ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07430

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 358 del 08/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: BASILIO TATIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/01/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 07/01/2015
TURCO TANCREDI MOVIMENTO 5 STELLE 07/01/2015
RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 07/01/2015
ARTINI MASSIMO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 07/01/2015
CORDA EMANUELA MOVIMENTO 5 STELLE 07/01/2015
FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 07/01/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 07/01/2015
Stato iter:
11/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/06/2015
PINOTTI ROBERTA MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 11/06/2015

CONCLUSO IL 11/06/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07430
presentato da
BASILIO Tatiana
testo di
Giovedì 8 gennaio 2015, seduta n. 358

   BASILIO, TOFALO, TURCO, RIZZO, ARTINI, CORDA e FRUSONE. — Al Ministro della difesa, al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   con sentenza n. 5 del 7 febbraio 2014, depositata il 18 febbraio 2014, il tribunale militare di Roma ha dichiarato l'assoluzione della dottoressa Barbara Balanzoni, tenente medico dell'Esercito in riserva selezionata, dal contestato reato di «disobbedienza aggravata continua»;
   il predetto provvedimento, intervenuto all'esito di un procedimento penale intrapreso con decreto di rinvio a giudizio del 13 dicembre 2013, si è concluso con la piena assoluzione dell'imputata perché, come si può leggere nel testo della sentenza, «appare insussistente, ictu oculi, il contestato reato di disobbedienza continuata pluriaggravata»;
   in particolare, la fattispecie avrebbe difettato di un requisito essenziale per la configurazione del reato de quo, stante l'insussistenza di alcun «ordine» giuridicamente vincolante e suscettibile di disobbedienza, ma la presenza di mere norme di servizio impartite in via generale ed astratta dal comandante della base a tutti i militari del contingente, ivi compresa la dottoressa Balanzoni;
   all'ufficiale era stato, infatti, conferito formalmente dai superiori l'incarico di provvedere al benessere di tutti gli animali, sicché nel caso concreto il doveroso adempimento dell'incarico attribuitole consentiva, o addirittura imponeva, alla dottoressa Balanzoni di dare assistenza ad animali sofferenti;
   la sentenza in parola definisce, quindi, «palesemente illogico» qualificare come disobbedienza una condotta esecutiva di una specifica delega di una autorità militare superiore;
   a seguito di tale vicenda processuale, pochi mesi dopo, con sentenza n. 23 del 6 giugno 2014, depositata il 6 luglio 2014, il tribunale militare di Roma ha disposto una ulteriore assoluzione della dottoressa Balanzoni dai reati di «diffamazione continuata aggravata» ed «ingiuria ad inferiore aggravata»;
   anche il predetto provvedimento giudiziario si è concluso con la piena assoluzione dell'imputata perché «i fatti non sussistono» ed ha accertato la totale infondatezza dei capi d'accusa addebitati dalla procura militare di Roma;
   dall'istruttoria dibattimentale è emerso, infatti, che la dottoressa Balanzoni, durante la sua permanenza in servizio presso il «Multinational Battle Group» in Kosovo, non avrebbe mai pronunciato frase o espressioni ingiuriose o diffamatorie, circostanza in parte negata dagli stessi soggetti potenziali persone offese;
   dalle argomentazioni motivazionali della sentenza si legge che: «...la Balanzoni già da qualche mese precedente al giugno 2012 viveva all'interno del Reparto una situazione di forte tensione per continue incomprensioni con il Cap. Lettieri e, a marzo 2012, aveva anche dovuto subire la diffusione all'interno del Reparto, ad opera di anonimo, di un volantino contenente una foto che la ritraeva assopita all'interno di un veicolo militare, sovrastata dalla scritta «Pronto Soccorso medico sempre in allerta» e che, inoltre, ...può cogliersi l'evidenza di una ingiustizia che, ancora nei giorni successivi a tale evento, continuava a permanere inalterata»;
   le predette motivazioni hanno indotto il giudice militare a ritenere che eventuali espressioni diffamatorie fossero state pronunciate in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso, in quanto tale non punibile per applicazione dell'esimente di cui all'articolo 599, comma 2, codice penale;
   il rinvio a giudizio dell'imputata sarebbe, quindi, avvenuto senza alcun fondamento probatorio ma sulla base di mere circostanze indiziarie, sorte presumibilmente a seguito di un ripetuto atteggiamento ostile e vessatorio posto in essere, nei mesi antecedenti al processo, da alcuni militari del reparto di servizio dell'imputata ai danni della stessa e documentato da note disciplinari redatte a distanza di poche settimane l'una dall'altra;
   dalle risultanze processuali sembrerebbe, quindi emergere un duplice profilo di responsabilità in ordine all'intera vicenda, ascrivibile sia ai militari preposti al comando del reparto di assegnazione della dottoressa Balanzoni durante la missione in Kosovo, sia a quelle che gli interroganti giudicano marginali e superficiali attività inquirenti condotte dalla Procura militare di Roma;
   risulta all'interrogante quantomeno anomala la circostanza che la medesima procura militare, a distanza di pochi mesi, abbia indagato nei riguardi del medesimo ufficiale in ordine a tre diverse fattispecie di reato, formulando capi di imputazione poi rivelatisi tutti palesemente insussistenti all'esito dei relativi procedimenti giudiziari;
   oltre alla descritta vicenda che ha coinvolto la dottoressa Balanzoni, sono sempre più numerosi i casi di vessazioni ed atteggiamenti ingiusti e provocatori ai danni di militari, soprattutto di sesso femminile, perpetrati all'interno dei reparti delle Forze armate durante le missioni internazionali;
   al contempo, la diretta gestione delle procure militari e dei tribunali militari da parte del Ministero della difesa non consente a tali organi di vantare, nell'ordinamento, una posizione di autonomia ed indipendenza analoga a quella di tutti gli altri organi giurisdizionali, con inevitabili ricadute sulla corretta amministrazione della giustizia militare –:
   se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e di quali elementi disponga in merito;
   quali provvedimenti ritenga opportuno adottare al fine di garantire maggiore trasparenza e meritocrazia nella selezione del personale preposto al comando dei reparti militari, con particolare riferimento ai reparti impegnati in missioni internazionali;
   se non ritenga auspicabile, anche in ragione dei principi costituzionali di libertà, autonomia ed indipendenza della magistratura complessivamente intesa, assumere iniziative per riorganizzare sotto il profilo delle competenze, degli organici e della gestione amministrativa, il funzionamento dei Tribunali e delle Procure militari. (4-07430)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 11 giugno 2015
nell'allegato B della seduta n. 440
4-07430
presentata da
BASILIO Tatiana

  Risposta. — Intendo preliminarmente ricordare che sulla richiamata vicenda della dottoressa Barbara Balanzoni il Governo ha già avuto modo di riferire in riscontro agli atti di sindacato ispettivo n. 4-03173, della medesima interrogante, n. 4-03124 dell'Onorevole Vezzali e n. 3-00610 della Senatrice Amati, quest'ultimo svolto in 4a Commissione difesa del Senato il 5 febbraio 2014.
  Mi limito pertanto a confermare, nella circostanza, quanto già argomentato nelle menzionate risposte.
  Tanto premesso, per quanto riguarda il quesito relativo a «quali provvedimenti ritenga opportuno adottare al fine di garantire maggiore trasparenza e meritocrazia nella selezione del personale preposto al comando dei reparti militari, con particolari riferimento ai reparti impegnati in missioni internazionali», mi preme sottolineare la circostanza che i contingenti militari che vengono selezionati per svolgere attività operative all'estero vengono sottoposti, prima della partenza, ad una intensa attività addestrativa che coinvolge tutto il personale, compresi gli ufficiali. I comandanti di reparto o di settore di tali contingenti hanno qualità professionali e caratteriali che, unitamente all'esperienza spesso acquisita nel corso di precedenti missioni, li rende idonei ad affrontare le significative responsabilità connesse alla particolarità dell'incarico.
  In merito, invece, alle «iniziative da assumere per riorganizzare sotto il profilo delle competenze, degli organici e della gestione amministrativa il funzionamento dei Tribunali e delle Procure militari», ricordo che nel disegno di legge di Stabilità 2015 era stata inserita apposita previsione normativa volta ad una razionalizzazione in senso riduttivo (ulteriore a quella già realizzata con la legge 24 dicembre 2007, n. 244) degli uffici giudiziari militari. Detto intervento, stralciato dalla legge di stabilità nel corso dei lavori parlamentari in ragione della sua natura ordinamentale, è confluito, col medesimo testo, in un autonomo disegno di legge Atto Camera 2679-
undecies) assegnato in sede referente alla IV Commissione difesa della Camera, che non ne ha ancora avviato l'esame.
  Invero, in materia di riforma della giustizia militare, è stato presentato nell'ottobre 2014 un disegno di legge costituzionale (ad iniziativa dell'onorevole Dambruoso ed altri), finalizzato alla modifica degli articoli 102 e 103 della Carta, funzionale alla definitiva soppressione dei tribunali militari e alla contestuale istituzione di sezioni specializzate per i reati militari presso i tribunali ordinari. L'iniziativa in parola, assegnata all'esame della I Commissione affari costituzionali della Camera, coltiva la prospettiva di affrontare in maniera risolutiva la questione della giustizia militare, attraverso la definitiva soppressione dei relativi organi giurisdizionali e la rimessione delle rispettive competenze alla magistratura ordinaria, secondo lo schema, già noto all'ordinamento, delle sezioni specializzate per materia, a similitudine di quanto già fatto proprio dagli ordinamenti di diversi Paesi europei, quali Francia, Portogallo, Olanda e Ungheria.
  Sulla scorta di tali valutazioni, è intendimento del dicastero seguire con ogni attenzione il dibattito parlamentare che verrà avviato sull'illustrato progetto di riforma costituzionale, al fine di apportare ogni contributo per introdurre i necessari temperamenti volti a tutelare comunque la specificità della condizione militare.
  Sullo specifico argomento evidenzio, infine, che la traslazione al Ministero della difesa, ferme le competenze del Consiglio della magistratura militare, delle medesime attribuzioni riconosciute al Ministero della giustizia rispetto alla magistratura ordinaria, non si risolve in un
vulnus dell'indipendenza e dell'autonomia della funzione giustiziale penale militare, ineludibilmente garantita, al pari di quella ordinaria, dalla esclusiva soggezione alla legge dei magistrati militari.
La Ministra della difesaRoberta Pinotti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

missione d'inchiesta

giurisdizione militare

benessere degli animali