ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07581

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 366 del 20/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: COVA PAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/01/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 20/01/2015
Stato iter:
06/11/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/11/2015
PINOTTI ROBERTA MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 14/07/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 06/11/2015

CONCLUSO IL 06/11/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07581
presentato da
COVA Paolo
testo di
Martedì 20 gennaio 2015, seduta n. 366

   COVA. — Al Ministro della difesa . — Per sapere – premesso che:
   lo Stato italiano combatte la pratica del doping per i danni che causano alla salute degli atleti e degli sportivi che ne fanno uso, per l'alterazione dei risultati sportivi fatti in modo contrario allo spirito olimpico, per i possibili legami ad attività di commercializzazione fraudolenta di farmaci e di sostanze stupefacenti svolta anche dal mondo della malavita organizzata;
   lo sport e l'attività sportiva deve avere come base il principio del rispetto di sé e degli altri atleti, la lealtà, l'onestà e una sana competizione;
   il Corpo dei carabinieri rappresenta un'Arma gloriosa che difende, tutela e promuove i Valori fondanti della nostra nazione;
   nel 2008 in occasione della Maratona d'Italia svolta a Carpi il carabiniere Alberico Di Cecco, facente parte del corpo dei carabinieri e della squadra sportiva dei carabinieri, veniva trovato positivo al controllo antidoping e successivamente squalificato per 2 anni dall'attività sportiva;
   gli atleti che si onorano di appartenere ai gruppi sportivi delle forze armate devono essere di esempio per gli altri atleti e non devono disonorare i propri Corpi di appartenenza con atteggiamenti sconvenienti o contrari ai principi dello Sport e alla legge dello Stato –:
   se l'appuntato dei carabinieri Alberico Di Cecco, attualmente presso il comando della caserma di Lama dei Peligni (CH), sia ancora appartenente alla squadra sportiva dell'Arma dei carabinieri;
   se la pratica dopante usata dall'Appuntato dei Carabinieri Alberico Di Cecco sia in contrasto con i valori del gruppo sportivo dell'arma dei Carabinieri e l'applicazione delle norme che disciplinano lo status e il modus operandi dei dipendenti dell'Arma dei carabinieri e alla legge dello Stato;
   la condanna per uso di sostanze dopanti e la conseguente squalifica che ha arrecato danno di immagine a tutto il Corpo dei carabinieri sia motivo per l'estromissione dell'appuntato dei Carabinieri Alberico Di Cecco dal Corpo dei carabinieri. (4-07581)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 6 novembre 2015
nell'allegato B della seduta n. 516
4-07581
presentata da
COVA Paolo

  Risposta. — Lo sport è una realtà storica e culturale, che ha per suo scopo la diffusione di valori universali quali lealtà, onestà e sana competizione, certamente condivisi anche dalle Forze armate i cui atleti hanno raggiunto traguardi sportivi prestigiosi.
  Quando questi valori sono disattesi ed anzi traditi, come accade nella triste circostanza in cui atleti fanno uso di sostanze dopanti, non può che emergere la massima determinazione nel condannare qualsiasi pratica finalizzata ad alterare le prestazioni agonistiche.
  Le Forze armate, infatti, non si limitano a educare i militari alle sole «virtù militari», ma sono tradizionalmente anche una scuola di etica sportiva.
  In particolare, gli atleti militari, sin dal momento dell'arruolamento e, successivamente, con cadenza periodica, vengono periodicamente e specificatamente educati e formati al rispetto della normativa antidoping nazionale e internazionale.
  Inoltre, mi preme ricordare che i medesimi atleti militari devono, altresì, comunicare trimestralmente gli indirizzi e i recapiti dove possono essere rintracciati per un eventuale controllo cosiddetto «fuori dalle competizioni», ovvero a sorpresa.
  Riguardo al caso specifico, considero che effettivamente l'appuntato dell'arma dei carabinieri A.D.C., all'esito di un controllo antidoping – effettuato al termine della gara valida per i «Campionati assoluti maratona d'Italia», svoltasi a Carpi il 12 ottobre 2008 – è risultato positivo alla sostanza dopante «eritropoietina ricombinante»; conseguentemente, sospeso dal tribunale nazionale antidoping dalla partecipazione ad ogni attività sportiva per due anni, dal 12 ottobre 2008 all'11 ottobre 2010 e sanzionato disciplinarmente dall'autorità militare con ben 7 giorni di consegna, esonerato dal comparto agonistico dell'arma dal 5 gennaio 2009 e, ad oggi, reimpiegato presso un reparto dell'organizzazione territoriale dell'arma che nulla ha a che vedere con la sua pregressa esperienza sportiva.
  L'autorità militare competente, dunque, nell'immediatezza del fatto ha valutato nel rispetto del principio di tassatività delle sanzioni (articolo 1353 del decreto legislativo n. 66 del 2010 recante il codice dell'ordinamento militare) e secondo i criteri previsti dall'articolo 1355 del citato codice, la punizione da infliggere nel caso concreto che, come evidente, ha inciso il graduato sia sul piano disciplinare sia su quello dell'impiego.
  Sottolineo, infine, che tali azioni – connotate da giusta severità – sono state assunte proprio in virtù del particolare status del responsabile, ma indipendentemente dalle indagini dell'autorità giudiziaria e dalle sue conclusioni, e che fino all'esito della vicenda giudiziaria stessa, al militare non può che essere assicurato, ora, il medesimo trattamento di un comune cittadino; conseguentemente, al termine del procedimento penale presso il tribunale di Pescara nel quale è peraltro imputato per «assunzione di sostanze ad azione dopante», accertata la colpevolezza, l'amministrazione potrà sviluppare le valutazioni e le conseguenti ulteriori azioni disciplinari riservate ad ogni pubblico dipendente, giudicato in sede penale.
La Ministra della difesaRoberta Pinotti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

doping

forze paramilitari

sport