ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07743

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 372 del 05/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: DE LORENZIS DIEGO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 30/01/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 30/01/2015
PETRAROLI COSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 30/01/2015
BIANCHI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 30/01/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 30/01/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 06/05/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07743
presentato da
DE LORENZIS Diego
testo di
Giovedì 5 febbraio 2015, seduta n. 372

   DE LORENZIS, TOFALO, PETRAROLI e NICOLA BIANCHI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge del 3 dicembre 2012, n. 207 «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale» convertito con modificazioni dalla legge n. 24 dicembre 2012, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni stabilisce che in caso di stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili;
   l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge del 3 dicembre 2012, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni sancisce che nei casi di cui al comma 1, le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame. È fatta comunque salva l'applicazione degli articoli 29-octies, comma 4, e 29-novies e 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
   l'articolo 1, comma 3, del medesimo provvedimento legislativo stabilisce che fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-decies e 29-quater-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore, la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 è punita con sanzione amministrativa pecuniaria;
   l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge del 3 dicembre 2012, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni decreta che gli impianti siderurgici della società ILVA spa costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale; articolo 3 comma 2 dello stesso provvedimento legislativo, stabilisce che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA spa con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare contiene le prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa di Taranto;
   l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge del 4 giugno 2013, n. 61 «Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale» convertito con modificazioni dalla legge del 3 agosto 2013, n. 89, commissaria l'azienda ILVA spa e l'articolo 1, comma 1-ter, del medesimo provvedimento decreta che il commissariamento di Ilva spa, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29-decies, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce deroga all'articolo 29-decies, comma 9, del medesimo decreto, qualora siano compiuti gli adempimenti previsti dal comma 9 del presente articolo;
   l'articolo 1, comma 9, del decreto-legge del 4 giugno 2013, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni sancisce gli adempimenti nella predisposizione l'osservanza delle prescrizioni nei termini ivi previsti, del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e del piano industriale, nelle more dell'adozione degli stessi piani, il rispetto delle previsioni di cui al comma 8;
   l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge del 4 giugno 2013, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce le modalità per predispone e proporre al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale;
   l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge del 4 giugno 2013, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni, decreta che entro il termine di trenta giorni dal decreto di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, il commissario straordinario, predispone il piano industriale di conformazione delle attività produttive, che consente la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria;
   l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge del 4 giugno 2013, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni stabilisce che il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, entro quindici giorni dalla proposta e comunque entro il 28 febbraio 2014 mentre il piano industriale è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano medesimo;
   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014 ha approvato il Piano delle misure di tutela ambientale e sanitaria ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge del 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge del 3 agosto 2013, n. 89;
   dalla pubblicazione delle verifiche per gli adempimenti delle prescrizioni previste dall'Aia risulta che lo stabilimento Ilva di Taranto non ha rispettato nei termini previsti, diverse prescrizioni reiterando diverse volte la non applicazione di tali disposizioni;
   ad oggi non risulta approvato il piano industriale nei termini previsti dall'articolo 1, comma 7, del  4 giugno 2013, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni, e quindi non è possibile attuare la deroga dell'articolo 29-decies comma 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevista l'articolo 2 comma 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61;
   l'articolo 29-decies comma 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce che: in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quaterdecies, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
    a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
    b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;
    c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
    d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;
   il decreto-legge del 4 giugno 2013, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni, di commissariamento ILVA non stabilisce la possibilità di trovare acquirenti dell'azienda commissariata, tra le funzioni previste dal Commissario;
   nel giugno del 2014 viene sostituito dal Consiglio dei ministri il commissario Enrico Bondi con il nuovo commissario Piero Gnudi senza alcuna motivazione ufficiale;
   nell'audizione alla Camera di mercoledì 17 dicembre 2014, il commissario Piero Gnudi ha affermato che il Consiglio dei ministri non ha approvato il piano industriale dell'Ilva –:
   quale soggetto dovrà pagare le sanzioni per le reiterate violazioni delle prescizioni autorizzazione integrata ambientale e se queste sono già state pagate in parte o totalmente;
   quali saranno i danni economici causati per la mancata approvazione del piano industriale dell'Ilva e quale sarà il soggetto che dovrà sostenere queste spese;
   quale sia la motivazione dell'avvicendamento del commissario Enrico Bondi con Piero Gnudi e quali sono i criteri scelti che hanno portato Gnudi a diventare commissario Ilva;
   se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, preso atto della mancata approvazione del piano industriale nei termini previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge del 4 giugno 2013, n. 61 e quindi di conseguenza nell'impossibilità di attuare la deroga dell'articolo 29-decies, comma 9, prevista l'articolo 12 comma 1 del decreto-legge del 4 giugno 2013, n. 61, ritenga opportuno a causa delle reiterate violazioni delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale attuare le disposizioni previste dall'articolo 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quindi procedere alla diffida, ovvero alla sospensione dell'attività per un tempo determinato, ovvero alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione. (4-07743)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica industriale

consiglio dei ministri

protezione dell'ambiente