ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07616

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 367 del 21/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: SCOTTO ARTURO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 21/01/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/01/2015
RICCIATTI LARA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/01/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/01/2015
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 28/01/2015
Stato iter:
11/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/03/2016
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 11/03/2016

CONCLUSO IL 11/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07616
presentato da
SCOTTO Arturo
testo di
Mercoledì 21 gennaio 2015, seduta n. 367

   SCOTTO, PAGLIA e RICCIATTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri . — Per sapere – premesso che:
   in data 20 gennaio 2015 il FattoQuotidiano.it ha pubblicato un articolo a firma di Giuseppe Alberto Falci e Antonio Pitoni dal titolo «Palazzo Chigi, nuovo codice etico: bavaglio ai dipendenti. Contestazioni» ove si legge che con un decreto del il Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2014 è stato introdotto il nuovo «Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti» che si sostanzia in un vero e proprio giro di vite, rispetto alla normativa entrata in vigore con il precedente Esecutivo, la cui approvazione avrebbe generato particolari tensioni e malumori nella sede della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, nel citato articolo viene evidenziato come un alto dirigente di palazzo Chigi sia costretto al silenzio dalla nuova normativa restrittiva imposta e che il confronto tra il nuovo testo e il precedente spiegherebbe da solo «il radicale cambio di rotta»;
   nonostante l'obbligo di astenersi «da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione», il vecchio codice di comportamento faceva salvo «il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali». In sostanza, con il precedente Esecutivo guidato dall'onorevole Enrico Letta, a tutti i dirigenti e dipendenti veniva riconosciuto il diritto di critica purché il suo esercizio non scadesse nell'offesa. Nella nuova formulazione della norma, invece, lo stesso diritto viene fatto salvo solo «nell'esercizio dell'attività sindacale», ovvero garantito solo ai rappresentanti dei lavoratori, con la conseguenza che il semplice dipendente è obbligato ad astenersi «dal fornire ai mezzi di comunicazione qualunque informazione attinente il contesto organizzativo» o alle attività d'ufficio senza «previa autorizzazione». «Insomma, una norma» si legge ancora nell'articolo «che sembra scritta con lo scopo di tenere i giornalisti lontani da Palazzo Chigi, obbligandoli a passare esclusivamente dall'ufficio stampa»;
   il citato provvedimento, inoltre, per quanto risulta all'interrogante, sembrerebbe essere stato accompagnato da roventi polemiche nei giorni della sua approvazione da parte dei rappresentanti sindacali perché le restrizioni del diritto di critica e della libertà di parola rappresentano imposizioni assurde e inaccettabili in uno Stato democratico come il nostro;
   il diritto di critica è infatti, espressione della democrazia di un Paese ed è un diritto tutelato costituzionalmente (Articolo 21 Cost.) e il diritto di critica dei lavoratori come pure il diritto di critica sindacale rivestono una particolare importanza nell'ambito del nostro ordinamento giuridico perché incentrati sulla salvaguardia del valore della persone che la manifestano nell'ambito dei rapporti di forza;
   da quando si è insediato l'attuale Governo diversi articoli diffusi dalla stampa nazionale e locale hanno stigmatizzato l'operato e le scelte compiute dall'Esecutivo sotto vari profili;
   inoltre, va segnalato che in vari atti di sindacato ispettivo è stata posta la questione della nomina, fortemente voluta, a quanto pare, dal Presidente del Consiglio, della dottoressa Manzione a capo del DAGL (dipartimento per gli affari giuridici legislativi), nonostante l'avviso contrario già manifestato dalla Corte dei Conti, e sebbene la stessa dottoressa Manzione non risultasse in possesso dei requisiti formali previsti dall'articolo 23, comma 7, della legge n. 400 del 1988, né avesse, come si evince dal suo curriculum vitae, la necessaria esperienza e professionalità richieste per l'espletamento dell'incarico in questione, non avendo mai svolto funzioni riconducibili all'attività normativa del Governo; si è chiesto se corrispondesse al vero che dal 1o aprile 2014, giorno delle dimissioni del precedente capo del dipartimento per gli affari giuridici e amministrativi, lo stesso dipartimento fosse rimasto privo di un titolare, e chi avesse svolto in quel periodo le fondamentali funzioni di coordinamento dell'attività normativa del governo e di interlocuzione con la Presidenza della Repubblica spettanti al DAGL e richiamate in premessa, in mancanza del titolare del dipartimento;
   il Gruppo Parlamentare Sinistra Ecologia e Libertà – ritenendo che a capo del DAGL fosse stata nominata una persona di qualificazione sicuramente inferiore rispetto ad altre personalità che in precedenza avevano rivestito lo stesso ruolo come il Professor Ugo Patroni Griffi o il consigliere Claudio Zucchelli – si è sempre astenuto dall'esprimere una posizione al riguardo;
   pur tuttavia, si deve riconoscere che da quando si è insediato l'attuale Governo, quasi tutti i provvedimenti legislativi da questo emanati hanno seguito un iter di esame e di approvazione del tutto insolito, come non era mai accaduto con i precedenti Governi guidati da Prodi, Monti, Letta e addirittura Berlusconi;
   quasi tutti i provvedimenti legislativi di natura governativa presentati dall'attuale sono stati per lo più ridiscussi e riscritti interamente: tra questi il cosiddetto decreto-legge «Competitività», il cosiddetto decreto-legge «Sblocca Italia», il Documento di economia e finanza, la nota di aggiornamento al DEF, la legge di stabilità 2015 il cui maxiemendamento ha avuto un iter travagliato per il ritardo nella presentazione della relazione tecnica bollinata dalla ragioneria, decreti attuativi del cosiddetto «Job Act» su cui si sta ancora dibattendo circa la sussistenza di profili di incostituzionalità ed infine, l'esempio più eclatante, rappresentato dal decreto attuativo della legge di delega fiscale dove chiaramente il Consiglio dei ministri ha approvato un testo che non sembrava neanche conoscere;
   si rileva, inoltre, che differenza dei precedenti Esecutivi che si sono susseguiti in questi ultimi anni sembrerebbe venuta sostanzialmente meno in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri la fase del cosiddetto Pre-Consiglio, propedeutica alla preparazione del Consiglio dei ministri vero è proprio;
   in questi ultimi giorni, peraltro, numerosi articoli di stampa nazionale hanno messo in luce:
    come sia stato presentato un emendamento dell'Esecutivo al cosiddetto «disegno di legge Anticorruzione» attualmente in discussione al Senato riproponendo letteralmente lo stesso testo voluto dalla maggioranza berlusconiana nel 2003 con cui si propone la non punibilità sotto il 5 per cento dell'utile e dell'1 per cento del patrimonio netto che salvò l'allora Premier nel processo Sme;
    come sia il caso che addirittura la procura della Repubblica indaghi sulla cosiddetta norma «Salva Silvio» contenuta delega fiscale approvata alla vigilia di Natale, testo a cui successivamente una «manina» – si è scoperto, per stessa ammissione dell'interessato, che era quella del Premier – ha poi aggiunto successivamente (il 19-bis, che stabiliva la depenalizzazione di evasione e frode fiscale al di sotto della soglia del 3 per cento dell'imponibile) e solo qualche giorno prima, il 21 dicembre, in occasione del voto sulla legge di stabilità, i senatori si erano ritrovati ad approvare un testo sbagliato, incompleto e che non avevano letto. Due situazioni molto diverse, ma che hanno in comune quella che agli interroganti appare una faciloneria inaccettabile;
   come già evidenziato da emeriti costituzionalisti come il professor Pace ed il professor Federico Sorrentino questo modo di fare è molto preoccupante. Esiste un'allarmante disinvoltura, che non è solo degli ultimi mesi, per la quale il Consiglio dei ministri delibera un provvedimento e solo dopo qualche giorno il testo viene confezionato. Molte volte non viene nemmeno riportato in Consiglio dei ministri. Ci sono stati decreti legge pubblicati anche dieci giorni dopo la delibera, perché il testo non era stato definito. Molte volte sono passati intervalli imbarazzanti tra la data in cui il Consiglio dei ministri risultava aver approvato in linea di massima un certo provvedimento e la data in cui il provvedimento (magari un decreto urgente) veniva pubblicato. Nel caso dell'articolo 19-bis, secondo i costituzionalisti citati, si andrebbe ben oltre l'irregolarità e ci si troverebbe di fronte ad un reato vero e proprio, ovvero un falso in atto pubblico perché l'articolo 19-bis è stato inserito dopo la delibera del Consiglio dei ministri e la sostanza di quel nuovo articolo non è cosa banale, ma una scelta che ha un rilievo politico significativo. Doveva essere perlomeno riportato in Consiglio dei ministri, affinché il Governo nella sua collegialità ne assumesse la responsabilità;
   ad avviso dei citati costituzionalisti, si tratterebbe di un reato commesso nell'esercizio delle funzioni del Ministro o del Presidente del Consiglio. Occorre che di esso si occupi il tribunale dei ministri. È un fatto di una gravità straordinaria, passato sotto silenzio. O meglio: è stato coperto da risolini, da battute, da «manine». Invece sembrerebbe trattarsi di una cosa estremamente seria. Il falso in atto pubblico è procedibile d'ufficio e a questo punto la procura di Roma – di fronte al Presidente del Consiglio che ammette di aver messo lui la «manina» – dovrebbe trasmettere la cosiddetta notitia criminis al competente tribunale dei ministri. L'obbligatorietà dell'azione penale impone del resto, a seguito delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, che ha ammesso il fatto, si proceda alle necessarie indagini che per un Premier, un Ministro o comunque un funzionario pubblico è particolarmente grave;
   occorre fare immediata chiarezza su quanto sta accadendo nell'ambito della Presidenza del Consiglio e su come funzioni attualmente il DAGL (dipartimento per gli affari giuridici e legislativi) che dovrebbe rappresentare la massima espressione tecnica dell'attività legislativa di promanazione del Governo esercitata da funzionari pubblici;
   molto spesso si è portati a dire che un errore tecnico è sempre sintomatico di un errore politico. Ma quando gli errori sono troppi e pedissequamente ripetuti nel tempo, molto spesso dietro gli errori tecnici si può anche nascondere qualche cosa che supera la volontà politica, di cui l'assenza di una cabina di regia rappresenta il primo elemento indicativo –:
   se il Presidente del Consiglio non intenda immediatamente abrogare il decreto, emanato il 16 settembre 2014 con cui è stato introdotto il nuovo «codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti» perché le restrizioni del diritto di critica e della libertà di parola rappresentano imposizioni gravissime in uno Stato democratico come il nostro, oltre che incompatibili con i principi fondanti della Carta Costituzionale che disciplinano la libertà di manifestazione del pensiero;
   se il Presidente del Consiglio non intenda chiarire pubblicamente come funzioni concretamente il DAGL (dipartimento per gli affari giuridici e legislativi), quali siano i motivi per cui, come sembrerebbe, non vengano più svolte sedute di Pre-Consiglio dei ministri propedeutiche al Consiglio dei ministri, quali siano i funzionari pubblici operanti presso il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e che mansioni concretamente svolgano, se vi siano collaborazioni esterne da parte di privati e, in caso affermativo, chi siano e come vengano pagati;
   se il Presidente del Consiglio non intenda chiarire in modo puntuale e preciso come e perché siano state inserite nuove norme nel decreto attuativo della delega fiscale approvato dal Consiglio dei ministri alla vigilia di Natale e se vi sia stata una bollinatura da parte della ragioneria generale dello Stato o anche un semplice via libera. (4-07616)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 11 marzo 2016
nell'allegato B della seduta n. 588
4-07616
presentata da
SCOTTO Arturo

  Risposta. — In riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta quanto segue.
  Premesso che il Codice prevede innanzitutto norme e principi a tutela della dignità delle lavoratrici dei lavoratori e che la disposizione richiamata rappresenta un aspetto evidentemente molto limitato rispetto all'ampio contenuto del Codice stesso, si ritiene utile partire dalla lettura delle parti interessate. Esse sono contenute nei seguenti commi:
   
Art. 12. – Comportamento in servizio – comma 6: Fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 13, al dipendente è fatto divieto di diffondere e pubblicare, anche tramite social network, notizie ed informazioni di cui sia a conoscenza per ragione del proprio ufficio. Ugualmente, si astiene da pubblicare su siti leggibili da più persone, nel rispetto della libertà del diritto di corrispondenza, dichiarazioni offensive nei confronti dell'amministrazione, dei colleghi e collaboratori.
   
Art. 13. – Rapporti con il pubblico – comma 3: Il dipendente, salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni nell'esercizio dell'attività sindacale, non rilascia dichiarazioni che possano nuocere al prestigio ed all'immagine dell'Amministrazione e si astiene dal fornire ai mezzi di comunicazione qualunque informazione attinente il contesto organizzativo ovvero le attività d'ufficio, eccettuate quelle già pubblicate ai sensi della normativa vigente, al di fuori dei casi di previa autorizzazione.

  Il testo, sul punto specifico, è stato oggetto di modifica a seguito di proposte di rettifica pervenute in sede di consultazione pubblica ed attraverso l'esame del comitato unico di garanzia.
  La
ratio della norma non è limitare il diritto di manifestazione del pensiero e di critica di cui all'articolo 21 della Costituzione né il legittimo esercizio delle attività sindacali. La disposizione di cui al citato articolo 13 è, invece, volta a regolare il rilascio delle dichiarazioni pubbliche da parte dei dipendenti al fine di offrire ai cittadini una corretta e completa informazione per il tramite delle strutture a ciò istituzionalmente deputate, anche tenuto conto delle particolari funzioni e della natura delle attività svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ed evitare che vengano rilasciate dichiarazione lesive dell'immagine e del decoro dell'amministrazione. D'altronde le informazioni circa il contesto organizzativo della Presidenza del Consiglio dei ministri (struttura organizzativa) e le attività svolte dagli uffici, sono, com’è noto, oggetto di diffusione e pubblicazione così come prescritto dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e immediatamente reperibili nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale www.governo.it.
  In ordine alla questione riguardante le modalità di funzionamento e l'organizzazione del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, lo stesso costituisce, a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o ottobre 2012, struttura generale di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio della funzione di coordinamento dell'attività normativa. In quanto struttura non affidata alla responsabilità di un Ministro o alle dirette dipendenze di un Sottosegretario, il dipartimento affari giuridici e legislativi è incardinato presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Molteplici sono i compiti affidati dalla normativa vigente al Dagl, che, oltre a svolgere un ruolo di supporto al Presidente nell'esercizio della funzione di coordinamento dell'attività normativa, assicura alla Presidenza la consulenza giuridica di carattere generale ed assiste il Sottosegretario alla Presidenza e il Segretario generale in materia di attività normativa. Nello specifico, il Dipartimento:
a) sovraintende all'iniziativa legislativa e all'attività normativa del Governo, b) elabora regole tecniche di redazione dei testi normativi, c) coordina e sovrintende all'applicazione della disciplina in materia di analisi di impatto della regolazione, analisi tecnico-normativa e verifica dell'impatto della regolamentazione e cura l'elaborazione delle relative metodologie, d) svolge attività di studio, ricerca e documentazione giuridica e parlamentare, e) cura, in collaborazione con gli organi costituzionali, la classificazione e l'informatizzazione della normativa vigente (normativa), f) sovrintende e coordina le attività concernenti il contenzioso dinanzi alle Corti internazionali e dinanzi alle giurisdizioni nazionali che abbia quale legittimato attivo la Presidenza, con esclusione degli affari in materia di lavoro e di protezione civile.
  Nell'ambito dei compiti concernenti l'istruttoria dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, il Dipartimento cura, in raccordo con gli uffici legislativi dei Ministeri, la programmazione dei lavori della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri, nota come Preconsiglio. A tale riguardo, in risposta ai dubbi formulati nell'interrogazione in oggetto circa il sostanziale abbandono, da parte del Governo in carica, della fase del Preconsiglio, si rappresenta che nel corso del 2014, a far data dall'insediamento dell'attuale Capo Dipartimento avvenuto in data 2 maggio 2014, soltanto n. 2 riunioni del Consiglio dei ministri (Consiglio dei ministri del 13 giugno 2014 e Consiglio dei ministri del 6 settembre 2014), con provvedimenti normativi all'ordine del giorno, non sono state precedute dal Preconsiglio, in quanto si trattava di testi che il Presidente del Consiglio ha voluto sottoporre, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio dei ministri, direttamente al Consiglio dei ministri. Gli altri Consigli dei ministri non preceduti da Preconsiglio hanno, invece, avuto ad oggetto questioni che non attengono all'attività normativa e che, dunque, vengono deliberate direttamente in Consiglio dei ministri (esempio impugnative di leggi regionali, documenti contabili, nomine di spettanza governativa, eccetera).
  Complessivamente, nel corso del 2014 si sono svolte n. 30 riunioni del Preconsiglio, di cui 7 riunioni dal 1o gennaio 2014 al 2 maggio 2014, data di insediamento del nuovo Capo dipartimento.
  Nel corso del 2015, dall'inizio dell'anno ad oggi, n. 4 riunioni del Consiglio dei ministri (Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2015, Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2015, Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2015) non sono state precedute dal Preconsiglio, in quanto aventi ad oggetto questioni non attinenti all'attività normativa (esempio dimissioni del Presidente Napolitano, comunicazioni del Presidente del Consiglio a seguito dell'elezione del Presidente Mattarella, eccetera) ovvero provvedimenti che il Presidente del Consiglio ha ritenuto di sottoporre, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio dei ministri, direttamente al Consiglio dei ministri (è il caso del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2015, relativo al decreto-legge contenente misure urgenti in materia di esenzione IMU).
  Come attestano le convocazioni relative alle riunioni del Preconsiglio, la fase del Preconsiglio è tutt'altro che venuta meno nell'ambito dell'attività istruttoria dell'attuale Governo, ed anzi essa continua a costituire la sede privilegiata di confronto fra le Amministrazioni in ordine agli schemi degli atti normativi da sottoporre all'esame del Consiglio dei ministri.
  Sempre con riferimento all'attività normativa dell'esecutivo, nell'atto di sindacato ispettivo si fa riferimento, con toni allarmati, ai casi in cui la pubblicazione di decreti-legge è avvenuta a distanza di tempo dalla loro deliberazione in Consiglio dei Ministri. In proposito, deve innanzitutto osservarsi come la circostanza per cui, in determinate situazioni, è trascorso un maggiore lasso di tempo tra la deliberazione del decreto in Consiglio dei Ministri e la sua pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale non costituisca affatto una anomala prassi inaugurata dal Governo in carica.
  Da una ricognizione effettuata con riferimento ai tempi istruttori relativi ai decreti-legge adottati dai precedenti Governi, risulta invero evidente come si tratti di una circostanza ricorrente nel contesto della decretazione d'urgenza, da imputare prevalentemente ad un
iter istruttorio caratterizzato da ristrettezza dei tempi e ad un esame del provvedimento, talvolta, da perfezionare con riguardo ad alcuni specifici profili. In tali casi, è dunque possibile che in Consiglio dei ministri emerga l'esigenza di apportare modifiche al testo con conseguente necessità che sul provvedimento si intervenga nuovamente in sede tecnica.
  Quanto alla sua organizzazione, il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi si articola in uffici e servizi, i cui rispettivi compiti sono disciplinati dal decreto del Segretario generale del 24 agosto 2011. In particolare, ai tre uffici che compongono il Dipartimento corrispondono le tre principali aree di competenza del Dagl: 1) il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, 2) l'attività di studio, documentazione giuridica e qualità della regolazione, 3) il contenzioso giurisdizionale.
  Il Capo del Dipartimento determina gli indirizzi relativi al funzionamento interno del Dipartimento e, in base agli ambiti funzionali di volta in volta maggiormente interessati, affida alla responsabilità dei singoli uffici le attività volte ad assicurare il raccordo con gli altri dipartimenti ed uffici della presidenza. In caso di assenza o impedimento del Capo Dipartimento si applica l'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o ottobre 2012, il quale prevede che nelle strutture generali della Presidenza, come per l'appunto il Dagl, le funzioni vicarie sono attribuite con provvedimento del Ministro o del Sottosegretario competente ovvero del Segretario generale, e che in mancanza di tale provvedimento le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianità di qualifica tra quelli in servizio presso la struttura interessata.
  Il Dipartimento non è, dunque, rimasto privo di un titolare nelle more della nomina dell'attuale Capo Dipartimento (avvenuta in data 2 maggio 2014, a fronte delle dimissioni del precedente Capo Dagl rassegnate il 31 marzo 2014), rinvenendosi al contrario nell'ordinamento la disciplina, sopra richiamata, delle ipotesi di assenza o impedimento del responsabile delle strutture generali della Presidenza del Consiglio. Con specifico riferimento alla nomina dell'avvocato Manzione a Capo del Dagl, si rammenta inoltre che la riferita contrarietà alla nomina, che la Corte dei conti avrebbe manifestato in via informale, è stata oggetto di smentita ad opera dello stesso Presidente della Corte dei conti.
  Per quanto concerne il personale in servizio, gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013 con riferimento ai dirigenti responsabili dei singoli uffici sono stati assolti mediante pubblicazione dei relativi dati sul sito istituzionale del Governo, all'indirizzo:
http://www.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/ArticolazioneUffici/Dipartimenti/DAGL.html, dove è anche possibile visualizzare l'organigramma concernente la struttura del Dipartimento.
  L'elenco dei soggetti titolari di incarichi di collaborazione o di consulenza presso il Dipartimento è consultabile sul sito del Governo all'indirizzo:
http://www.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Consulenti Collaboratori/consulenti-collaboratori-2014.xls.
  Per quanto concerne, infine, la questione riferita all'inserimento di ulteriori disposizioni nel decreto attuativo della delega fiscale approvato dal Consiglio dei ministri il 24 dicembre 2014, preme precisare che l'inserimento dell'articolo 19-bis, avvenuto per volontà del Presidente del Consiglio, come è noto per sua stessa ammissione a mezzo stampa, ha interessato il testo del provvedimento in un momento antecedente al suo esame in Consiglio dei ministri. In altri termini, la disposizione che ha sollevato le note criticità è stata inserita all'interno del decreto nel momento conclusivo della sua fase istruttoria – e per questo motivo la disposizione non era nota agli uffici legislativi dei ministeri – ma in ogni caso in un momento antecedente l'entrata in Consiglio del provvedimento medesimo. Ne consegue che, pur con tutte le problematiche che nel merito l'articolo in questione ha sollevato, la disposizione era già presente all'interno del testo sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri e da quest'ultimo deliberato.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministriClaudio De Vincenti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

consiglio dei ministri

Capo di governo

esecutivo