ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07403

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 356 del 22/12/2014
Firmatari
Primo firmatario: CAUSIN ANDREA
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 22/12/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 22/12/2014
Stato iter:
21/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/03/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 21/03/2016

CONCLUSO IL 21/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07403
presentato da
CAUSIN Andrea
testo di
Lunedì 22 dicembre 2014, seduta n. 356

   CAUSIN. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   il territorio della laguna di Grado e Marano è localizzato in Italia nel mare Adriatico in Friuli Venezia Giulia, a breve distanza dalla Repubblica di Slovenia. Si tratta di un'area di circa 160 chilometri quadrati di superficie d'acqua con poca profondità, con aree in emersione perenne (barene) e aree in emersione in bassa marea (piane di marea), interessata da importanti utilità di carattere economico, riguardanti da tempo le attività della pesca, esercitate dalle comunità locali, e della navigazione, di traffici portuali e di diportismo sviluppatisi intensamente negli ultimi cinquant'anni;
   la laguna di Grado e Marano presenta notevoli pregi naturalistici ed ambientali: essa, infatti, è tutelata quale SIC (sito di interesse comunitario) e ZPS (zona di protezione speciale) ai sensi delle direttiva comunitarie 92/43/CEE «Habitat» e della 79/409/CEE «Uccelli» ed è tutelata anche quale zona umida ai sensi della Convenzione di «Ramsar»;
   come risulta da ampia documentazione scientifica questo areale marino-costiero è conosciuto come ecosistema contaminato da mercurio (Hg): metallo pesante e riconosciuta sostanza pericolosa prioritaria, il cui interesse è noto, in particolare, per la significativa neurotossicità della forma organica metilmercurio e per le proprietà di bioaccumulo e biomagnificazione lungo l'intera catena trofica sino all'uomo;
   i valori riscontrati di mercurio in loco nel biota e nei sedimenti sono ben superiori a quelli del fondo naturale e a quello dello standard di qualità ambientale indicato dalla Comunità europea e recepito dall'Italia;
   nella parte di Grado, soprattutto, il fenomeno è stato determinato dall'apporto prodotto dal dilavamento di materiale minerale residuo dalla coltivazione condotta per secoli nella miniera di Idrijca, in Slovenia, oggi dismessa;
   il trasporto dei residui di lavorazione è avvenuto, e avviene tuttora, tramite il deflusso del torrente Idrijca nel fiume Isonzo, che scarica i sedimenti nel Golfo di Trieste: essi entrano poi in Laguna per l'azione delle correnti di marea;
   nella parte di Marano si sono sovrapposti ulteriori effetti di inquinamento: il fenomeno in questione risale a metà del secolo scorso, alimentato sino a circa trent'anni orsono, causa degli scarichi industriali, in un corso d'acqua collegato con la Laguna, da reflui contenenti mercurio, provenienti da uno stabilimento di produzione di cellulosa presente nell'immediato entroterra in comune di Torviscosa;
   tali fenomeni di contaminazione sono stati posti all'attenzione delle valutazioni di organi di competenza sanitaria già a partire dai primi anni settanta: essi hanno accertato il coinvolgimento delle catene trofiche lagunari, anche con possibili riscontri a livello umano, come accertato in passato e anche recentemente in campioni di soggetti esposti delle comunità locali, sottoposti a controllo epidemiologico;
   da tempo, è forte la preoccupazione per la salute per le manifestazioni che alimenti contaminati da mercurio, e in particolare il pesce, possono provocare in generale e, in particolare, nei soggetti più vulnerabili. Vanno rilevati al riguardo gli effetti da assunzione di alimenti che, anche a livello comunitario, hanno indotto l'Agenzia per la Sicurezza Alimentare EFSA a inizio 2013 ad indicare di diminuire il valore delle dosi settimanali tollerabili delle principali forme di mercurio negli alimenti, metilmercurio e mercurio inorganico, precedentemente stabilito dal comitato misto di esperti Fao/Oms sugli additivi alimentari. Il valore tollerato che fino al 2003 era di 3,3 microgrammi per chilogrammi di peso corporeo umano è passato nel 2004 a 1,6 e nel 2013 a 1,3, con una ulteriore diminuzione del 20 per cento e una diminuzione complessiva in dieci anni di circa il 60 per cento;
   anche a fronte di tali indicazioni restano comunque particolarmente esposte le donne in gravidanza e i bambini per i quali sono necessarie raccomandazioni, formali e aggiornate, e controlli frequenti;
   con riguardo alla presenza di concentrazioni di mercurio, sostanza pericolosa prioritaria, nei sedimenti della Laguna di Grado e Marano il presidente della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha affermato in sintesi:
    «... superare i problemi ambientali evidenziatisi nell'area della laguna... poiché sussiste... un pericolo concreto di ulteriore accumulo di sostanze inquinanti nei sedimenti anche nelle parti della laguna non ricomprese nel sito di interesse nazionale»;
    «È pertanto necessario pianificare, progettare, realizzare opere di dragaggio...»;
    «si chiede inoltre, di assicurare il supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare affinché gli interventi siano progettati e realizzati con la necessaria attenzione all'ecosistema lagunare, assicurando le adeguate compensazioni ambientali»;
    «Come è noto, infatti la laguna di Grado e Marano rappresenta un ambiente di straordinaria valenza naturalistica...»;
   tra le strategie comunitarie per l'ambiente marino risulta prevalente quella che consiglia di prevenire e di ridurre gli apporti nell'ambiente marino, nell'ottica di eliminare progressivamente l'inquinamento;
   l'inquinamento è definito anche come introduzione diretta o indiretta, conseguente ad attività umane, di sostanze che provocano e possono provocare effetti deleteri come danni alle risorse biologiche e agli ecosistemi e pericoli per la salute umana; l'inquinamento stesso risulta provocato e alimentato dai materiali oggetto di trasporto solido quali sopra indicati;
   ad oggi la gestione di tale territorio è, ancora e da tempo, priva del piano di gestione del SIC Laguna di Grado e Marano, previsto dalla direttiva habitat per i siti della rete di Natura 2000, e del Piano di Tutela delle Acque, previsto dal decreto legislativo n. 152 del 1999 e dalla Direttiva Comunitaria 2000/60/CE appena in fase di adozione e per il quale il termine di approvazione risulta scaduto il 31 dicembre 2008 (entrambi non ancora approvati dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia);
   ad oggi sono realizzati interventi di dragaggio di sedimenti lagunari inquinati da mercurio, (ricordiamo: sostanza pericolosa prioritaria), con loro conferimento in acque lagunari e marine senza alcuna precauzione di tipo ambientale e sanitario, scientifica e permanente. Tali interventi avvengono in assenza di alcun trattamento fisico-chimico di trattamento dell'inquinante e nemmeno delle soluzioni di contenimento dei sedimenti inquinati in casse di colmata come avveniva sino ad alcuni anni orsono;
   non sono stati eseguiti interventi di risanamento ambientale nei due siti di origine dei fenomeni di inquinamento e nei loro immediati intorni;
   non sono stati eseguiti interventi sui sedimenti inquinati nella parte lagunare già inserita all'interno del Sito inquinato nazionale della laguna di Grado e Marano, contrariamente a quanto previsto dal piano regionale delle bonifiche dei siti inquinati del Friuli Venezia Giulia, con il risultato che ampia parte della laguna non è stata restituita agli usi legittimi e risulta vincolata;
   devono essere perseguiti gli obiettivi ambientali della direttiva 2000/60/CE che prevedono che gli stati membri proteggano, migliorino e ripristinino tutti i corpi idrici superficiali entro 15 anni dall'entrata in vigore della stessa Direttiva (2015) e che nel caso in questione la laguna di Grado e Marano venga salvaguardata come area protetta insieme al suo habitat ed alle specie presenti;
   devono essere garantiti i diritti e gli interessi delle comunità di pescatori locali che subiscono da anni un enorme per non poter operare estesamente in laguna causa il conosciuto fenomeno di inquinamento da mercurio;
   devono essere garantiti, altresì, anche i diritti e gli interessi degli operatori e dei fruitori dei traffici e servizi portuali e della nautica da diporto, comunitari e non, con regolari attività di dragaggio dei canali lagunari, anche in considerazione delle importanti ricadute che queste attività hanno per l'economia locale;
   sembra che siano e rilevabili e in atto gravi inadempienze e violazioni alle norme di diritto dell'Unione europea, in particolare riguardo all'assenza completa di iniziative e interventi ai sensi della Direttiva 2008/105/CE, come recepita in Italia dal decreto legislativa n. 219 del 2010. Tale Direttiva sottolinea infatti espressamente la gravità del problema dell'accumulo delle sostanze pericolose prioritarie, (tra cui il mercurio negli ecosistemi e la perdita di habitat e di biodiversità, animale e vegetale), per cui ha definito standard di qualità ambientale che per sedimenti e biota della Laguna di Grado e Marano sono generalmente superati per valori significativi;
   deve essere verificato il rispetto dei principi della politica comunitaria nell'interesse della sussistenza delle garanzie ambientali e sanitarie dell'ambiente acquatico per le comunità locali di Grado e Marano e anche per gli altri fruitori;
   sembra che vi siano dei ritardi della regione Friuli Venezia Giulia per ottenere il completamento e l'approvazione dei Piani di Tutela delle Acque del Friuli Venezia Giulia e del piano di gestione della Laguna di Grado e Marano;
   la mancata attivazione degli interventi di trattamento dei sedimenti lagunari inquinati e la mancata rimozione dei vincoli all'uso legittimo di ampia parte dell'area lagunare hanno comportato danni economici alle comunità locali di Grado e Marano lagunare;
   anche la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, nella Relazione sulle bonifiche dei siti contaminati in Italia, non ha fatto mancare i suoi rilievi sulla forte contaminazione industriale dell'ambiente acquatico di Grado e di Marano –:
   se, con riferimento al mancato adeguamento alle disposizioni dell'Unione europea in tema di gestione dei siti di interesse comunitario e delle zone di protezione speciale, il Governo intenda intervenire ed in che modo, anche al fine di evitare l'apertura di procedure d'infrazione da parte dell'Unione europea;
   se, con riguardo alle operazioni di dragaggio, proprio per la rilevanza delle operazioni prodotte, non si siano verificati danni ambientale;
   se il Governo non intenda rivedere il decreto ministeriale del Ministro dell'ambiente del 2012 con il quale è stato riperimetrato il sito di bonifica di interesse nazionale di laguna di Grado e Marano.
(4-07403)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 21 marzo 2016
nell'allegato B della seduta n. 594
4-07403
presentata da
CAUSIN Andrea

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame relativa al sito di bonifica d'interesse nazionale della laguna di Grado e Marano, sulla base degli elementi acquisiti dagli enti territoriali competenti, si rappresenta quanto segue.
  In via di ordine generale, si fa presente che il 23 ottobre 2015 la Commissione europea, archiviando negativamente il pilot 4999/13/ENVI motivato dal ritardo con cui l'Italia stava procedendo alla designazione dei siti di importanza comunitaria (SIC) in zone speciali di conservazione (ZSC), ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della direttiva 92/43/CEE, ha inviato una lettera di messa in mora, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, con l'avvio della procedura d'infrazione 2015/2163.
  La designazione dei SIC in ZSC avviene secondo quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva Habitat e dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 2357 del 1997 e dall'articolo 2 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007.
  L'articolo 4, comma 4, della citata direttiva prevede che gli Stati membri designino i siti in zone speciali di conservazione, entro il termine massimo di 6 anni dalla pubblicazione ufficiale negli elenchi dei siti di importanza comunitaria da parte della Commissione, e su tali ZSC adottino le opportune misure di conservazione.
  In base al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 di recepimento della direttiva Habitat, la competenza della gestione della rete natura 2000 è in capo alle regioni e province autonome, cui spetta la definizione degli obiettivi di conservazione e l'individuazione, mediante proprio atto, delle misure di conservazione funzionali alla predisposizione del decreto ministeriale di designazione delle ZSC.
  In siti di interesse comunitario rilevati nel territorio italiano sono 2314 e, così come riportato nel sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (sezione natura-natura 2000-ZSC designate – http://www.minambiente.it/pagina/zsc-designate), il numero di zone speciali di conservazione ad oggi designate è di 522 mentre per 18 siti non sono ancora scaduti i termini di sei anni previsti dalla normativa.
  Si segnala, inoltre, che il 4 novembre 2015 ha avuto luogo presso la direzione generale per la protezione della natura e del mare, un incontro con tutti gli assessorati regionali competenti, durante il quale è stata sollecitata la definizione dell’iter di individuazione e di approvazione delle misure di conservazione dei SIC ancora da designare.
  Conseguentemente, le regioni hanno fornito un aggiornamento sullo stato di approvazione delle misure di conservazione, in base al quale è stata elaborata la risposta all'atto di messa in mora (inoltrata in data 18 dicembre 2015 alla Presidenza del Consiglio dei ministri e quindi trasmessa il 21 dicembre ai servizi della Commissione), ai sensi dell'articolo 258 del Tfue del 22 ottobre 2015, dal quale è possibile dedurre il seguente cronoprogramma: a) entro febbraio 2016 dovrebbero essere emanati i decreti per la designazione di 554 siti; b) entro giugno 2016 dovrebbero essere designati 562 siti; c) ulteriori 545 dovrebbero essere designati entro ottobre 2016; d) entro i primi mesi del 2017 dovrebbero essere designati altri 113 siti.
  Tuttavia, nell'ambito di una ulteriore riunione tenutasi il 20 gennaio 2016 per richiamare le regioni al rispetto di quanto concordato nella riunione di novembre, al fine di chiudete a breve termine la procedura di infrazione evitando così la condanna, talune di esse hanno evidenziato delle difficoltà nel mantenimento degli impegni presi.
  Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si è reso disponibile a facilitare le risoluzioni delle criticità evidenziate, al fine di velocizzare il processo di designazione.
  Ad ogni modo, dallo scorso novembre ad oggi, le regioni si sono adoperate al fine di rispettare gli impegni presi a novembre e rinnovati a gennaio, e sono addivenute alla approvazione delle misure di conservazione per un numero significativo di altri siti, permettendo al Ministero dell'ambiente la designazione di 119 zone speciali di conservazione, di cui 118 per la Sicilia e una in Lombardia.
  Si prevede, inoltre, la designazione di ulteriori 402 ZSC entro marzo 2016. Ovviamente resterà ferma la continua azione di impulso del Ministero dell'ambiente, volta al rispetto della rimanente parte del cronoprogramma.
  Con specifico riferimento al corretto adeguamento del sito alle disposizioni comunitarie, si segnala che, alla stregua delle direttive 92/43/CEE Habitat ed ex 79/409/CEE uccelli, il sito natura 2000 in argomento è classificato di tipologia C, quindi sia sito d'importanza umanitaria che zona di protezione speciale, SIC/ZPS IT3320037 «Laguna di Marano e Grado».
  Si specifica che lo stesso è stato designato quale zona speciale di conservazione (ZSC) con decreto ministeriale 21 ottobre 2013 recante «Designazione di 24 ZSC della regione biogeografica alpina e di 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (G.U. Serie Generale 8 novembre 2013, n. 262)»
  Le misure di conservazione, formulate ai sensi della direttiva 92/43/CEE «Habitat», sono state individuate mediante redazione del piano di gestione del SIC/ZPS IT3320037 «Laguna di Marano e Grado» del 2008, che tiene conto della presenza del sito di bonifica.

  Tale piano di gestione per la zona speciale di conservazione evidenzia la necessità di porre in atto nell'area «interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza di emergenza bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio», «in quanto area ad elevata pericolosità sanitaria ed ambientale a causa dell'elevata concentrazione di mercurio nei sedimenti, della neurotossicità di tale elemento anche a basse dosi se presente nella catena alimentare, della presenta in laguna di attività di ittiocoltura e molluschicoltura».
  In particolare al punto D, parte D 3.5 ASSE 5, «Rinaturazione delle aree di bonifica e contenimento degli impatti nelle aree contermini», sono previste specifiche misure relative, tra l'altro, al ripristino della flessibilità della conterminazione lagunare e all'ampliamento della presenza di zone umide perilagunari con funzioni di fitodepurazione.

  Per quanto riguarda le operazioni di dragaggio, al fine di definire le procedure di conferimento dei sedimenti movimentati, con intesa sottoscritta il 4 settembre 2012 tra il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sono state definite le modalità operative per la gestione dei fanghi di dragaggio.
  Al riguardo è prevista l'esclusione dal regime generale dei rifiuti, con conseguente ricollocazione all'interno del medesimo specchio d'acqua dal quale sono dragati, così come previsto dall'articolo 185, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora trattasi di fanghi non pericolosi e la ricollocazione non violi altre norme comunitarie. In alternativa, ove le caratteristiche dei fanghi non consentano tale soluzione, si deve ricorrere al rifacimento, sversamento a mare, conferimento in cassa di colmata o discarica, previo trattamento.
  In relazione agli interventi sinora effettuati, la regione ha confermato di avere sempre seguito il rigoroso procedimento autorizzandolo acquisendo tutte le prescritte e preventive autorizzazioni, con ciò agendo nel pieno rispetto del vigente sistema normativo e tecnico per la realizzazione dei lavori di dragaggio dei canali dell'area lagunare.
  Più specificatamente, l'Arpa Friuli Venezia Giulia ha provveduto all'accertamento della non pericolosità del sedimento dragato, della sua compatibilità con il sito di destinazione e del non peggioramento della qualità delle acque nel rispetto del pertinente piano di tutela quali irrinunciabili condizioni per l'allocazione degli stessi fanghi nell'ambito del medesimo specchio d'acqua.
  Nella consapevolezza della complessità e delicatezza della materia, comunque, al fine di scongiurare ogni possibile rischio di danno ambientale e alla salute, è preciso impegno del Ministero dell'ambiente monitorare, anche attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali competenti, la corretta gestione dei sedimenti dragati in relazione sia agli interventi già realizzati in laguna sia a quelli in programma di realizzazione.
  Per quanto concerne il piano regionale di tutela delle acque, si evidenzia che tale piano, nel quale sono confluiti gli studi sugli aspetti rilevanti ed influenzanti i corpi idrici all'interno della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, è stato approvato il 31 dicembre 2014.
  Con specifico riguardo alla questione della riperimetrazione del Sin di Grado e Marano, sollevata dall'interrogante, si rappresenta in primo luogo che la relativa istanza proposta dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia trova specifico fondamento nella relazione dell'Arpa Friuli Venezia Giulia allegata alla relativa delibera, che, valutando nel loro complesso i dati delle numerose e dettagliate caratterizzazioni effettuate negli anni, sia a terra che in laguna, di fiumi e canali, ha evidenziato come la situazione più grave ed estesa riguardasse lo stabilimento Caffaro di Tor Viscosa e le pertinenze dello stabilimento. Va peraltro evidenziato che non tutta la laguna era stata inserita all'interno del Sin ma solo la porzione centrale. L'evoluzione della normativa avvenuta negli anni ha permesso di utilizzare criteri più appropriati a stabilire l'effettivo stato di salute della laguna.
  L’iter istruttorio che ha portato all'emanazione del decreto di deperimetrazione dei Sin Laguna di Grado e Marano si è sviluppato, conformemente alla normativa vigente, secondo la scansione procedimentale di seguito esposta.
  I. In primo luogo deve essere evidenziato come il menzionato iter trovi il suo fondamento giuridico nell'articolo 36-bis del decreto legge n. 83 del 2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito ad opera della legge n. 134 del 2012, il cui comma 3 prevede che «su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli Enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale».
  II. L'atto di iniziativa regionale — necessario al fine di procedere alla riperimetrazione — è individuabile nella già citata deliberazione della giunta regionale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1737 dell'11 ottobre 2012, trasmessa con nota del 16 ottobre 2012, con protocollo n. 34026, ed acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 28248 del 18 ottobre 2012. Con tale deliberazione viene approvata la relazione concernente la riperimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale «Laguna di Grado e Marano» e si chiede di procedere alla riperimetrazione del sito medesimo ai sensi del citato articolo 36-bis, comma 3, del decreto legge 83 del 2012.
  III. Con nota del 18 ottobre 2012 con protocollo n. 34249, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 28243 del 18 ottobre 2012, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ad integrazione della nota di cui al punto precedente, trasmette la relazione concernente la «Riperimetrazione del sito di interesse nazionale (SIN) della Laguna di Marano Lagunare e Grado», l'allegato alla relazione dal titolo «Laguna di Marano e Grado caratterizzazione ambientale», una tavola con la perimetrazione attuale del sito «Laguna di Grado e Marano» come da decreto ministeriale del 24 febbraio 2003, nonché una tavola con la proposta di nuova perimetrazione del sito «Laguna di Grado e Marano».
  IV. Con la nota della direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 ottobre 2012 con protocollo n. 28838, inoltre, è stata convocata una conferenza di servizi per il giorno 31 ottobre 2012 avente all'ordine del giorno la deliberazione di giunta regionale n. 1737 dell'11 ottobre 2012 e relativi allegati finalizzati alla ridefinizione del perimetro del sito «Laguna di Marano e Grado», al fine di acquisire al riguardo il parere degli enti locali interessati sulla riperimetrazione. Sono stati invitati a partecipare alla conferenza di servizi del 31 ottobre 2012 la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la provincia di Gorizia, la provincia di Udine, il comune di Aquileia, il comune di Carlino, il comune Cervignano del Friuli, il comune di Grado, il comune di Marano Lagunare, il comune di Muzzana del Turgnano, il comune di San Giorgio di Nogaro, il comune di Terzo d'Aquileia ed il comune di Torviscosa.
  V. Nel corso della conferenza di servizi del 31 ottobre 2012 è stata acquisita la favorevole valutazione al nuovo perimetro del sito «Laguna di Grado e Marano», di cui alla deliberazione della giunta regionale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1737 dell'11 ottobre 2012. La conferenza di servizi del 31 ottobre 2012 ha altresì deliberato di: a) ritenere conclusa la procedura di acquisizione delle valutazioni degli enti locali ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012; b) assicurare che, successivamente all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente sulla ridefinizione del perimetro del sito «Laguna di Grado e Marano», la documentazione agli atti della direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche relativa alla porzione di sito da deperimetrare e, come tale, rientrante nella competenza regionale, nonché lo stato del relativo iter istruttorio, sarebbero stati trasmessi alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia; c) prendere atto della nuova perimetrazione del sito «Laguna di Grado e Marano» così come indicata nella tavola trasmessa dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rielaborata dall'ufficio cartografico della direzione generale tutela del territorio e delle risorse idriche su base ortografica ed allegata al verbale della conferenza di servizi del 31 ottobre 2012.
  VI. Con decreto del Ministro dell'ambiente n. 222/M del 12 dicembre 2012, infine, il sito d'interesse nazionale della Laguna di Grado e Marano è stato ridefinito. Il nuovo perimetro del Sin comprende le sole aree a terra di proprietà Caffaro (incluso i siti SPIN s.p.a. – Gruppo Bracco e Lavanderia Adriatica, interne allo stabilimento) ed i canali Banduzzi e Banduzzi nord limitrofi alle stesse.

  Ciò premesso, deve essere evidenziato che — come già anticipato più sopra – ai sensi della normativa vigente, ed in particolare dell'articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 83 del 2012, la eventuale nuova riperimetrazione del Sin in questione non può che avvenire a seguito di una iniziativa regionale. In virtù della disposizione appena menzionata, peraltro, «rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale».
  Ad ogni modo, questo dicastero continuerà a tenersi informato degli sviluppi inerenti i temi accennati attraverso i soggetti istituzionali competenti.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione delle acque

zona protetta

politica comunitaria dell'ambiente