ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07762

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 372 del 05/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: DE LORENZIS DIEGO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 02/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PETRAROLI COSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 02/02/2015
BIANCHI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 02/02/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 02/02/2015
Stato iter:
31/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 31/07/2015
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 06/05/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 31/07/2015

CONCLUSO IL 31/07/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07762
presentato da
DE LORENZIS Diego
testo di
Giovedì 5 febbraio 2015, seduta n. 372

   DE LORENZIS, PETRAROLI e NICOLA BIANCHI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   ogni attività produttiva produce un rifiuto attraverso la produzione di scorie, residui, scarti di lavorazione, vuoti a perdere, involucri, liquidi di scarto;
   per gestione dei rifiuti si intende l'insieme delle politiche, procedure o metodologie volte a gestire l'intero processo dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale coinvolgendo quindi la fase di raccolta, trasporto, trattamento (riciclaggio o smaltimento) fino al riutilizzo dei materiali di scarto, solitamente prodotti dall'attività umana, nel tentativo di ridurre loro effetti sulla salute umana e l'impatto sull'ambiente;
   il Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2002 delinea le statistiche comunitarie sulla gestione dei rifiuti. Il quadro dovrebbe permettere all'Unione europea (UE) di disporre di dati regolari e comparabili al fine di seguire l'attuazione della politica comunitaria in materia di produzione, recupero e smaltimento dei rifiuti;
   la gerarchia dei rifiuti è stabilita dall'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE: nell'applicare tale gerarchia dei rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo;
   la gestione integrata dei rifiuti in Italia è stata introdotta con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 («Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» cosiddetto decreto Ronchi del 1997) emanato in attuazione delle predette direttive dell'Unione europea;
   la materia inerente la gestione dei rifiuti è oggi raccolta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» conosciuto anche come Testo unico ambientale e nelle successive modificazioni e integrazioni a esso con particolare riferimento al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 recante l'armonizzazione del citato testo unico con la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;
   per quanto concerne il trasporto aereo, i servizi offerti ai passeggeri durante i viaggi (pasti, bevande, giornali e altro) comportano una produzione consistente quotidiana e annuale di rifiuti: si tratta in genere di carta, plastica, vetro e rifiuti organici;
   risulta all'interrogante, che ogni passeggero mediamente utilizza differenti materiali tra giornali, bicchieri, fazzoletti, bottiglie, involucri per alimenti, contenitori per succhi in tetrapack e altri;
   sulla suddetta questione non risultano esserci per i gestori norme cogenti in tema di sanzioni, tariffe incentivanti per la riduzione, riuso e per il riciclo dei rifiuti, se non su base volontaristica da parte delle società di gestione degli aeroporti o nell'ambito dei contenuti del regolamento di Scalo di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2004 n. 237, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;
   come noto, il regolamento di Scalo, è predisposto dal gestore aeroportuale e adottato dalla direzione aeroportuale ENAC;
   generalmente, ove richiesto dal gestore aeroportuale, l'operatore seleziona e conferisce separatamente i propri rifiuti urbani secondo la normativa in materia di raccolta differenziata. Per i rifiuti di origine alimentare provenienti dagli aeromobili in forza delle normative sanitarie vigenti sono gestiti direttamente dai caterers che ne assicurano, altresì, la gestione e lo smaltimento;
   come noto, i green public procurement (GPP) rappresentano uno valido strumento finalizzato a orientare l'acquisizione di prodotti e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche nella direzione della sostenibilità ambientale;
   nel campo della ristorazione collettiva, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha stabilito precise indicazioni in tal senso attraverso la predisposizione di criteri ambientali minimi –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
   di quali dati aggiornati i Ministri interrogati dispongano in relazione alla quantità e alla tipologia dei rifiuti provenienti ogni anno dal traffico aereo durante il trasporto aereo dei passeggeri in Italia;
   se i Ministri interrogati ai sensi dell'articolo 195, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nell'esercizio dei propri poteri relativi all'organizzazione e attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani intendano adottare nell'ambito del trasporto aeroportuale, misure a favorire la riduzione a monte dei rifiuti, promuovendo l'utilizzo di imballaggi e oggetti riutilizzabili o compostabili (stoviglie, contenitori ed altro) e contestualmente limitando il ricorso a prodotti monouso ovvero non differenziabili e reciclabili, anche qualora nel territorio comunale ove sorge l'aerostazione non sia attiva la raccolta della frazione organica dei rifiuti, conformemente al principio di prevenzione e riciclo della produzione di rifiuti, se del caso, prendendo a riferimento anche i criteri ambientali minimi di cui al decreto ministeriale 25 luglio 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011), in tema di ristorazione collettiva –:
   se non intendano adottare le opportune iniziative normative affinché ciascun gestore aeroportuale, vettore aereo, ente pubblico locale interessato siano obbligati a pubblicare sul proprio sito web una relazione mensile sull'implementazione delle politiche di riduzione, riuso e riciclo che includa il dettaglio giornaliero ovvero settimanale della raccolta differenziata operato indicando il peso delle varie categorie di rifiuto raccolte comprendendo anche quelle non differenziata;
   se i Ministri interrogati intendano farsi promotori di una azione di informazione relativamente questa problematica in sede europea, sollecitando ove necessario, l'adeguamento delle direttive esistenti in materia. (4-07762)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 31 luglio 2015
nell'allegato B della seduta n. 473
4-07762
presentata da
DE LORENZIS Diego

  Risposta. — In relazione alla problematica affrontata dagli interroganti, si riferisce innanzitutto che nei contratti di programma, sia ordinari che in deroga, stipulati dall'Ente nazionale per l'aviazione civile – Enac con le principali società di gestione aeroportuale, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti in ambito aeroportuale sono previsti appositi obblighi contrattuali che si sostanziano nella presentazione di un «Piano della qualità e della tutela ambientale».
  Nell'ambito di detto piano, a ciascun indicatore, individuato all'interno di un set definito dall'ente, sono associati i valori rilevati nell'anno base del periodo oggetto del contratto, nonché gli obiettivi di miglioramento degli stessi.
  Il superamento degli obiettivi, verificato in fase di monitoraggio ex post, ha un impatto tariffario positivo per il gestore in termini di premio, mentre, diversamente, il mancato raggiungimento degli stessi determina una penalità in tariffa.
  Si segnalano, oltre all'utilizzo di fonti rinnovabili, al risparmio energetico, all'abbattimento del rumore e delle emissioni, i seguenti indicatori ambientali che qui più interessano:
   trattamento differenziato dei rifiuti, misurato mediante la quantità (quintali) di rifiuti raccolti in modo differenziato;
   trattamento delle acque reflue, misurato mediante la quantità di sostanze pericolose (fosforo, azoto totale, sst) disciolte nelle acque reflue.

  Si fa presente, inoltre, che anche nei modelli tariffari adottati dall'autorità di regolazione dei trasporti, competente in materia tariffaria per gli aeroporti sprovvisti di contratto di programma, è stato recepito lo stesso meccanismo di premio/penalità correlato alla presentazione del «piano di qualità e di tutela ambientale», la cui competenza sia per quanto riguarda l'approvazione che il monitoraggio, resta in capo all'Enac.
  A tal proposito, nell'ambito dei modelli sopra richiamati, tra gli indicatori presenti nel set, si segnalano:
   trattamento delle acque, mediante captazione e riutilizzo delle acque meteoriche per usi aeroportuali (misurabili in termini percentuali) e/o mediante recupero delle acque di prima pioggia tramite la copertura degli edifici (misurabili in termini di quantità);
   raccolta differenziata dei rifiuti non pericolosi, misurata in termini percentuali dei rifiuti separati sul totale dei rifiuti;
   separazione dettagliata dei rifiuti non pericolosi al fine di una massimizzazione del riuso o riciclaggio, misurato in misura percentuale;
   raccolta differenziata, compattazione, stoccaggio ed eventuali operazioni di recupero, riciclaggio o smaltimento in situ, misurato in termini di quantità di rifiuti trattati sul totale dei rifiuti.

  Non v’è dubbio, in ultimo, che i criteri ambientali minimi (CAM) – nell'ambito delle iniziative in tema di green public procurement – adottati con decreto ministeriale del 25 luglio 2011 per la categoria merceologica «ristorazione collettiva e derrate alimentari» possono costituire un modello di riferimento per l'implementazione, in positivo, delle iniziative già in corso di cui si è riferito, pur tenendo conto della peculiarità del servizio di catering offerto a bordo degli aeromobili.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

riciclaggio dei rifiuti

gestione dei rifiuti

rifiuti