ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07711

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 372 del 05/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: PRATAVIERA EMANUELE
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 29/01/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 29/01/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07711
presentato da
PRATAVIERA Emanuele
testo di
Giovedì 5 febbraio 2015, seduta n. 372

   PRATAVIERA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 32, comma 1, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, stabilisce che i dati risultanti dalle movimentazioni bancarie sono posti a base degli accertamenti fiscali per il contribuente qualora quest'ultimo non dimostri che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che gli stessi non assumono rilevanza a tale fine; ugualmente i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito delle operazioni bancarie sono considerati ricavi o compensi se il contribuente non indica il beneficiario e sempre che non risultino dalle scritture contabili;
   quindi, per tutti coloro che esercitano un lavoro autonomo o un'attività di impresa, l'Agenzia delle entrate presume che tutti i prelievi fatti in banca – se non giustificati – costituiscano ricavi o compensi e, pertanto, possono essere oggetto di un accertamento fiscale e ciò vale anche per i soggetti sia in contabilità semplificata, sistema che non prevede le registrazioni dei movimenti finanziari, sia per tutti coloro che non sono tenuti a predisporre le scritture contabili in quanto rientranti nel regime dei minimi, in quello contabile agevolato o in quello delle nuove iniziative produttive;
   le indagini sono necessarie per il controllo di ogni movimento che transita sul conto del contribuente al fine di verificare se il reddito sia stato sottratto alla tassazione, secondo un regime di presunzione legale in cui ogni operazione, in entrata e in uscita, priva di valida giustificazione, possa formalmente essere ricondotta ad un maggior imponibile accertabile: come già accennato, per i versamenti va dimostrata la loro riconducibilità a redditi dichiarati o legittimamente non tassabili, per i prelevamenti, invece, deve essere indicato il beneficiario delle somme riscosse;
   mentre l'amministrazione finanziaria, con la circolare dell'Agenzia delle entrate 32/E del 2006, stabilisce che la presunzione dei versamenti si riferisce alla generalità dei cittadini e quella sui prelevamenti, solo quando vi sia un'attività economica, anche di natura professionale, la Corte di Cassazione, in diverse sentenze (n. 9573/07, n. 23690/07, n. 21132/11, n. 3263/12), non ha operato distinzioni tra prelevamenti e versamenti, ma si è limitata ad affermare, in via generale, che il fisco può utilizzare indifferentemente tutte le informazioni sul contribuente provenienti dalle banche, a prescindere se questi eserciti un'attività di lavoro autonomo o d'impresa ed è pertanto possibile rettificare in base a esse le dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente (Cass. sent. n. 22514/13 e ord. n. 25120/13);
   recentemente, inoltre, l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 25 del 6 agosto 2014, ha chiarito le modalità con cui verranno eseguite le future indagini sui conti correnti bancari dei contribuenti: questi riguarderanno solo gli importi più «significativi», ma in base ad un meccanismo di prove che posiziona il cittadino in una posizione di difficile difesa in quanto le verifiche non riguarderanno solo l'ultimo periodo di imposta, ma, al contrario, partiranno dal 2012, il che renderà non facile ricostruire le ragioni delle singole movimentazioni sul conto e poter, così, controbattere alle richieste di chiarimenti dell'amministrazione fiscale;
   nella premessa della circolare, in più, viene precisato che l'Agenzia delle entrate si riserva la possibilità di prendere in considerazione anche le annualità anteriori al 2012, con conseguente ulteriore pregiudizio per il contribuente, che avrà difficoltà oggettive nella ricostruzione delle giustificazioni di ogni singolo movimento in entrata e in uscita, necessarie non per gli accertamenti, per cui sono sufficienti delle giustificazioni generiche, ma necessarie invece per le indagini bancarie;
   in questo quadro normativo, si deve tener conto anche della sentenza della Corte di Cassazione n. 25502 del 2011, in cui, si afferma che la prova debba essere analitica e non generica e riportante indicazione di ogni movimento bancario, al fine di dimostrare come ogni operazione sia estranea a fatti imponibili: il contribuente deve quindi fornire informazioni non apodittiche, generiche, sommarie e cumulative;
   si tratta quindi spesso di prove che risultano difficili da fornire: per i versamenti cumulativi e di denaro contante spesso è pressoché impossibile circoscriverne esattamente la provenienza, mancando infatti la corrispondenza esatta tra la fattura o lo scontrino emesso ed il versamento effettuato nei giorni successivi: in questo caso infatti la prova contraria non sarebbe superata e il valore accreditato diverrebbe «ricavo omesso»; considerato che il regime naturale dei piccoli contribuenti è un regime semplificato che non obbliga alla registrazione finanziaria dei movimenti, recuperare a distanza di anni la documentazione bancaria oltre a diventare oneroso, in certi casi risulta anche impossibile, cosicché alcuni istituti bancari hanno risposto che sono in difficoltà a fornire al contribuente le prove documentali a causa delle varie fusioni ed incorporazioni intervenute;
   tale presunzione, applicata alle piccole imprese ed ai professionisti, comporta delle diverse fattispecie rispetto all'impresa in regime ordinario: infatti, mentre nel caso di un'impresa di grandi dimensioni obbligata alla tenuta della contabilità ordinaria, è abbastanza agevole e semplice ricostruire i movimenti del conto corrente, in quanto i dati confluiscono tutti in una contabilità denominata «ordinaria», nel caso delle attività d'impresa in contabilità semplificata e professionale l'utilizzo del conto corrente ha finalità sia personali per le spese quotidiane che per l'attività di lavoro autonomo e pertanto la movimentazione finanziaria di versamento e prelevamento ben difficilmente può riferirsi ad un compenso non dichiarato;
   le maggiori difficoltà si riscontrano però per i piccoli contribuenti i quali, per le esiguità delle operazioni svolte e per la tipologia della contabilità semplificata, più raramente conservano i titoli fiscali giustificativi, soprattutto per i prelevamenti di carattere personale di cui difficilmente è conservata la copia dell'assegno, in quanto non obbligati per legge, o altra documentazione equipollente, la quale in sede di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, è di difficile reperimento anche perché i controlli si riferiscono quasi sempre ad un periodo d'imposta antecedente di cinque/sette anni;
   quindi, a favore del fisco, ad un costo in nero corrisponde un ricavo non dichiarato, ma non vale il contrario per il contribuente: ad un ricavo non corrisponde un costo per la sua produzione, quindi, spesso, il totale dei maggiori imponibili, ossia la somma dei versamenti e dei prelevamenti, non è abbattuto di una percentuale che potrebbe corrispondere all'incidenza dei costi sostenuti per conseguire i ricavi, nonostante la circolare 32 del 2006 ne faccia espressa menzione;
   l'Agenzia delle entrate, da parte sua, ha esortato gli uffici territoriali a utilizzare le indagini finanziarie solo dopo aver riscontrato significative anomalie rispetto alla dichiarazione presentata: non dovranno, dunque, essere richieste spiegazioni su importi poco rilevanti e chiaramente riferibili alle normali spese personali e/o familiari, ma la circolare non indica un limite numerico al fine di una giusta interpretazione delle «significative anomalie», rendendosi suscettibile di interpretazioni personali da parte dei singoli uffici;
   le Agenzie delle entrate quindi chiamano spesso i contribuenti a giustificare anche importi di poche centinaia di euro, per i quali è impossibile ovviamente assolvere l'onere probatorio, mettendo in seria difficoltà i contribuenti, soprattutto con accertamenti che colpiscono indiscriminatamente i piccoli imprenditori e che creano seri danni all'economia reale;
   inoltre, un simile atteggiamento dell'amministrazione finanziaria sta creando un contenzioso altissimo di fronte al giudice tributario dove, questa, anche perdendo in primo grado, può facilmente, e senza spese, adire la commissione regionale mentre per il contribuente la sola soluzione è cercare di non arrivare a sentenza, accettando la conciliazione in sede di commissione tributaria;
   si ricorda inoltre la sentenza della Corte Costituzionale del 6 ottobre 2014, n. 228, in merito ai prelevamenti dei lavoratori autonomi, categoria che comprende non solo i professionisti ma tutte le piccole attività di artigiani e commercianti che presentano tratti similari ai lavoratori autonomi professionisti, tali per cui, del pari, le presunzioni derivanti sarebbero irrazionali: si pensi, ad esempio, agli agenti di commercio, agli artigiani e commercianti di piccole dimensioni che utilizzano il conto corrente con movimenti sia per esigenze aziendali che di famiglia –:
   quali iniziative il Ministro interrogato, nell'ambito delle proprie competenze, ritenga opportuno adottare in merito, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 6 ottobre 2014, n. 228, la quale ha dichiarato che le presunzioni bancarie derivanti dai prelevamenti non giustificati sono costituzionalmente illegittime per i possessori di reddito autonomo, fra i quali si annoverano non solo i professionisti ma anche i piccoli artigiani e commercianti. (4-07711)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lavoro autonomo

amministrazione fiscale

contribuente