ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07722

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 372 del 05/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: NESCI DALILA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 29/01/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 29/01/2015
Stato iter:
15/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/06/2015
LORENZIN BEATRICE MINISTRO - (SALUTE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 15/06/2015

CONCLUSO IL 15/06/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07722
presentato da
NESCI Dalila
testo di
Giovedì 5 febbraio 2015, seduta n. 372

   NESCI. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   il signor C. M. è abilitato alla «funzione di coordinamento delle professioni sanitarie della prevenzione», acquisita con un master di primo livello in management e con la laurea in «Tecniche della Prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro» presso l'Università «Magna Grecia» di Catanzaro;
   dopo un regolare concorso interno all'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, il signor C. M., risultato vincitore, transitava dalla categoria «D» a quella «DS», propria dei coordinatori tecnici;
   con decorrenza dal primo febbraio 2008, dunque, il signor C. M. passava dalla qualifica di «Tecnico della prevenzione» a quella di «Collaboratore sanitario esperto»;
   nonostante la selezione superata, gli anni di anzianità e i requisiti posseduti, il direttore dell'unità operativa igiene e salute pubblica del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria 7 di Catanzaro, dottor G. D. V., procedeva il 16 maggio 2007 a nominare «Referente del dirigente con compiti di coordinamento» il signor G. M., in sostituzione del signor E. C., sebbene questi non disponesse dei necessari requisiti (master di primo livello in management);
   stando alla memoria difensiva depositata presso la Procura di Catanzaro dallo stesso C. M. l'11 giugno 2011, si appurava che anche il signor E. C. non disponeva dei requisiti per ricoprire tale incarico di coordinamento, tanto che «a seguito della disamina della Direzione gestione risorse economiche e finanziarie dell'Asl numero 7, la proposta (della nomina a Coordinatore di E. C., avanzata dallo stesso G. D. V., nda) veniva rigettata e si ribadiva che, a norma dei regolamenti vigenti, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione e il Direttore dell'UOISP di Catanzaro, non avevano alcun titolo a proporre simili richieste e che gli unici organi competenti erano la Direzione unità operativa gestione risorse umane ed il Direttore Aziendale». Nonostante ciò, E. C. veniva ugualmente autorizzato a svolgere le mansioni sopradescritte;
   alle domande avanzate dal signor C. M. circa la nomina prima di E. C. e poi di G. M. nonostante l'assenza di titoli richiesti, il dottor G. D. V. non ha mai dato risposte, garantendo ai due vantaggi patrimoniali e professionali;
   a quanto sopra descritto, si aggiungono una serie di episodi di presunto mobbing di cui il signor C. M. sostiene di essere stato vittima. Su tutti si ricorda, secondo quanto raccontato ancora nella memoria difensiva, che G. D. V. per sovvertire il parere tecnico formulato da C. M. e da un suo collega circa le condizioni anti igieniche di un'abitazione accertata a seguito di un sopralluogo effettuato, disponeva un nuovo controllo che effettuava lui stesso, «ciò al fine di smontare i rilievi da noi effettuati e dimostrare che la suddetta abitazione non era nelle condizioni di antigienicità da noi attestata», tanto che, nonostante G. D. V. avesse ribaltato il parere tecnico di C. M., l'affittuario chiamò in giudizio il proprietario di quell'abitazione davanti al giudice civile del tribunale di Catanzaro per il risarcimento dei danni subiti per l'eccessiva umidità, che si concludeva in prima e seconda istanza con la condanna del proprietario al risarcimento dei danni;
   ancora, in data 2 marzo 2009 veniva disposto il trasferimento d'ufficio di C. M. da Catanzaro al distretto dell'Asl di Soverato, senza tener conto dei titoli da lui posseduti circa l'anzianità di servizio e i gravi motivi di salute, dallo stesso C. M. ampiamente documentati (invalidità civile nella misura nel 68 per cento) perché portatore di protesi bilaterale di anca);
   avverso tale trasferimento di servizio, C. M. propose reclamo ex articolo 700 del codice di procedura civile al giudice del lavoro presso il tribunale di Catanzaro che, il 15 maggio 2009, condannò l'Asp numero 7 di Catanzaro;
   in virtù di tali vicende, il signor C. M. si rivolse – soffermandosi in particolare sulla nomina del signor G. M. – direttamente al dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, che sollecitò i vertici della regione Calabria e quelli dell'Asp di Catanzaro ad attuare una adeguata indagine sull'intera vicenda, per valutare e provvedere nel merito degli atti perpetrati dal dirigente G. D. V.;
   alle richieste del dipartimento, però, l'Asp di Catanzaro non ha mai risposto, tanto che il dipartimento della funzione pubblica ha inviato, in totale, otto note di richiesta (DFP 0033361 P-1.2.5.1 del 24 luglio 2009; DFP 0038895 P-1.2.5.1 del 16 settembre 2009; DFP 0050129 P-1.2.5.1 del 26 novembre 2009: DFP 0020874 P-1.2.5.1 del 30 aprile 2010; DPF 0033573 P-1.2.5.1 del 15 luglio 2010; DPF 0036839 P-4.17.1.16.2 del 14 settembre 2012; DFP 0010515 P-4.17.1.16.2 del 4 marzo 2013; DFP 0035488 P-4.17.1.16.2 del 26 luglio 2013);
   tuttavia, l'ultima nota del suddetto dipartimento risale al luglio del 2013, dopo di che non risultano, a fronte delle mancate risposte dell'Asp di Catanzaro, determinazioni del dipartimento della funzione pubblica, che iniziò a scrivere nel luglio del 2009;
   di fatto sono trascorsi quasi sei anni, senza che il predetto dipartimento abbia assunto provvedimenti di competenza nei confronti della reticente Asp di Catanzaro;
   sulla questione, peraltro, è intervenuta anche la Commissione Parlamentare d'Inchiesta del Senato sull'efficacia ed efficienza del Servizio sanitario nazionale della precedente legislatura;
   il senatore Ignazio Marino, in qualità di Presidente della Commissione, ha infatti inoltrato al dottor Gerardo Mancuso, commissario al tempo dell'ASP di Catanzaro, precise richieste in merito ai fatti denunciati, in particolare in data 15 luglio 2010, 5 febbraio 2011, 20 ottobre 2011;
   anche a tali quesiti non è mai stata data risposta;
   anche il direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, dottor Francesco Bevere, ha inviato due note di segnalazione delle vicende – denunciate da C. M. – al dottor Bruno Zito, direttore generale del Dipartimento della tutela della salute della regione Calabria, e all'allora commissario ad acta per il Piano di Rientro Giuseppe Scopelliti. Nella prima (3 dicembre 2013) si chiedeva di «fornire riscontro alla scrivente direzione»;
   alla prima richiesta ministeriale, però, non arrivava alcuna risposta, tanto che il dottor Bevere il 16 aprile c.a. inviava una seconda nota nella quale si sottolineava che «non è ancora pervenuta la valutazione richiesta», per cui «si sollecita un urgente riscontro». Che tuttavia, a quanto risulta all'interrogante, ancora non arriva;
   in questa sede preme ricordare anche che il 30 agosto 2010 il dirigente generale della regione Calabria Francesco Zoccali scriveva invano al dottor Bruno Zito chiedendo «la revoca degli atti contestati ed il rispetto delle previsioni di legge nell'emanazione dei successivi indefettibili adempimenti»;
   invano è stata anche la lettera del 24 settembre 2010 inviata dalla dottoressa Sabina Scardo, dirigente del dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie della regione Calabria, direttamente al signor C. M., nella quale si informava lo stesso che era stato «richiesto all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro procedere all'annullamento in autotutela [...] dei provvedimenti con i quali sono stati conferiti, in violazione di disposizioni contrattuali, incarichi di ”referente” nei rapporti tra la direzione dell'UOISP e personale tecnico» –:
   se siano a conoscenza dei fatti esposti;
   quali misure, nell'ambito delle rispettive competenze, ritengano di attivare, a riguardo e se il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione intenda chiedere conto delle mancate risposte relative alla questione segnalata in premessa e assumere ulteriori iniziative al riguardo. (4-07722)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 15 giugno 2015
nell'allegato B della seduta n. 442
4-07722
presentata da
NESCI Dalila

  Risposta. — Si risponde all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi di competenza del Dipartimento della funzione pubblica-ispettorato per la funzione pubblica.
  Le vicende delineate nell'interrogazione sono state poste all'attenzione dell'ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica nel giugno del 2009, con esposto con il quale l'interessato, allegando copiosa documentazione, ha denunciato un «comportamento vessatorio ed incredibilmente arbitrario perpetrato... dal Direttore dell'U.O., nei confronti di due lavoratori...», uno dei quali è l'esponente.
  Al riguardo, con intervento del 24 luglio 2009, l'ispettorato ha richiesto chiarimenti al Direttore sanitario della Azienda sanitaria provinciale-Asp di Catanzaro, relativamente ai seguenti profili:
   1) individuazione da parte del direttore dell'U.O. di un «referente» per il coordinamento, in persona priva del titolo posseduto dal segnalante, che il Ccnl definisce necessario per incarichi di coordinamento;
   2) provvedimento disciplinare avviato dallo stesso direttore dell'U.O. nei confronti anche del segnalante, per responsabilità che non sembrano ascrivibili al medesimo;
   3) decisione del Giudice del lavoro, con condanna della Asp al pagamento delle spese di lite, in merito a ordine di servizio/rotazione del personale disposto dal direttore dell'U.O., avente ad oggetto il segnalante.

  A seguito del riscontro pervenuto il 9 settembre 2009 a firma del direttore dell'U.O., il quale con motivazioni che destavano perplessità ha giustificato il proprio operato, l'ispettorato ha nuovamente interessato, sui medesimi profili, con nota del 16 settembre 2009, i Direttori generale e sanitario della medesima Asp.
  Quest'ultimo, con nota del 12 ottobre 2009, condividendo le considerazioni svolte dal direttore dell'U.O., ha evidenziato come il medesimo avesse «interpretato il proprio ruolo datoriale secondo fonte primaria e canoni codicistici di sostanziale legalità», escludendo profili vessatori e «responsabilità sussidiaria di natura contabile», pur in presenza di diverso avviso del Giudice.
  Ritenendo che le verifiche non avessero colto quanto disposto dai vigenti contratti collettivi, con nota del 26 novembre 2009, l'ispettorato ha interessato il dirigente del Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie della regione Calabria.
  Con nota del 23 giugno 2010, il Dipartimento della regione ha confermato l'operato dei dirigenti dell'Asp; pertanto l'ispettorato ha inviato gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti e, per conoscenza, al Dirigente generale della regione.
  Nel mese di settembre 2010, il Dipartimento tutela della salute, peraltro, ritenendo che non fossero stati chiariti «i profili di irregolarità emersi con riferimento alle modalità dell'affidamento delle funzioni di coordinamento del personale dell'Uoisp», in quanto le argomentazioni svolte dalla Asp a sostegno del proprio operato «non appaiono idonee a superare le criticità emerse», ha invitato il commissario straordinario dell'azienda medesima, «alla luce di quanto rilevato dal Dipartimento della funzione pubblica», a «provvedere all'annullamento in autotutela, ..., dei provvedimenti con i quali sono stati conferiti incarichi di “referente”».
  Il commissario, con nota del 17 febbraio 2011, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, ha confermato ancora una volta la posizione dell'Asp, nella considerazione che l'incarico assegnato costituisse una «modalità relazionale, quindi non un istituto contrattuale, non previsto dal vigente Ccnl di categoria – come sostenuto dalla funzione pubblica», non procedendo pertanto all'autoannullamento.
  Con nuovo esposto nel marzo 2012, l'interessato ha informato l'ispettorato che il pubblico ministero del Tribunale di Catanzaro aveva chiesto la condanna del direttore dell'U.O. «alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per i reati di falso e abuso d'ufficio»: pertanto, con nota del 6 luglio 2012 è stato chiesto alla Asp di Catanzaro di indicare se, sotto il profilo amministrativo, fossero stati adottati procedimenti disciplinari.
  Con successiva segnalazione, pervenuta il 6 settembre 2012, l'interessato, nel lamentare la nomina a Presidente dell'ufficio procedimenti disciplinari, in pendenza di procedimento penale, del direttore dell'U.O., nonché la mancata attivazione, da parte della Direzione generale dell'Asp, sia dell'attività di indagine interna sia dell'adozione di «legittimi e conseguenziali provvedimenti», ha ribadito di continuare ad essere discriminato anche «presso la struttura presso cui ingiustamente» era stato trasferito: il trasferimento è stato impugnato dall'interessato.
  Con nuovo intervento del 14 settembre 2012, l'ispettorato ha chiesto ulteriori chiarimenti all'Asp e al Dipartimento della salute regionale, circa la citata nomina a Presidente dell'ufficio provvedimenti disciplinari.
  Con lettera del 19 ottobre 2012, l'azienda ha comunicato che non aveva attivato, in attesa della conclusione del procedimento penale, alcuna iniziativa disciplinare nei confronti del dirigente, che con ordinanze del 2010 il Tribunale di Catanzaro aveva respinto il ricorso del segnalante sul trasferimento e che il direttore dell'U.O. aveva rinunciato all'incarico di Presidente perché già troppo impegnato.
  Con nota del 1o febbraio 2013, pervenuta all'ispettorato tramite la Presidenza della Repubblica, il segnalante, nel far presente che il Giudice del lavoro, in data 30 novembre 2012, ne avesse disposto «il reintegro ... presso l'Uoisp», ma che l'azienda non avesse ancora provveduto a dare esecuzione alla sentenza, ha stigmatizzato come la medesima fosse anche risultata soccombente in tutti i procedimenti attivati dall'esponente stesso.
  Con intervento del 4 marzo 2013, indirizzato al Dipartimento della salute e al Segretario generale e ai Revisori dei conti della regione, l'ispettorato, nel riassumere i fatti e rilevato come detto Dipartimento fosse inadempiente, ha sottolineato l'opportunità di verificare la fondatezza dei provvedimenti assunti a carico dell'esponente, ponendo ad attenzione dell'Organo di controllo l'aspetto relativo agli oneri che nei giudizi vengono addebitati all'azienda, parte soccombente.
  Il 14 giugno 2013 l'interessato, nel lamentare il perdurare della situazione discriminatoria, ha riferito di aver dimostrato «per ben tre volte presso il Tribunale del Lavoro, inaudite violazioni ed atti illegittimi» posti in essere dall'Asp, e di aver appellato alla procura di Catanzaro l'assoluzione «con formula dubitativa» del direttore dell'U.O.
  L'esponente ha chiesto anche l'accesso agli atti a cui, con nota del 26 luglio 2013, l'ispettorato ha puntualmente aderito, precisando pure di non avere poteri sanzionatori diretti, ma quelli di individuare e richiamare il responsabile amministrativo all'osservanza delle norme nei casi di irregolarità segnalate, nonché di vigilare sul corretto esercizio dei poteri disciplinari; alcun margine di intervento, invece, è consentito nel merito delle decisioni assunte in ambito giurisdizionale.
  In conclusione, non trova riscontro l'affermazione che l'Asp non ha mai risposto alle richieste del dipartimento, per quanto non abbia adottato provvedimenti conseguenziali; rispetto ai profili di possibile danno erariale, l'ispettorato ha responsabilizzato l'organo di revisione, mentre, in relazione alle pronunce giurisdizionali, come chiarito al segnalante, non vi sono possibilità di intervenire per il principio della separazione dei poteri.

La Ministra della saluteBeatrice Lorenzin.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto alla salute

amministrazione del personale

politica sanitaria