ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07563

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 364 del 16/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: ROMANO PAOLO NICOLO'
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/01/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 16/01/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07563
presentato da
ROMANO Paolo Nicolò
testo di
Venerdì 16 gennaio 2015, seduta n. 364

   PAOLO NICOLÒ ROMANO. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   l'emanazione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 212 del 12 settembre 2014), coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive» introduce al Capo V, articolo 17 comma 1, lettera c), punto 2 alcune modificazioni all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria soggetto ad attività di edilizia libera in immobili che recitano testualmente: «Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori»;
   la modifica sopra riportata ribadisce come l'interessato (inteso come committente proprietario, affittuario o altro avente titolo) debba trasmettere all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale (inteso come complesso di documenti quali ad esempio progetto grafico, relazione tecnica, e altro) così come accade per le richieste di permesso di costruire, le segnalazioni certificate di inizio attività o le ormai superate dichiarazione di inizio attività (DIA) e non compilare lo stesso;
   tale modifica ribadisce inoltre che l'elaborato progettuale debba essere asseverato da un tecnico abilitato ovvero che quest'ultimo certifichi l'aderenza alle norme vigenti e la relativa conformità;
   è chiaro e verosimile che un soggetto qualunque che non abbia una solida base tecnico-legislativa o più generalmente che non svolga un lavoro che impone un titolo abilitativo rilasciato dalla Repubblica italiana ed una iscrizione ad un collegio o un ordine (ad esempio collegio dei geometri, ordine degli architetti o degli ingegneri) non abbia le basi per redigere tale elaborato progettuale. Nel caso contrario verosimilmente l'interessato coinciderebbe con una figura professionale in grado di redigere ed asseverare il documento stesso;
   si ritiene quindi che quanto riportato sul portale istituzionale del Governo italiano – Presidenza del Consiglio dei ministri nella sezione notizie, in cui si tratta il «via all'attuazione dell'Agenda per la semplificazione 2015-2017 – I moduli CIL e CILA» (http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2014/dicembre/i-moduli-cil-e-cila.aspx) consistente nell'affermazione: «...è sufficiente una semplice comunicazione che può essere compilata in pochi minuti dall'interessato e asseverata da un professionista.», risulti altamente fuorviante;
   in una situazione di continua svalutazione delle professioni tecniche ad avviso dell'interrogante anche a seguito delle iniziative del Governo attuale e di quelli che l'hanno preceduto, a partire dal Governo Prodi II con il cosiddetto «decreto Bersani-bis» (legge 2 aprile 2007 n. 40), una affermazione come quella riportata in un sito istituzionale del Governo italiano, può indurre la popolazione e ritenere che una Comunicazione di inizio lavori e una comunicazione di inizio lavori asseverata, sia compilabile da tutti in alcuni minuti e che l'intervento del tecnico abilitato serva solo a «mettere una firma», affermazione che è stata riportata in diversi portali web tecnici, generando non pochi fraintendimenti –:
   se corrisponda al vero che tali Comunicazioni di inizio lavori e Comunicazioni di inizio lavori asseverate siano compilabili da chiunque in alcuni minuti, e quindi non da tecnici specifici di professione;
   se al contrario l'affermazione sopra riportata non induca in errore il cittadino e non porti ad un ulteriore svilimento dei professionisti. (4-07563)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

professioni tecniche

licenza edilizia

formalita' amministrativa