ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07643

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 369 del 23/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: BECHIS ELEONORA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/01/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 23/01/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07643
presentato da
BECHIS Eleonora
testo di
Venerdì 23 gennaio 2015, seduta n. 369

   BECHIS. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   la maggiorazione della pensione per gli ex combattenti fu istituita nel 1985, con l'articolo 6 della legge n. 140 del 1985, in favore di persone che potessero far valere la qualifica di ex combattente e che non potessero ottenere, allo stesso titolo, dei benefici pensionistici stabiliti con la legge n. 336 del 1970 a favore degli iscritti a forme previdenziali esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria e consistenti, in sostanza, nell'impiego di un'aliquota di trasformazione base pensionabile/pensione più elevata di 7 anni rispetto a quella spettante in funzione del servizio utile;
   i criteri per l'individuazione della qualifica furono ripresi dalla legge n. 336 del 1970: si trattava di persone che, in quanto militari, avessero partecipato in modo diretto e immediato allo svolgimento di operazioni di guerra. Inoltre, alla categoria degli ex combattenti sono assimilate le categorie di partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace;
   il beneficio pensionistico, invece di risultare dal meccanismo di calcolo, come con la legge n. 336 del 1970, fu stabilito in misura uguale per tutti: una maggiorazione di 30.000 lire mensili (15,49 euro). Inizialmente, il diritto alla maggiorazione fu esteso anche a coloro che erano già in pensione alla data di entrata in vigore della legge, il 1o gennaio 1985, purché con decorrenza non anteriore alla data in cui il disegno di legge, poi divenuto legge n. 336 del 1970, era stato presentato in Parlamento, l'8 marzo 1968;
   per i primi due anni l'importo fu corrisposto per la metà, e in misura intera dal 1o gennaio 1987;
   dal 1o gennaio 1989, infine, con l'articolo 6 della legge n. 544 del 1988, ottennero la maggiorazione anche i titolari di pensione con decorrenza precedente l'8 marzo 1968, che iniziarono a percepire la maggiorazione nell'importo di 30.000 lire quando i loro commilitoni che avevano ottenuto la maggiorazione dal 1o gennaio 1985, in quanto pensionati con decorrenza successiva alla loro, stavano già percependo la maggiorazione nell'importo di 36.688 lire al mese, (euro 18,95) per effetto della perequazione automatica;
   l'I.N.P.S sostiene che tale beneficio, originariamente di lire 30.000, debba essere riconosciuto, a domanda, solo a far data dalla effettiva concessione. Con la conseguenza, che la maggiorazione di lire 30.000, introdotta con legge del 1985, dovrebbe essere riconosciuta e liquidata, nello stesso iniziale importo, dall'anno in cui ne venga effettuata richiesta, oppure anche in epoca successiva;
   il tribunale di Pistoia, sezione lavoro, con la sentenza 15 maggio 2001, ha respinto la succitata tesi dell'ente, sulla base anche di una sentenza della Corte Costituzionale (Corte cost. n. 288/94), affermando il principio che: «qualsiasi prestazione previdenziale deve mantenere nel tempo la sua originaria adeguatezza, ai sensi dell'articolo 38, II comma, Cost.» e che quindi la «perequazione automatica, infatti e in definitiva, sta a indicare che quel valore di lire 30.000 fissato nel 1985, evidentemente in collegamento con il valore dei trattamenti pensionistici dell'epoca e quindi sulla base della “adeguatezza economica” di essi al momento della concreta indicazione del legislatore, va in linea generale e astratta ritenuto indicizzabile anno per anno e quindi anche in sede di prima erogazione successiva al 1985 tale raggiunto valore indicizzato (cioè perequato all'aumento del costo della vita), forma il nuovo contenuto economico dello specifico beneficio che va ad aggiungersi al “normale” trattamento pensionistico»;
   risultano svariati i casi di controversia, tra cittadini e l'INPS, dovuti all'attuale interpretazione data dall'ente all'applicazione della disciplina della perequazione automatica;
   l'interrogante ritiene questa scarsa chiarezza del diritto essere tra le cause del senso di distacco e sfiducia del popolo nei confronti delle istituzioni –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative abbia intenzione di porre in essere al fine di chiarire l'interpretazione data dall'INPS all'applicazione della disciplina della perequazione automatica, alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale e del tribunale di Pistoia citate in premessa. (4-07643)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

vittima civile

vittima di guerra

ex combattente