ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07439

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 358 del 08/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: MELILLA GIANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 08/01/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCOTTO ARTURO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 08/01/2015
FARINA DANIELE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 08/01/2015
SANNICANDRO ARCANGELO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 08/01/2015
ZARATTI FILIBERTO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 08/01/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 08/01/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 08/01/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 19/01/2015
Stato iter:
14/11/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 14/11/2016
ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 19/01/2015

SOLLECITO IL 21/01/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 14/11/2016

CONCLUSO IL 14/11/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07439
presentato da
MELILLA Gianni
testo di
Giovedì 8 gennaio 2015, seduta n. 358

   MELILLA, SCOTTO, DANIELE FARINA, SANNICANDRO e ZARATTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   il 23 dicembre 2013 il Governo ha approvato il decreto-legge n. 146 convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10;
   all'articolo 7 del citato decreto si prevede l'istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone limitate o private della libertà personale;
   il Garante è costituito in collegio, composto da un presidente e da due membri, che sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
   attraverso l'istituzione tempestiva di tale figura sarebbe stata già assicurata a qualunque detenuto, quale che fosse il suo status sociale e giudiziario, la possibilità di accedere a un'autorità indipendente capace di verificare e sollecitare la garanzia dei diritti previsti dall'ordinamento a prescindere dal formale ricorso giurisdizionale già previsto dall'ordinamento penitenziario, come richiesto dalle norme internazionali –:
   per quale motivo, ad oltre un anno dall'approvazione della legge relativa all'istituzione della figura illustrata in premessa, non si sia ancora proceduto alla nomina del Garante e quali iniziative urgenti intenda assumere il Governo per procedere rapidamente all'attuazione della normativa. (4-07439)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 14 novembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 705
4-07439
presentata da
MELILLA Gianni

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, rappresento che con decreto dell'11 marzo 2015, n. 26 del Ministero determinata la struttura e la composizione dell'ufficio del Garante, in attuazione all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, recante «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria», il quale ha istituito la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
  Il decreto, dopo la registrazione della Corte dei conti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2015 ed è divenuto efficace dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
  L'ufficio del Garante, organo collegiale composto da un presidente e due membri, ha sede presso il Ministero della giustizia e si avvale di un organico di venticinque unità di personale, messo a disposizione dallo stesso Dicastero, che opererà in via esclusiva alle dipendenze del Garante e non potrà essere destinato ad altri uffici senza il suo parere favorevole.
  Con decreto del Garante, di concerto con questo Ministero del 3 agosto 2016, è stata determinata la pianta organica del personale non dirigenziale da assegnare all'autorità di garanzia, ripartita tra le aree professionali III (11 unità) e II (14 unità) e ruoli equiparati. Il 5 agosto 2016 è stata avviata la procedura di selezione per 15 unità di personale (di cui 8 di area III e 7 di area II) conclusasi nello scorso mese di settembre ed è attualmente in corso l'adozione dei provvedimenti di assegnazione da parte dei dipartimenti di provenienza del personale così individuato.
  L'istituzione del Garante nazionale – che si affianca ai garanti territoriali, aventi competenza per tutti i luoghi di privazione della libertà, compresi i CIE (centri di identificazione e di espulsione) e le comunità terapeutiche – rappresenta una puntuale risposta alle criticità evidenziate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza cosiddetta Torreggiani del 2013, circa la presenza di efficaci strumenti di tutela dei diritti delle persone private della libertà personale.
  Mi preme, infatti, rilevare che, sin dall'inizio del mio mandato, ho prestato la massima attenzione al sistema dell'esecuzione penale, con l'obiettivo di ridefinire una dimensione della pena che, nel quadro dei diritti e delle garanzie, punti al reinserimento del detenuto.
  A tal fine, a partire dal maggio 2015 ho avviato gli «Stati Generali dell'esecuzione penale», un lungo percorso di riflessione ed approfondimento durato oltre un anno, all'esito del quale, nel mese di aprile scorso, i 18 tavoli tematici hanno illustrato le attuali criticità del sistema ed avanzato le proposte di intervento per una sua riforma complessiva, alcune delle quali, immediatamente praticabili, sono già state recepite da questo Ministero.
  L'amministrazione penitenziaria è stata chiamata, dunque, ad assicurare al Garante nazionale la massima collaborazione. Invero, è mio intendimento sollecitare il Garante a svolgere una positiva interlocuzione preventiva nell'ambito del progressivo adeguamento, normativo ed organizzativo, dell'amministrazione penitenziaria, nel quale il ruolo di garanzia dell'effettività della protezione dei diritti delle persone private della libertà, lungi dal rischiare compressioni, possa esprimersi con piena indipendenza di giudizio, rafforzando la maturità dei processi decisionali.
Il Ministro della giustiziaAndrea Orlando.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

consiglio dei ministri

diritto penitenziario