Legislatura: 17Seduta di annuncio: 367 del 21/01/2015
Primo firmatario: LOREFICE MARIALUCIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/01/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2015 DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2015 GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2015 MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2015 DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2015
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA SALUTE
- MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 21/01/2015
LOREFICE, GRILLO, DALL'OSSO, SILVIA GIORDANO, MANTERO e DI VITA. —
Al Ministro della salute, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
. — Per sapere – premesso che:
la legge n. 222 del 29 novembre 2007 proponeva una transazione tra Ministero della salute e cittadini emodanneggiati;
ad oggi risulta che tale procedura non sia stata ancora portata a termine, essendo ancora molte le posizioni da vagliare, con molti malati in attesa di notizie certe riguardanti la loro posizione di ammissione o meno a questa transazione;
nel frattempo il decreto legge n. 90 del 2014 ora convertito dalla legge n. 114 del 2014 ha introdotto l'articolo 27-bis che prevede il pagamento euro 100.000 a titolo di equa riparazione per gli emodanneggiati, senza alcun richiamo all'istituto della prescrizione;
allo stato, nel nostro ordinamento sussistono, dunque, due norme giuridiche: una norma generale, data dal corpus della legge n. 222 del 2007, e l'articolo 27-bis suindicato, norma speciale; le due norme ovviamente non sono in antitesi tra loro né in deroga;
la specialità giuridica è, infatti, una questione logico-concettuale che richiede la previa individuazione di un genere e di una o più differenze specifiche rilevanti. Nella fattispecie esaminata si ricade nella specialità cosiddetta relativa alla fattispecie, poiché le modalità deontiche sono identiche e, dunque sono un elemento comune alle due norme;
costituzionalmente parlando, la norma speciale è necessariamente compatibile con la norma generale in tutti i casi in cui la norma speciale è una specificazione della norma generale, cosicché non si pone in essere alcuna antinomia implicante l'abrogazione della legge generale;
l'unica problematica, non di poco conto e di palmare evidenza, è il mancato coordinamento nell'applicazione delle suddette norme;
accade infatti che, non essendosi ancora conclusa la procedura della transazione, il Ministero della salute abbia inviato lettere di adesione all'equa riparazione a firma dottoressa Tiziana Filippini. Siffatto comportamento genera una posizione di assoluta incertezza nei malati riguardo alla scelta di aderire o meno all'equa riparazione che li priverebbe della possibilità di ricevere cifre più alte aderendo invece alla transazione –:
se il Ministro interrogato intenda avvisare immediatamente e senza indugio gli emodanneggiati che accedono positivamente alla transazione di cui alla legge n. 244 del 2007 in ottemperanza ai principi di correttezza e buona fede e, comunque permettere loro di scegliere avendo a disposizione entrambe le opzioni, di cui oggi una è ignorata e non per colpa loro. (4-07597)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):responsabilita' civile
stato d'emergenza