ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07571

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 365 del 19/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: FEDI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/01/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 19/01/2015
Stato iter:
12/05/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 12/05/2015
PISTELLI LAPO VICE MINISTRO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 12/05/2015

CONCLUSO IL 12/05/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07571
presentato da
FEDI Marco
testo di
Lunedì 19 gennaio 2015, seduta n. 365

   FEDI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   le retribuzioni del personale a contratto locale, impiegato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale presso la rete diplomatico-consolare italiana in Marocco, sono soggette alla legislazione italiana e alle norme previste dalle convenzioni bilaterali in vigore tra Italia e Marocco;
   il personale a contratto locale impiegato presso ambasciata, consolato generale e istituto italiano di cultura, in virtù di queste disposizioni, è sottoposto al regime fiscale previsto dalla convenzione in vigore con il Marocco ed alla ritenuta fiscale operata alla fonte secondo le percentuali previste dalla normativa in vigore di cui l'articolo 19 della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Rabat il 7 giugno 1972 con protocollo aggiuntivo firmato il 28 maggio 1979, e resa esecutiva in Italia con legge 5 agosto 1981, n. 504, che prevede: «1. Le remunerazioni pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione amministrativa, da un suo ente locale o da una persona giuridica di diritto pubblico, ad una persona fisica residente dell'altro Stato contraente in corrispettivo di servizi resi, sono imponibili nel primo Stato. Tali remunerazioni sono esonerate da imposizione nell'altro Stato quando il beneficiario possieda la nazionalità del primo Stato, senza contemporaneamente possedere la nazionalità dell'altro Stato»;
   l'articolo 21 della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Rabat il 7 giugno 1972 con protocollo aggiuntivo firmato il 28 maggio 1979, e resa esecutiva in Italia con legge 5 agosto 1981, n. 504, prevede che:
    «1. Nel caso dei residenti nel Marocco, la doppia imposizione viene eliminata nel modo seguente: a) allorché un residente del Marocco ritrae redditi, diversi da quelli considerati negli articoli 10, 11 e 12, che sono imponibili in Italia in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, il Marocco esenta dall'imposizione detti redditi, ma può, per calcolare le sue imposte sugli altri redditi di detto residente, applicare l'aliquota d'imposta che sarebbe stata applicata se i redditi in questione non fossero stati esentati»;
   al personale a contratto in servizio in Marocco si applicano quindi le norme dell'accordo Italia-Marocco per evitare le doppie imposizioni fiscali;
   a quanto risulta all'interrogante, le autorità fiscali del Marocco avrebbero chiesto agli interessati, con varie modalità, di pagare quanto dovuto sulle retribuzioni percepite dallo Stato italiano per un lavoro dipendente e risultano imminenti azioni esecutive nei confronti dei dipendenti stessi, ai quali sono stati congelati i conti correnti bancari personali;
   il dipartimento delle finanze del Marocco avrebbe, a quanto risulta all'interrogante, avviato una serie di accertamenti fiscali a cui hanno fatto seguito ingiunzioni di pagamento di somme molto elevate nei confronti del personale a contratto;
   le competenti autorità del Marocco, a quanto risulta all'interrogante, non hanno mai fornito risposte all'invito del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente all'apertura di un tavolo di negoziati allo scopo di un'interpretazione chiara e definitiva dell'Accordo bilaterale in materia, nonostante i solleciti della nostra Ambasciata a Rabat effettuati tramite note verbali inviate al Governo del Marocco;
   esistono rappresentanze diplomatico-consolari di altri Paesi dell'Unione europea accreditate in Marocco, per non citare solo l'Ambasciata francese che assolve il compito di sostituto d'imposta per tutto il suo personale e opera dalla fonte le ritenute fiscali da versare sia all'erario francese e/o a quello marocchino;
   il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, quale datore di lavoro, non solo ai sensi delle norme nazionali bensì anche ai sensi della norma locale sul pagamento delle tasse in Marocco «Code Général des Impóts» — articolo 156 — è tenuto ad assolvere al compito e alle responsabilità derivanti dal compito di sostituto d'imposta, dovendo operare, in forza di disposizione normative, le ritenute previste per legge;
   esiste un obbligo di legge per l'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale nell'applicazione puntuale di tali norme –:
   quali urgenti misure si intendano adottare per garantire che non vi siano indebiti prelievi fiscali a danno dei lavoratori a contratto presso la rete diplomatico-consolare e l'istituto italiano di cultura in Marocco;
   quali iniziative si adotteranno per garantire immediatamente la piena applicazione delle norme della convenzione fiscale in vigore tra Italia e Marocco, garantendo i diritti del personale a contratto anche nei confronti delle autorità locali;
   quali urgenti misure si intendano adottare, in mancanza di una risposta delle autorità del Marocco, all'invito del Ministero dell'economia e delle finanze italiano per l'apertura di un tavolo di negoziati che veda la rimozione delle gravi criticità insorte in ambito fiscale che pregiudicano la vita privata e professionale dei dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sul territorio del Marocco. (4-07571)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 12 maggio 2015
nell'allegato B della seduta n. 425
4-07571
presentata da
FEDI Marco

  Risposta. — Come noto, in base alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni del 1972, il reddito da lavoro dipendente dei cittadini marocchini e aventi doppia cittadinanza in servizio presso le nostre rappresentanze è tassato in Italia. Secondo la Convenzione, i dipendenti devono però contemporaneamente adempiere anche agli obblighi fiscali previsti dalla normativa locale, ovvero, il loro reddito da lavoro è utilizzato per il calcolo dell'aliquota fiscale imponibile dovuta in Marocco per altri redditi.
  Alcuni impiegati a contratto sono attualmente oggetto di accertamento fiscale da parte delle autorità marocchine. L'Ambasciata, a tutela del personale, ha incontrato il locale Ministero delle finanze che ha messo a disposizione un canale di contatto diretto per quegli impiegati che volessero chiarimenti dal fisco locale e per favorire una composizione amichevole delle controversie in atto. Il personale non ha tuttavia ritenuto opportuno avvalersi di tale canale.
  Al contempo, d'intesa con il Ministero dell'economia e finanze (Mef) e dietro sollecitazione di questa amministrazione, visti i dubbi sull'applicazione della Convenzione, la sede ha chiesto alle autorità locali chiarimenti sulle modalità di esazione fiscale nei casi di fiscalità concorrente, e l'attivazione di un tavolo negoziale per giungere ad una interpretazione condivisa del testo convenzionale. Dopo numerose sollecitazioni, le autorità marocchine hanno chiesto all'Italia di ricevere una proposta di formulazione delle disposizioni oggetto della controversia.
  Si ricorda, ad ogni buon fine, che l'adempimento dei doveri fiscali da parte dei dipendenti a contratto è un obbligo sancito dalla legge locale e dalla stessa Convenzione. Fino ad oggi, non è emerso alcun obbligo che imponga alle rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituti di cultura, di fungere da sostituto d'imposta in luogo degli impiegati a contratto, se non un generico invito da parte delle autorità locali a svolgere questa funzione. Naturalmente, questo Ministero non mancherà di ottemperare ad eventuali obblighi in questo senso, come già fatto in altri paesi.
  Infatti, la questione resta tra i temi che continueranno ad essere seguiti con la massima attenzione dal Ministero degli esteri.
  In questo quadro di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze è stato formalmente proposto che l'inquadramento delle remunerazioni del personale a contratto in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari italiane, benché erogate, in funzione di un rapporto di lavoro dipendente, fosse ascrivibile all'articolo 19 (funzioni pubbliche) della suddetta convenzione e non all'articolo 15 (lavoro dipendente) in base al quale invece l'Amministrazione fiscale del Marocco tassa dette remunerazioni. Negli scambi quindi con le Autorità marocchine, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, era stato chiesto alle medesime se concordassero con tale punto di vista. A tutt'oggi si resta in attesa di un riscontro, che non si mancherà di sollecitare.

Il Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionaleLapo Pistelli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

personale a contratto

contratto di lavoro

retribuzione del lavoro