ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07456

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 358 del 08/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: PALESE ROCCO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 08/01/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALTIERI TRIFONE FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 08/01/2015
CHIARELLI GIANFRANCO GIOVANNI FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 08/01/2015
CIRACI' NICOLA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 08/01/2015
DISTASO ANTONIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 08/01/2015
FUCCI BENEDETTO FRANCESCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 08/01/2015
MARTI ROBERTO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 08/01/2015
SAVINO ELVIRA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 08/01/2015
SISTO FRANCESCO PAOLO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 08/01/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 08/01/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07456
presentato da
PALESE Rocco
testo di
Giovedì 8 gennaio 2015, seduta n. 358

   PALESE, ALTIERI, CHIARELLI, CIRACÌ, DISTASO, FUCCI, MARTI, ELVIRA SAVINO e SISTO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   la prefettura di Lecce con provvedimento del 31 dicembre 2014 ha disposto il commissariamento, ai fini dello scioglimento, del consiglio comunale di Porto Cesareo (Lecce);
   il prefetto di Lecce ha infatti ritenuto di proporre lo scioglimento del consiglio comunale «rilevata la sussistenza delle condizioni richieste dall'articolo 141, comma 1, lettera b), n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
   nell'emanazione del provvedimento, la prefettura ha recepito un parere di pari data (31 dicembre 2014) espresso dal Ministero dell'interno (n. 15925/128), il quale ha rappresentato che la riunione del consiglio comunale di Porto Cesareo convocata per i giorni 3 e 5 gennaio 2015 per procedere alla surroga di un consigliere dimissionario «non è legittimamente disposta in quanto non sussiste il numero legale per la riunione del citato Consiglio comunale in prima convocazione e conseguentemente non è possibile procedere alla seduta in seconda convocazione»;
   tale parere è stato reso in apparente contrasto non solo con quanto deciso dal Consiglio di Stato in precedenza, ma anche con quanto ritenuto, in vicende simili se non identiche, dallo stesso Ministero dell'interno;
   il Consiglio di Stato, infatti, aveva così deciso: «deve ritenersi indifferente per la validità delle deliberazioni, che risultano adottate in secondo convocazione, con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati al comune, conoscere le ragioni del mancato raggiungimento del numero legale in prima convocazione. La seconda convocazione di un collegio deliberante ha lo scopo di ridurre il quorum strutturale necessario per la validità delle deliberazioni, onde evitare, in base ad un principio di efficienza dell'organo collegiale, la paralisi di questo. In relazione a tale finalità sono irrilevanti le ragioni per le quali non si è potuta tenere l'adunanza in prima convocazione, qualunque ne possa essere la ragione»;
   è proprio questo il caso di Porto Cesareo come risulta dall'identità del precedente deciso dal massimo organo di giustizia amministrativa; anche in quel precedente (comune di Castelletto d'Orba) si trattava di procedere alla surroga del consigliere comunale in una situazione che vedeva il venir meno della metà più uno dei consiglieri assegnati con la conseguente impossibilità di deliberare in prima convocazione;
   il Ministero dell'interno, in una fattispecie identica a quella di Porto Cesareo, nel rispondere ad un quesito posto dal comune di Corniglio (Parma), aveva già chiarito: «Esaminata la questione sorta in un comune circa la possibilità di procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari nella seduta di seconda convocazione, tenuto conto che il quorum richiesto dallo Statuto per la regolarità della prima convocazione – sei consiglieri – non può essere raggiunto, si osserva al riguardo che in mancanza di una norma espressa sui motivi che impediscono il raggiungimento del numero legale per la prima convocazione, occorre tenere conto della giurisprudenza amministrativa in cui vengono affermati principi che inducono a non escludere la celebrazione della seduta in seconda convocazione nonostante l'impossibilità del quorum stabilito per la prima. Ancor più se si considera che sussiste nei confronti degli organi elettivi l'obbligo di attivare le procedure di surrogazione per ricostituire il proprio plenum quando questo, per qualsiasi causa, sia venuto meno secondo le modalità disciplinate dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 267 del 2000» (parere Ministero dell'interno-direzione centrale per le autonomie locali prot. n. 15996/39 del 15 febbraio 2002);
   quanto autorevolmente ritenuto dal Ministero dell'interno vale ovviamente sia per le norme di legge che per le norme statutarie che disciplinano in linea generale il quorum ordinario per la validità delle sedute di prima convocazione. La fattispecie di Porto Cesareo era quindi già stata affrontata e risolta sia in sede giurisdizionale, sia con espresso parere ministeriale, sicché era pacifico che, in ipotesi di surroga dei consiglieri nei casi diversi da quelli delle dimissioni ultra dimidium, non era necessario raggiungere il quorum per la prima convocazione;
   tra l'altro il sindaco, con nota del 2 ottobre 2014, aveva già chiesto al prefetto un parere sugli esatti adempimenti da tenere per garantire il funzionamento del consiglio, e, con sua risposta, lo stesso prefetto aveva indicato ogni iter da percorrere;
   sorge spontaneo chiedersi come sia stato possibile che il 31 dicembre 2014 alle ore 19,30 sia stato comunicato siffatto provvedimento sulla base di un parere reso dal Ministero dell'interno in pari data con una celerità quindi che non si riscontra in alcun altro atto e/o procedimento dell'amministrazione dell'interno e della stessa Prefettura di Lecce;
   la prefettura di Lecce, inoltre, non avrebbe trasmesso al comune il parere, parte integrante del decreto, e secondo quanto risulta agli interroganti – neppure a seguito di istanza di accesso – avrebbe rilasciato tempestivamente copia del medesimo parere;
   va rilevato altresì come, ad avviso degli interroganti, il decreto prefettizio riecheggi enunciazioni di carattere politico e contrasti con la volontà popolare della comunità di Porto Cesareo sicché il Governo non sembra aver interpretato il ruolo di garante delle istituzioni locali;
   l'autorevolezza delle istituzioni verrà percepita dai cittadini se la loro azione rimane connotata dal rispetto di principi di leale collaborazione e di buona amministrazione ormai patrimonio giuridico acquisito e codificato sia con riferimento ai precetti della Costituzione repubblicana sia in relazione ai valori affermati dal diritto europeo che elevano la «buona amministrazione» come un diritto dei cittadini –:
   quali siano le ragioni per le quali la prefettura di Lecce, con provvedimento del 31 dicembre 2014, ha disposto il commissariamento, ai fini dello scioglimento, del consiglio comunale di Porto Cesareo recependo un parere di pari data espresso dal Ministero dell'interno, parere reso in aperto contrasto non solo con quanto deciso dal Consiglio di Stato ma anche con quanto ritenuto, in vicende simili se non identiche, dallo stesso Ministero dell'interno;
   se il Ministro interrogato non intenda ulteriormente approfondire la questione, anche per valutare eventuali violazioni procedimentali e per prendere ulteriori e opportuni provvedimenti in merito.
(4-07456)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

amministrazione locale

comune

diritto comunitario