ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07492

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 361 del 13/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: BARGERO CRISTINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/01/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 13/01/2015
BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 13/01/2015
BASSO LORENZO PARTITO DEMOCRATICO 13/01/2015
FERRO ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 13/01/2015
FERRARI ALAN PARTITO DEMOCRATICO 13/01/2015
D'OTTAVIO UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 13/01/2015
ERMINI DAVID PARTITO DEMOCRATICO 13/01/2015
FABBRI MARILENA PARTITO DEMOCRATICO 13/01/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 13/01/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07492
presentato da
BARGERO Cristina
testo di
Martedì 13 gennaio 2015, seduta n. 361

   BARGERO, FIORIO, BARUFFI, BASSO, FERRO, FERRARI, D'OTTAVIO, ERMINI e FABBRI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo n. 152 del 2006, cosiddetto «codice ambientale», nella sua versione originaria, confermata successivamente anche dal 2o correttivo, il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, definiva all'articolo 183, comma 1, lettera t), il «compost da rifiuti» come il «prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità»;
   con le integrazioni e modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il vigente articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 definisce al 1o comma, lettera dd), il «rifiuto biostabilizzato» (in luogo del soppresso «compost da rifiuti») come il «rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità»;
   sotto quest'ultimo profilo occorre evidenziare come non esistano ancora, né per il compostaggio né per il trattamento meccanico biologico (Tmb), i relativi decreti attuativi. E ciò, nonostante dall'ultimo rapporto Ispra (dati riferiti al 2010) si evinca che dei 32,5 milioni di tonnellate di rifiuti urbani generati in Italia, quasi 4 milioni di tonnellate (il 12 per cento) sono destinate a compostaggio e 9,4 milioni di tonnellate (il 29 per cento) sono destinate al trattamento meccanico biologico con produzione di biostabilizzato, bioessiccato e altro;
   sulle norme tecniche finalizzate all'utilizzo del biostabilizzato prodotto da impianti di trattamento meccanico biologico, occorre riferire che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva collaborato con il Consorzio italiano compostatori fino al 2005 per la redazione di un testo di decreto, di fatto mai stilato, in attesa dell'emanazione del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ad oggi questa norma tecnica non è stata ancora pubblicata;
   quindi è dal decreto legislativo n. 22 del 1997, «cosiddetto decreto Ronchi», che il cosiddetto biostabilizzato è in attesa di una norma tecnica che ne definisca produzione ed impiego. Si rammenta che il solo biostabilizzato prodotto a livello nazionale supera le 1,6 milioni di tonnellate/annue;
   in assenza di decreti attuativi sulla biostabilizzazione, le società partecipate dai soli comuni e/o quelle a prevalente capitale pubblico, deputate alla fase di smaltimento e recupero dei rifiuti indifferenziati, sono «libere» di interpretare e di non seguire scrupolosamente la pianificazione regionale e, quindi, la sicurezza regionale dell'autosufficienza sancita, da ultimo, dal comma 1 dell'articolo 35 della legge 11 novembre 2014, n. 164. Tutto ciò con il rischio concreto di incorrere nuovamente in ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore –:
   quando verranno emanate le norme tecniche finalizzate a caratterizzare il rifiuto biostabilizzato, definendone i contenuti e gli usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria;
   nelle more dell'adozione delle norme in questione, quali siano i parametri quali-quantitativi che consentono di definire il rifiuto biostabilizzato;
   se il rifiuto urbano indifferenziato, sottoposto a trattamento meccanico biologico, possa diventare un rifiuto speciale e, in caso positivo, a quali condizioni e se potrà essere avviato a recupero energetico in ambito extra regionale o dovrà essere sottoposto al principio di autosufficienza regionale;
   poiché i nuovi impianti di incenerimento con recupero energetico verranno definiti e individuati entro il 10 febbraio 2015 con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto della pianificazione regionale, per il caso di specie, quali misure urgenti di competenza si intendano adottare. (4-07492)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

violazione del diritto comunitario

applicazione del diritto comunitario

norma tecnica