Legislatura: 17Seduta di annuncio: 372 del 05/02/2015
Primo firmatario: FEDI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/02/2015
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 03/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 28/07/2015
RISPOSTA PUBBLICATA IL 28/07/2015
CONCLUSO IL 28/07/2015
FEDI. —
Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
. — Per sapere – premesso che:
il regime previdenziale australiano prevede l'obbligo congiunto del versamento della ritenuta fiscale, del pagamento dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed il versamento dei contributi al fondo «Superannuation»;
il datore di lavoro e sostituto d'imposta non può assolvere un compito senza rispondere dei restanti, considerati parte integrante del regime fiscale e previdenziale australiano;
le autorità fiscali australiane hanno più volte richiesto, attraverso la nostra ambasciata di Canberra, di conformare l'intero regime retributivo alla stringente normativa previdenziale locale, mediante il versamento della «Superannuation», anche per gli impiegati a contratto a legge italiana;
l'ufficio VII della DGRI del Ministero degli affari esteri ribadiva l'obbligo di iscrivere all'INPS il personale titolare di un contratto regolato dalla legge italiana;
in considerazione di questi oggettivi limiti normativi, le autorità fiscali australiane avevano concesso, in deroga alla norma, di superare l'obbligo del versamento della «Superannuation» a condizione che i dipendenti fossero consultati ed esprimessero un parere positivo attraverso un accordo;
le autorità australiane rinunciavano, inoltre, a rivalersi, sia nei confronti dei singoli dipendenti che nei confronti del datore di lavoro, dei contributi pregressi e ad ogni rivalsa nei confronti del personale impiegato;
il personale a contratto a legge italiana, dopo ampia e approfondita consultazione al proprio interno, faceva presente all'ambasciatore che avrebbe potuto rinunciare ai versamenti «Superannuation» qualora la ritenuta alla fonte sulle retribuzioni fosse stata effettuata solo sulla base imponibile italiana, come da CUD –:
se non si ritenga assolutamente prioritario condurre a soluzione questa vicenda per quanto attiene al versamento della «Superannuation» per il personale impiegato a contratto nazionale italiano;
se non si ritenga urgente assicurare che il fisco australiano non sia costretto ad assumere azioni di rivalsa nei confronti del personale locale impiegato a contratto nazionale italiano;
se non si ritenga infine di dover portare a conclusione questa vicenda accettando le soluzioni proposte sia dal fisco australiano che dal personale dipendente. (4-07773)
Risposta. — Si fa innanzitutto presente che gli obblighi in materia fiscale e previdenziale non possono essere considerati in maniera congiunta, in quanto traggono origine da fonti normative poste su piani differenti.
Tutti gli impiegati a contratto, sia a legge locale che a legge italiana, in servizio in Australia, sono tenuti al versamento delle imposte in loco sulla base della Convenzione bilaterale del 1985 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali. Le imposte devono essere calcolate sulla base della normativa australiana e non di quella italiana. Eventuali sgravi fiscali, per poter essere applicati, sono quelli previsti dalla normativa locale.
Mentre in un primo tempo ciascun impiegato provvedeva individualmente ai propri oneri fiscali, a partire dal gennaio 2013 l'ambasciata e i consolati hanno assunto il ruolo di sostituto d'imposta, calcolando gli oneri sull'intero stipendio, come richiesto dalla normativa locale imperativa accertata con l’Australian taxation office (ATO) e il legale di fiducia di sede. Non vi è stata una modifica del regime fiscale ma unicamente delle modalità di calcolo e di versamento delle imposte.
La questione previdenziale è totalmente disgiunta dalla prima ed è nata su impulso degli impiegati a legge italiana, che hanno improvvisamente chiesto di passare al sistema previdenziale locale, in contrasto con quanto previsto dal contratto da loro liberamente sottoscritto e successivamente confermato in occasione della riforma prevista dal decreto legislativo n. 103 del 2000, quando la legge aveva previsto la possibilità di un'opzione per un contratto a legge locale.
La legge italiana non prevede la possibilità di introdurre delle modifiche al contratto regolato dalla legge nazionale e, in ogni caso, si renderebbe necessario effettuare una verifica completa della perdurante conformità del contratto a legge italiana rispetto alla normativa australiana, non solo quindi per le questioni previdenziali. Tale impostazione è stata confermata dall'avvocatura generale dello Stato secondo la quale, in caso di accertamento di norme imperative locali incompatibili con l'attuale contratto, si potrebbe procedere alla conversione del contratto in uno interamente regolato dalla legge locale.
La proposta avanzata dai dipendenti a legge italiana, consistente nel ritorno al versamento delle imposte sul 50 per cento della retribuzione in cambio del mantenimento del regime previdenziale INPS, renderebbe questa amministrazione complice di evasione fiscale nei confronti del Governo australiano e per tale ragione deve essere fermamente rigettata.
Come già indicato in precedenti risposte sull'argomento, l'amministrazione è consapevole che esiste un contrasto tra diverse normative e si ritiene che le soluzioni praticabili e rispettose della normativa dei due Paesi, siano:
a) un accordo «ad hoc» con le autorità locali volto a mantenere invariata l'attuale formulazione dei contratti regolati dalla legge italiana, con particolare riguardo alla questione previdenziale;
b) una modifica del contratto a legge italiana in uno regolato dalla legge locale, che recepisca quindi tutte le norme imperative locali, con efficacia a decorrere dalla stipula. In tal caso, come indicato dall'INPS, «eventuali periodi di contribuzione in Italia potranno essere utilizzati, attraverso l'istituto della totalizzazione, espressamente previsto dall'accordo, al fine del conseguimento del diritto alle prestazioni pensionistiche».
Per il tramite dell'ambasciata a Canberra, tali opzioni sono state da tempo sottoposte all'attenzione dei dipendenti a legge italiana presso le sedi diplomatiche, consolari e istituti di cultura in Australia. Tuttavia, ad oggi non vi è stato alcun riscontro formale.
Il Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale: Lapo Pistelli.
(Risposta del Governo del 1o giugno 2015).
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):infortunio sul lavoro
contratto
personale a contratto