territorio estremamente fragile dal punto di vista idrogeologico e scarsamente redditizio, vi saranno comuni nel cui territorio i terreni saranno esenti dal pagamento dell'IMU agricola perché ritenuti montani (come ad esempio Poggio Mirteto, il quale si trova a soli 246 msl), mentre in altri municipi, confinanti con quest'ultimi, tale esenzione inspiegabilmente non vi sarà (ed è caso di Montopoli in Sabina, il quale si trova a ben 331 msl, è confinante con Poggio Mirteto, ed è stato dichiarato non montano);
   la situazione ora descritta non è degna di un Paese civile, nel quale i cittadini siano chiamati a pagare il giusto tributo secondo princìpi di progressività, di ragionevolezza e di legittimo affidamento; mentre l'attuale disciplina, al contrario, per come è stata adottata e per quello che prescrive, sembra violare i canoni appena richiamati –:
   di quali informazioni disponga il Ministro interrogato dei fatti esposti in premessa;
   se non reputi necessario, data la gravità della situazione, attivarsi egli stesso, nell'ambito delle sue competenze e di concerto con le altre istituzioni competenti, al fine di verificare ed eliminare entro il prossimo 10 febbraio 2015 le gravi incongruenze applicative della normativa in questione. (4-07784)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

terreno agricolo

esenzione fiscale

comune