ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07511

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 362 del 14/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: VENTRICELLI LILIANA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/01/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 14/01/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07511
presentato da
VENTRICELLI Liliana
testo di
Mercoledì 14 gennaio 2015, seduta n. 362

   VENTRICELLI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   a seguito dell'approvazione della legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228), sono entrate in vigore le norme di cui all'articolo 1, commi da 102 a 107, dedicati al settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),nei quali si affronta la questione relativa all'equipollenza, all'interno dei conservatori e di tutte le accademie, dei corsi accademici di I e II livello rispettivamente alle lauree triennali e magistrali;
   nello specifico il comma 107 stabilisce che: «I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
   tuttavia, i diplomi del vecchio ordinamento dei conservatori sono stati resi equipollenti al diploma accademico di secondo livello, ovvero a laurea magistrale, solo se conseguiti prima dell'entrata in vigore della legge, cioè entro il 23 dicembre 2012;
   tale decisione è penalizzante perché, non facendo salvo il corso di studi, ma solo il limite temporale del conseguimento, ha operato un'evidente disparità di trattamento tra quei soggetti che ad oggi non hanno ancora terminato gli studi del previgente ordinamento e quelli che hanno completato gli studi prima della entrata in vigore della suddetta legge;
   è d'uopo ricordare che questi studi hanno la medesima valenza data l'osservanza attuale degli stessi programmi ministeriali che non hanno subito modificazioni dal 2012, e gli stessi contributi versati allo Stato;
   quindi il paradosso della legge è il seguente: coloro che si siano diplomati o si diplomeranno in data successiva alla data di entrata in vigore della legge, si vedono equiparato il diploma conseguito alla laurea triennale e non alla magistrale. Paradosso che si verifica soprattutto nel momento in cui il neo diplomato essendo considerato come soltanto in possesso di una laurea triennale, a causa di questa legge, si vede escluso dall'accesso ai pubblici concorsi, che invece richiedono come base la laurea magistrale;
   il diploma di vecchio ordinamento rilasciato dai conservatori di musica di Stato, dopo l'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non è riconosciuto giuridicamente allo stesso modo e anzi è equiparato a percorsi formativi differenti, con l'evidente disparità che un percorso di studi spesso decennale è considerato pari a una laurea solo triennale, a differenza di chi, invece, quel percorso di studi l'ha avuto riconosciuto valido alla laurea magistrale; l'evidente disparità introdotta dal comma 107 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 va risolta per ripristinare l'imparzialità e l'uguaglianza che devono sempre preesistere ed essere salvaguardate proprio nel rispetto degli stessi articoli 3 e 97 della Costituzione;
   è importante ricordare che il corso di studi del vecchio ordinamento è tutt'ora in funzione, e dovrà esserlo fino a completo esaurimento degli iscritti immatricolatisi fino al 2010 e quindi giuridicamente il titolo che si consegue al termine del percorso formativo, deve essere riconosciuto pari a tutti i diplomati come titolo conclusivo: durata e contenuti sono identici, sia prima sia dopo il 2012, dal lontano 1930, per cui giuridicamente una tale distinzione non appare tollerabile in uno stato democratico –:
   se il Ministro interrogato non ritenga necessario, dopo aver fatto tutte le verifiche del caso, intervenire affinché venga evitata ogni possibilità di discriminazione riguardante l'equipollenza dei diplomi accademici dei conservatori e delle accademie alle lauree triennali e magistrali, facendo salvo il corso di studi e non la data del conseguimento del diploma. (4-07511)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

riconoscimento delle qualifiche professionali

equipollenza dei diplomi

musica