ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07715

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 372 del 05/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: VARGIU PIERPAOLO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 29/01/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 29/01/2015
Stato iter:
28/11/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/11/2016
ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 28/11/2016

CONCLUSO IL 28/11/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07715
presentato da
VARGIU Pierpaolo
testo di
Giovedì 5 febbraio 2015, seduta n. 372

   VARGIU. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo n. 150 del 7 settembre 2012 «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie Uffici dei Giudici di Pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148» prevede la soppressione sul territorio nazionale di numerosi uffici del giudice di pace e all'articolo 3, comma 2, dispone che: «Gli enti interessati entro 60 giorni dalla pubblicazione delle tabelle relative agli elenchi degli uffici soppressi, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori di cui è proposta la soppressione anche tramite accorpamento, facendosi carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia delle sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione degli enti medesimi»;
   l'ufficio del giudice di pace di Tortolì – che rientra tra le sedi nazionali da sopprimere – costituisce un insostituibile punto di riferimento per la collettività dell'intera provincia, caratterizzata da una bassissima densità di popolazione. L'Ogliastra è infatti la provincia meno popolata d'Italia, con i suoi 23 comuni e 57.578 abitanti, pari al 3,49 per cento della popolazione regionale;
   in considerazione dell'importanza rivestita da tale ufficio, l'amministrazione di Tortolì si è immediatamente attivata per salvaguardare la sopravvivenza della sede e, in esecuzione della deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 20 aprile 2013, ha dato corso all'istruttoria necessaria per mantenere tale presidio giudiziario, approvando una convenzione con gli altri comuni della provincia in materia di assunzione degli oneri finanziari per il mantenimento del suddetto ufficio, successivamente comunicata al Ministero della giustizia con propria nota del 27 giugno 2014;
   l'allegato 5 del decreto del Ministero della giustizia 10 novembre 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1o dicembre 2012, n. 156, approvava l'elenco definitivo degli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi degli articoli 5 e 6 del precedente decreto ministeriale 7 marzo 2014, tra i quali figura sorprendentemente anche l'ufficio del giudice di pace di Tortolì – circondario di Lanusei – distretto di Cagliari;
   non si comprendono le ragioni di tale provvedimento ministeriale, dal momento che il comune di Tortolì ha rispettato, nell’iter procedimentale, tutti i termini decadenziali previsti nel decreto ministeriale 7 marzo 2014 e pedisseque circolari esplicative, adoperandosi tempestivamente, al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi posti in capo ai comuni che avevano manifestato la volontà di mantenere l'ufficio del giudice di pace, facendosi carico della messa a disposizione dei locali sede dell'ufficio, dei costi di funzionamento e del personale;
   la soppressione della sede giudiziaria avrà conseguenze esiziali per tutti i cittadini e le imprese operanti nella provincia, i quali si vedranno non solo privati della possibilità di avvalersi di un servizio pubblico di primaria necessità qual è quello della giustizia, ma anche costretti a sopportare maggiori costi sia in termini di tempo sia in termini economici per raggiungere le altre sedi giudiziarie. L'effetto negativo si ripercuoterà anche sotto il profilo della competitività del sistema produttivo locale, caratterizzato dalla presenza di numerose attività imprenditoriali e commerciali e da un rilevante flusso turistico;
   l'interruzione di questo servizio inoltre indebolirà una comunità già provata da antichi problemi legati alla marginalità e alla particolare conformazione geografica del territorio, da un inadeguato sistema viario e di trasporto locale, dalla bassissima densità di popolazione e da una drammatica sofferenza economico-occupazionale, resa ancora più frustrante da una generale «desertificazione» di tutti i presidi dello Stato, tanto amministrativo-giudiziari, quanto infrastrutturali –:
   se l'inclusione dell'ufficio del giudice di pace di Tortolì nell'elenco contenuto nell'allegato 5 del decreto ministeriale 10 novembre 2014, indicante gli uffici del giudice di pace sul territorio nazionale soppressi ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 7 marzo 2014, non sia frutto di un mero errore materiale e, in tal caso, in che tempi intenda procedere alla rettifica del citato decreto ministeriale 10 novembre 2014;
   nell'ipotesi in cui non si trattasse di un mero refuso, se intenda motivare le ragioni per le quali, ha assunto la determinazione di sopprimere l'ufficio del giudice di pace di Tortolì, eventualmente indicando quale errore sia stato commesso dall'amministrazione comunale durante l’iter procedimentale e se sia possibile rettificare tale errore. (4-07715)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 28 novembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 710
4-07715
presentata da
VARGIU Pierpaolo

  Risposta. — Mediante l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante chiede – nel contesto di una più ampia ricostruzione degli esiti della revisione delle circoscrizioni giudiziarie – quali iniziative possano essere assunte per il ripristino dell'ufficio del giudice di pace di Tortolì, in presenza della disponibilità manifestata dal comune ad avviare la procedura di mantenimento.
  Come noto, il Ministero della giustizia ha ormai consolidato il processo di adeguamento della geografia giudiziaria conseguente al riordino complessivo degli uffici di primo grado, disposto con l'adozione dei decreti legislativi n. 155 e 156 del 7 settembre 2012, e successive modificazioni.
  La revisione degli uffici di primo grado ha costituito una delle più rilevanti riforme strutturali degli ultimi anni, comportando un significativo incremento di efficienza del sistema giudiziario attraverso il recupero di economie di scala e, soprattutto, il miglioramento dei tempi e della qualità delle decisioni giudiziarie in virtù della promozione del principio di specializzazione.
  La riforma ha, certamente, avviato un significativo processo di risparmio di spesa, in corso di progressiva implementazione e verifica, così come sono oggetto di continuo monitoraggio gli effetti degli interventi attuati, anche al fine di individuare possibili rimedi correttivi alle criticità evidenziate nella fase attuativa.
  Con particolare riferimento alla riforma della geografia giudiziaria degli uffici del giudice di pace, va evidenziato come, in attuazione della delega concessa al Governo con la legge n. 148 del 2011, sia stata originariamente disposta, tra l'altro, la soppressione di 666 presidi del giudice di pace, tra cui l'ufficio con sede in Tortolì.
  In corrispondenza della considerevole riduzione delle strutture giudicanti su tutto il territorio nazionale, il legislatore delegato ha, tuttavia, previsto, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2012, che gli enti locali interessati potessero richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace soppressi, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, nonché del fabbisogno del personale amministrativo, messo a disposizione dagli enti medesimi.
  Con il decreto ministeriale 10 novembre 2014, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal precedente decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione del richiamato articolo 3 del decreto legislativo n. 156, sono state individuate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, valutando positivamente le istanze rispondenti ai requisiti previsti dalla legge e determinando, conseguentemente, l'efficacia del nuovo assetto gestionale dal 16 dicembre 2014.
  Al fine di rivalutare le disponibilità successivamente manifestate dagli enti locali che non si erano tempestivamente avvalsi delle procedure finalizzate al mantenimento degli uffici del giudice di pace, la finestra temporale è stata ulteriormente ampliata.
  A seguito dell'iniziativa assunta dal comune di Tortolì, pertanto, è stato possibile rivalutare la soppressione in sede di adozione del recente decreto ministeriale del 27 maggio 2016, con il quale è stata definitivamente perfezionata la complessa procedura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 156.
  Con tale decreto, infatti, è stata completata la disciplina del passaggio al nuovo assetto gestionale e si è provveduto alla ricognizione del definitivo assetto delle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace, in attuazione delle disposizioni relative al mantenimento degli uffici soppressi con oneri a carico degli enti locali, secondo le disposizioni del citato decreto legislativo e in conformità a quanto prescritto con legge n. 11 del 27 febbraio 2015 ed alle statuizioni della circolare ministeriale del 12 maggio 2015, concernente «Istruzioni per il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 2014 n.192, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2015, n. 11».
  Al fine di agevolare le iniziative che hanno consentito agli enti locali interessati di poter conservare gli uffici del giudice di pace originariamente soppressi, il termine entro cui la formazione del personale destinato agli uffici avrebbe dovuto essere concluso è stato, come noto, successivamente prorogato al 31 maggio 2016 con l'articolo 2 ter del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
  Per effetto delle determinazioni assunte con il citato decreto ministeriale sono stati, pertanto, ripristinati, con oneri a carico degli enti locali richiedenti, 51 uffici del giudice di pace, coniugando esigenze di prossimità della giurisdizione con le misure di contenimento della spesa pubblica.
Il Ministro della giustiziaAndrea Orlando.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

magistrato non professionale

giudice

spese di funzionamento