ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07709

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 372 del 05/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: GALLINELLA FILIPPO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/01/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 28/01/2015
Stato iter:
22/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/06/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/06/2016

CONCLUSO IL 22/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07709
presentato da
GALLINELLA Filippo
testo di
Giovedì 5 febbraio 2015, seduta n. 372

   GALLINELLA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   il soggetto gestore dell'Area naturale protetta regionale Parco fluviale del Nera (ex consorzio del Parco fluviale del Nera, attualmente, comunità montana Valnerina), ha realizzato, in località Casteldilago di Arrone (TERNI), un impianto di «Fertirrigazione Confinata e Controllata (FCC)» per il trattamento delle acque di vegetazione (AV) provenienti dalla molitura delle olive, grazie al finanziamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   l'impianto sta operando, dall'anno 2007, in regime di sperimentazione con autorizzazione ad hoc rilasciata, di anno in anno, dalla Regione dell'Umbria;
   il processo di Fertirrigazione Confinata e Controllata si configura come una utilizzazione agronomica delle AV non come un trattamento rifiuti, in quanto mira all'uso delle sostanze nutritive in esse presenti ed al loro utilizzo fertirriguo per l'accrescimento della piantagione di pioppi ed in definitiva per la produzione di biomassa lignocellulosica;
   il refluo oleario è considerato, dalla vigente normativa, un rifiuto se non utilizzato a fini agronomici e la tecnologia alla base dell'impianto, brevettata in sede europea da Isrim, consente un utilizzo agronomico del refluo oleario, ma con un metodo innovativo rispetto alla normativa vigente: il refluo oleario immesso nell'impianto non viene trattato o depurato e poi «reimmesso» nell'ambiente o in fognatura ma viene utilizzato, all'interno dell'impianto stesso, per irrigare al livello sub superficiale gli apparati radicali dei pioppi sovrastanti, con conseguente assorbimento del refluo e produzione di biomassa che, a sua volta, potrà essere avviata alla cippatura e quindi utilizzata come combustibile da fonte rinnovabile;
   per massimizzare i conferimenti del refluo da parte dei piccoli frantoi artigianali operanti nell'area del Parco fluviale del Nera, con indubbi vantaggi ambientali in termini di riduzione degli spargimenti, è necessario facilitare le procedure amministrative inerenti la gestione dell'impianto, sottraendolo alla normativa sulla gestione dei rifiuti ed ai costi di gestione relativi;
   una regolamentazione di regime dell'impianto basata su quanto già stabilito in sede di sperimentazione, (D.G. della regione Umbria n. 1656 del 15 ottobre del 2007), andrebbe esattamente nella direzione della valorizzazione dell'investimento pubblico e dei vantaggi ambientali sopra esposti;
   il corretto riconoscimento normativo di tale tecnologia potrebbe avere ricadute positive non solo per la tutela dell'ambiente ma anche per lo sviluppo economico;
   il Parco fluviale del Nara ha richiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di pronunciarsi su tale problematica sin dall'anno 2011, senza aver ricevuto ancora risposta –:
   come, in base a quanto chiaramente esposto in premessa, il Ministro interrogato, definisca l'impianto di fertirrigazione del Parco del Nera, ossia se esso sia inquadrato come un impianto di smaltimento di rifiuti oppure, come tutta la sperimentazione attuata dimostra, un impianto con fine agronomico delle acque di vegetazione;
   se ritenga che le acque di vegetazione immesse in tale impianto di Fertirrigazione Confinata e Controllata siano da considerarsi rifiuti o, come dimostra il caso in oggetto, degli ammendanti;
   se intenda provvedere, rapidamente, a predisporre gli strumenti, anche normativi, necessari a riconoscere la tecnologia innovativa sopra descritta, consentendo alla Regione dell'Umbria di poter terminare la fase di sperimentazione e di regolamentare correttamente la fase di gestione di regime dell'impianto in oggetto, sottraendolo, nel caso, alla normativa degli impianti di gestione dei rifiuti. (4-07709)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 giugno 2016
nell'allegato B della seduta n. 640
4-07709
presentata da
GALLINELLA Filippo

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, relativa all'impianto sperimentale di «fertirrigazione confinata e controllata» per il trattamento delle acque di vegetazione provenienti dalla molitura delle olive, in funzione dal 2007 in località Casteldilago di Arrone, provincia di Terni, sulla base degli elementi acquisiti dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si rappresenta quanto segue.
  Occorre premettere che la pratica dell'utilizzazione agronomica attraverso il conferimento in impianti confinati di fertirrigazione è stata valutata dal Ministero dell'ambiente nell'ambito del «Programma stralcio di tutela ambientale» di cui al decreto ministeriale n. 1183 del 14 marzo 2005. Nella riunione del 14 luglio 2006 questo Ministero ha esaminato il progetto di «piattaforma di fertirrigazione confinata a mezzo di refluo oleario» presentato dalla comunità montana della Valnerina ed ha concluso che: «L'analisi della documentazione porta a concludere che l'impianto ipotizzato soddisfi l'obiettivo di trattamento dei reflui oleari e fornisca garanzie sulla degradazione delle sostanze inquinanti; non si rilevano, inoltre, impatti significativi sulle matrici ambientali interessate».
  In secondo luogo bisogna evidenziare che rimpianto in questione è un impianto innovativo, coperto da brevetto internazionale, che non ha eguali sul territorio nazionale. Esso non può essere considerato come un impianto di trattamento rifiuti né tantomeno come un impianto di trattamento di acque reflue né come semplice spandimento di reflui oleari in agricoltura.
  È proprio la specificità dell'impianto in questione a determinare la difficoltà di ricondurlo ad ognuna delle fattispecie sopra indicate.
  L'impianto in questione, infatti, non può essere considerato come un impianto di trattamento dei rifiuti in quanto lo stesso non produce rifiuti in uscita. Per lo stesso motivo, oltre che per la mancanza di un refluo collegato stabilmente alla rete fognaria, esso non può essere considerato un impianto di trattamento delle acque. Quanto alla possibilità di considerarlo come un impianto di smaltimento di rifiuti non si può ignorare il ruolo utile che le acque di vegetazione assolvono nel funzionamento dell'impianto. Inoltre non può neanche trattarsi di uno spandimento di reflui oleari in agricoltura al fine del loro utilizzo irriguo o fertirriguo, fattispecie regolata dalla legge 574 del 96 e dal decreto ministeriale 6 luglio 2005, in quanto i reflui non vengono applicati al terreno ma immessi in apposite vasche impermeabilizzate in quantità eccedenti il limite stabilito per lo spandimento.
  L'impianto in questione nasce proprio per risolvere i rischi di inquinamento ambientale legati allo spandimento agricolo dei reflui oleari che, se non effettuato correttamente, rispettando una giusta distanza dai corsi d'acqua e verificando la profondità della falda acquifera, può determinare fenomeni di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.
  Sebbene l'impianto in questione risolva i rischi di inquinamento, mediante immissione in impianti controllati di fertirrigazione, non trattandosi di una mera operazione di spandimento in agricoltura non può beneficiare delle agevolazioni stabilite nei predetti atti normativi.
  Lo stesso refluo oleario, le acque di vegetazione, che vengono applicate al terreno non devono sottostare alla normativa del trasporto dei rifiuti mentre non possono essere esentate nel caso del trasporto all'impianto in questione.
  Al fine di risolvere le predette incongruenze la competente direzione del Ministero dell'ambiente ha incontrato la regione Umbria in una riunione nel corso del quale si è ritenuto tecnicamente opportuno prevedere una specifica disciplina sull'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione negli impianti di fertirrigazione. Si ritiene, infatti, che l'utilizzo agronomico dei reflui oleari in impianti di fertirrigazione controllata possa essere equiparato, tramite la modifica alla legge 574 del 1996, alla utilizzazione agronomica mediante spandimento su terreni agricoli, essendo i rischi ambientali connessi minori nel caso della fertirrigazione rispetto allo spandimento su terreno agricolo.
  Ad ogni modo, allo stato, si ritiene che il trasporto delle acque di vegetazione all'impianto di fertirrigazione controllata può essere effettuato ricorrendo alle disposizioni dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 152 del 2006,
  Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a tenersi informato svolgendo un'attività di monitoraggio ed impulso volto alla definizione degli aspetti richiamati.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gestione dei rifiuti

parco nazionale

energia rinnovabile