ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07543

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 363 del 15/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: PALESE ROCCO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 15/01/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALTIERI TRIFONE FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 15/01/2015
CHIARELLI GIANFRANCO GIOVANNI FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 15/01/2015
CIRACI' NICOLA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 15/01/2015
DISTASO ANTONIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 15/01/2015
FUCCI BENEDETTO FRANCESCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 15/01/2015
MARTI ROBERTO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 15/01/2015
SAVINO ELVIRA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 15/01/2015
SISTO FRANCESCO PAOLO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 15/01/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15/01/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26/01/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 19/03/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07543
presentato da
PALESE Rocco
testo di
Giovedì 15 gennaio 2015, seduta n. 363

   PALESE, ALTIERI, CHIARELLI, CIRACÌ, DISTASO, FUCCI, MARTI, ELVIRA SAVINO e SISTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri . — Per sapere – premesso che:
   tra le funzioni fondamentali assegnate alle province dall'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014 vi è quella, indicata alla lettera e), della «gestione dell'edilizia scolastica»;
   è di tutta evidenza che, al riguardo, non è stata riproposta la vecchia e più ampia funzione amministrativa attribuita dall'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge n. 142 del 1990 e mantenuta dall'articolo 19, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 267 del 2000, inerente ai «compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale»;
   la nuova funzione, infatti, è riferita esclusivamente alla «gestione dell'edilizia scolastica» e, quindi, alla sola attività di realizzazione, di fornitura e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili scolastici (superiori);
   di conseguenza, la nuova funzione non può certo ricomprendere tutti quegli ulteriori compiti precedentemente attribuiti alle province in materia di istruzione scolastica di secondo grado;
   in tale rinnovato assetto, dovrebbe, per esempio, ritenersi ad oggi superata la competenza, prevista dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 23 del 1996, in ordine «alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua, per il riscaldamento»;
   tale conclusione risulta avvalorata anche dal consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo il quale dette spese gravino sui comuni (per le scuole materne, elementari e medie inferiori) e sulle province (per gli istituti superiori) in deroga al principio di ripartizione, tra gli enti locali e lo Stato, «delle spese rispettivamente riguardanti la gestione degli edifici e la gestione delle attività d'istruzione» (Cass. Civ., Sez. V, 18.04.2000, n. 4944; Cass. Civ., Sez. V, 01.09.2004, nn. 17615, 17617, 17618, 17621, 17628, 17629 e 17633; Cass. Civ., Sez. V, 09.09.2004, nn. 18157 e 18162);
   dall'autorevole indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato si ricava che le spese in questione sono state poste eccezionalmente a carico degli enti locali, ancorché non attengano alla gestione degli edifici scolastici, bensì alla concreta utilizzazione di tali immobili e, conseguentemente, alla gestione delle attività di istruzione, di competenza statale; un'impostazione, questa, che è stata condivisa pure dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 442/2008 del 29 dicembre 2008;
   l'aver oggi attribuito alle province, in materia scolastica, la sola gestione dell'edilizia, senza alcuna deroga al principio surrichiamato, porta, quindi, ad escludere che siano rimaste a carico delle stesse le spese di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 23 del 1996;
   nel mentre tali spese dovrebbero gravare sullo Stato, in quanto attinenti alla concreta utilizzazione degli istituti scolastici superiori ed alla gestione delle attività di istruzione, le province, tutte o la maggior parte, non sono più nelle condizioni di continuare a sostenerle per effetto dei consistenti tagli finanziari rivenienti dalle norme previste dalla legge di stabilità 2015, dal decreto-legge n. 66 del 2014 e dal decreto legislativo n. 118 del 2011 –:
   quali orientamenti intenda esprimere il Governo, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative intenda intraprendere, nell'ambito delle proprie attribuzioni, per evitare i disagi all'utenza scolastica per effetto dell'insostenibilità delle spese di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 23 del 1996 da parte delle province, reputando, peraltro, gli interroganti, alla luce delle considerazioni esposte in premessa, che si tratti di una competenza statale. (4-07543)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

istruzione

istruzione secondaria