Legislatura: 17Seduta di annuncio: 369 del 23/01/2015
Primo firmatario: LOREFICE MARIALUCIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/01/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2015 GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2015 BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2015 GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2015 MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2015 DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2015 DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2015
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 23/01/2015
LOREFICE, NESCI, GRILLO, BARONI, SILVIA GIORDANO, MANTERO, DI VITA e DALL'OSSO. —
Al Ministro della salute
. — Per sapere – premesso che:
il comma 186 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, prevede l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di un contributo per il rimborso degli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi in favore dei danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusioni e somministrazione di emoderivati ex legge 25 febbraio 1992, n. 210, e degli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo;
la somma stanziata di 735 milioni di euro, da destinare al finanziamento delle somme anticipate dalle regioni e agli arretrati della rivalutazione, non è sufficiente e necessiterebbe di un incremento di almeno 225 milioni di euro;
la norma così come formulata sembra destinare tali finanziamenti esclusivamente alle regioni che hanno anticipato le somme per conto dello Stato, non tenendo conto invece di quelle che non hanno mai erogato l'indennizzo ex legge 210 del 1992 –:
se non ritenga opportuno assumere iniziative per garantire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il saldo di tutti i finanziamenti già anticipati, ma anche l'invio continuativo delle somme relative agli indennizzi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, onde evitare medesime situazioni future;
se non ritenga opportuno valutare la possibilità con apposite iniziative di aumentare lo stanziamento per gli indennizzi degli emotrasfusi relativamente al triennio 2015-2017 al fine di garantire alle regioni e le province autonome la copertura effettiva di tutte le somme necessarie per il pagamento degli indennizzi agli emotrasfusi in relazione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi censiti dai rispettivi soggetti interessati all'erogazione e in relazione alla previsione di stima dei nuovi percettori;
se non ritenga opportuno assumere iniziative per garantire la corresponsione di tali somme anche a quelle regioni che finora non sono state in grado di garantire l'anticipo del pagamento degli indennizzi con inevitabili ripercussioni sui percettori dell'indennizzo. (4-07646)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):indennizzo