ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07611

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 367 del 21/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/01/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 21/01/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07611
presentato da
CANCELLERI Azzurra Pia Maria
testo di
Mercoledì 21 gennaio 2015, seduta n. 367

   CANCELLERI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   i gestori del servizio idrico ACEA ATO5, Viver ACQUA SCARL, ACEA ATO2 e ACQUE SPA, hanno pubblicato, per la riscossione coattiva delle tariffe del servizio idrico integrato, ovvero delle relative morosità, bandi in violazione di norme di legge e della giurisprudenza consolidata;
   i bandi per l'assegnazione del servizio di riscossione, infatti, sono normalmente rivolti ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (ossia l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni); nella pratica, gli agenti della riscossione mediante ruolo ovvero mediante ingiunzione fiscale. Tanto che la procedura di selezione non ha previsto la pubblicazione del bando di gara, ma esclusivamente procedure negoziate su invito. Solo in Veneto si è proceduto ad effettuare una pubblicazione sulla gazzetta ufficiale europea;
   la particolarità di tale metodo di riscossione è che il gestore, senza passare per un tribunale, o un giudizio, ottiene direttamente un titolo esecutivo per procedere alla riscossione delle voci tariffari ovvero delle morosità;
   la Corte costituzionale, nella nota sentenza 335 del 2008 sulla cosiddetta quota depurazione, nelle motivazioni della sentenza, ha avuto modo di fornire criteri interpretativi sulla normativa del servizio idrico integrato e, in particolare, sulla tariffa;
   in particolare, la Consulta ha ritenuto inapplicabile alla tariffa del servizio idrico integrato – disposta dalla stessa legge n. 36 del 1994 contenente la disposizione censurata (in combinato disposto con l'articolo 17, ottavo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento») – quelle modalità di riscossione mediante ruolo, che sono tipiche (anche se non esclusive) dei prelievi tributari. L'articolo 15 della citata legge n. 36 del 1994 si limita, infatti, a disporre che «la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio idrico integrato», eliminando ogni riferimento a quei meccanismi coattivi di riscossione dei tributi che erano, invece, espressamente richiamati dal previgente articolo 17, ottavo comma, primo periodo, della legge n. 319 del 1976 – il quale ne prevedeva l'applicabilità solo «fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14, 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36» – e disciplinati dagli articoli 273 e seguenti del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e dagli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
   l'emissione dell'ingiunzione fiscale deve, pertanto, considerarsi riservata ai soli enti pubblici in senso soggettivo, e non può estendersi, per il rilevato divieto di analogia, alle società private, quantunque integralmente possedute da enti pubblici;
   a seguito dell'indizione dei bandi, solo nell'ATO 2 di Roma l'affidamento è avvenuto in realtà alla società Equitalia; per le rimanenti altre gestioni, si chiarisce che nell'ATO gestito da ViverAcqua SCARL (Veneto), il bando è stato ritirato a seguito di un vizio di forma, mentre per le gare indette negli ambiti dell'ATO5 Lazio meridionale da ACEA ATO5 e ACQUE spa ATO 2 Basso Valdarno, le gare sono andate deserte;
   è bene ricordare che la holding Acea SPA detiene: il 93,8 per cento della società a Acea Ato5, il 45 per cento della società Acque Spa e il 97 per cento della società ACEA Ato2; pertanto alla luce dei fatti potrebbe profilarsi a giudizio dell'interrogante un abuso di posizione dominante e un cartello ad opera dello stesso socio presente in 3 delle 4 società che hanno bandito con la stessa formula il bando oggetto della segnalazione;
   Equitalia, che si occupava della riscossione Acea Ato 2, ha fatto un passo indietro dopo i numerosi ricorsi avanzati dall'associazione «CODICI»;
   sarebbe necessario accertare la nullità dei bandi di gara per illiceità dell'oggetto, ovvero annullarli verificando la sussistenza di pratiche commerciali scorrette o di abuso di posizione dominante ai sensi delle leggi vigenti;
   sarebbe opportuno che vengano rimossi i responsabili di Acea, nelle persone del presidente e dell'amministratore delegato fautori di tale iniziativa;
   nel caso di specie le responsabilità politiche ad avviso dell'interrogante ricadono in capo al sindaco di Roma, Ignazio Marino, che non ne blocca il bando di aggiudicazione del servizio a un ente di riscossione terzo come Equitalia –:
   se non intenda assumere un'immediata iniziativa normativa che chiarisca definitivamente l'impossibilità per soggetti privati, di far uso delle procedure di riscossione descritte in premessa a tutela dei consumatori e degli utenti. (4-07611)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione delle acque

ente pubblico

concessione di servizi