ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07350

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 353 del 19/12/2014
Firmatari
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/12/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 19/12/2014
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 19/12/2014
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 19/12/2014
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 19/12/2014
SEGONI SAMUELE MOVIMENTO 5 STELLE 19/12/2014
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 19/12/2014
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 19/12/2014
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 19/12/2014
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 19/12/2014
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 19/12/2014
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 19/12/2014
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 19/12/2014
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 19/12/2014
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 19/12/2014
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 19/12/2014
NUTI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 19/12/2014
RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 19/12/2014
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 19/12/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 19/12/2014
Stato iter:
08/09/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 08/09/2015
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 15/01/2015

SOLLECITO IL 12/02/2015

SOLLECITO IL 25/03/2015

SOLLECITO IL 21/04/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 08/09/2015

CONCLUSO IL 08/09/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07350
presentato da
MANNINO Claudia
testo di
Venerdì 19 dicembre 2014, seduta n. 353

   MANNINO, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MICILLO, SEGONI, TERZONI, ZOLEZZI, CANCELLERI, DI BENEDETTO, DI VITA, D'UVA, GRILLO, LOREFICE, LUPO, MARZANA, NUTI, RIZZO e VILLAROSA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   con la direttiva n. 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) sono state introdotte diverse modifiche alle precedenti direttive in materia che dovevano essere recepite nei diversi ordinamenti nazionali entro il 7 gennaio 2013;
   l'Italia ha recepito detta direttiva – ben oltre la scadenza prefissata – dapprima con l'approvazione dei principi e dei criteri direttivi specifici per il recepimento, con l'articolo 3 della legge n. 96 del 6 agosto 2013 e con la successiva adozione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, entrato in vigore l'11 aprile 2014;
   con il decreto legislativo n. 46 del 2014, tra le altre cose, è stato sostanzialmente riscritto il titolo III della parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 che disciplina l'autorizzazione integrata ambientale;
   alcune delle novità più rilevanti introdotte dal decreto legislativo n. 46 del 2014 tengono conto della necessità di aumentare gli strumenti idonei a valutare complessivamente l'incidenza degli impatti che le installazioni, nelle quali si svolgono una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 hanno rispetto al sito nel quale sono localizzate;
   a questo scopo, è stato aggiornato l'elenco della documentazione che il gestore deve produrre al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, includendo la cosiddetta relazione di riferimento che, stando alla definizione stabilita dal novellato articolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006, contiene informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, grazie alle quali è possibile effettuare una comparazione dello stato del sito prima dell'avvio dell'attività, durante l'esercizio e al momento della cessazione della stessa attività;
   al fine di assicurare quanto riportato nel punto precedente, in base all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006, il gestore ha l'obbligo di trasmettere all'autorità competente – per la validazione – la relazione di riferimento prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente, quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose;
   con la medesima finalità, l'autorità competente, al momento della cessazione dell'attività, deve valutare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione obbligando, se necessario, il gestore a rimediare all'eventuale inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee indotte dalle stesse sostanze pericolose;
   a questo scopo, è stato introdotto l'obbligo – non previsto dalla disciplina previgente seppure ammesso, come facoltà, dalla giurisprudenza amministrativa – di prestare una garanzia fideiussoria in relazione all'obbligo di adottare le misure necessarie a porre rimedio all'inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose, rispetto allo stato nel quale si trovavano il suolo e le acque sotterranee constatato nella cosiddetta relazione di riferimento;
   altre significative modifiche del decreto legislativo n. 152 del 2006, riguardano la durata della stessa autorizzazione integrata ambientale, che è sfata raddoppiata portandola a 10 anni, e la disciplina del riesame e del rinnovo della stessa autorizzazione;
   in base alla nuova disciplina del riesame, definita dall'articolo 29-octies, l'autorità competente procede al riesame periodico dell'autorizzazione, confermando o aggiornamento le condizioni per l'esercizio dell'attività;
   l'articolo 29-octies distingue il riesame ordinario, da svolgersi entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni relative alle BAT riferite all'attività principale dell'installazione ovvero a dieci anni dal rilascio dell'autorizzazione o dall'ultimo riesame effettuato, e quello che viene disposto dall'autorità competente, in tutti i casi nei quali si verifica una delle situazione elencate nel comma 4 dello stesso articolo;
   con riferimento al riesame dell'autorizzazione, viene stabilito che il procedimento venga svolto con le stesse modalità previste per il rilascio dell'autorizzazione, fatta salva una semplificazione degli oneri a carico dell'autorità competente, in fatto di pubblicità e informazione;
   con il decreto legislativo n. 46 del 2014 è stata altresì rivista la materia dei controlli stabilendo – con la riscrittura del comma 6 e l'aggiunta dei commi 6-bis dell'articolo 29-sexies – che la frequenza e la metodologia dei controlli ordinari sono definiti nella parte prescrittiva dell'autorizzazione, in funzione del tipo di installazione, della specifica attività svolta e delle matrici ambientali interessate, che la stessa autorizzazione debba prevedere controlli ordinari specifici con frequenze prestabilite dalla legge, fatta salva la possibilità che si rendano necessarie modalità e frequenze di controllo diverse;
   in base al comma 6-ter del citato articolo 29-sexies, è stato altresì stabilito che nell'ambito dei controlli debba essere prevista un'attività ispettiva presso le installazioni – con oneri a carico del gestore da parte dell'autorità di controllo che preveda l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate, e che dette visite sono inserite in un piano di ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato dalla regione, che contiene: a) analisi generale dei problemi pertinenti; b) l'identificazione dell'area geografica coperta dal piano di ispezione: c) le procedure per la programmazione delle ispezioni ordinarie e di quelle straordinarie, da effettuarsi in caso di denunce, di gravi incidenti, di guasti e di infrazioni in materia ambientale;
   per quanto riguarda la cosiddette misure interdittive, con alcune modifiche all'articolo 29-decies, si è provveduto a:
    a) includere la chiusura dell'installazione «nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione»;
    b) modificare l'istituto della diffida, in base al quale, ora, al gestore dell'installazione non viene assegnato soltanto il termine entro il quale eliminare le inosservanze, ma anche un termine entro il quale devono essere applicate «tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità»;
    c) prevedere la sospensione dell'attività nel caso in cui si verifichino situazioni o si reiterino violazioni più di due volte l'anno;
   le modifiche contenute nel decreto legislativo n. 46 del 2014, sono funzionali a un rafforzamento dei momenti di controllo del rispetto delle condizioni contenute nell'atto autorizzativo durante il funzionamento dell'installazione autorizzata, nonché degli strumenti attraverso i quali assicurare la conservazione delle condizioni nelle quali si trovano le matrici ambientali al momento dell'inizio dell'attività ovvero, in caso di compromissione, il loro ripristino;
   è indispensabile che la nuova normativa trovi immediata e piena applicazione anche e soprattutto rispetto ad installazioni in esercizio che operano sulla base di autorizzazioni integrate ambientali rilasciate in base alla normativa previgente;
   detta esigenza rischia di essere contraddetta dalle linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, fornite dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 27 ottobre 2014;
   in base a quanto riportato nelle linee di indirizzo, e in particolare nelle lettere b) e c) del punto 3, Applicazione dell'istituto del rinnovo periodico, alle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale viene data l'indicazione di convertire in procedimenti di riesame i procedimenti di rinnovo periodico avviati dopo il 7 gennaio 2013 ed in corso, e di archiviarli – su richiesta del gestore – ad esito dello scambio delle informazioni descritte alla successiva lettera d);
   in base a quanto riportato alla lettera d) del medesimo punto 3, le nuove scadenze di legge, così come modificate dal decreto legislativo n. 46 del 2014, trovano applicazione alle autorizzazione integrate ambientali in vigore alla data dell'11 aprile 2014;
   in merito a ciò, nelle linee di indirizzo, ci si limita a segnalare l'opportunità che la ridefinizione della scadenza – rectius la proroga – «sia resa evidente da un carteggio tra gestore e autorità competente, anche in forma di lettera circolare, che confermi l'applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle AIA vigenti, facendo salva la facoltà per l'autorità competente di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo», precisando che lo stesso carteggio debba chiarire le modalità di gestione della proroga e l'applicazione delle garanzie fideiussorie previste dalla nuova normativa;
   al successivo punto 4) delle linee di indirizzo, per quel che concerne le modalità di gestione dei procedimenti in corso, alle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale viene data l'indicazione di adeguare i procedimenti avviati dal 7 gennaio 2013 al 10 aprile 2014 alle nuove procedure, facendo salvi gli esiti conseguiti allo stato degli atti;
   in merito alla richiesta di presentazione della relazione di riferimento, nello stesso documento con le linee di indirizzo, è stato precisato, altresì, che la richiesta, da parte dell'amministrazione competente – eventualmente nella forma di avvio del riesame – viene indirizzata a tutti i gestori di installazione dotate di AIA o con procedimenti di AIA in corso, per le quali non si sia già provveduto a validare una relazione di riferimento, e che la validazione della relazione può essere effettuata dall'autorità competente con tempi indipendenti da quelli connessi al rilascio dell'autorizzazione e anche prima del primo aggiornamento dell'AIA effettuato in attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 42 del 2014;
   con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 novembre 2014, sono state definite le modalità per la redazione della relazione di riferimento stabilendo – all'articolo 4 – i termini entro i quali i gestori in possesso di autorizzazione statale al momento dell'entrata in vigore del medesimo decreto sono tenuti a presentare la relazione di riferimento ovvero ad effettuare la procedura prevista per accertare la sussistenza dell'obbligo di presentazione della medesima relazione –:
   se intenda procedere a una integrazione delle linee di indirizzo, in modo da precisare che all'interno dei procedimenti di rinnovo periodico avviati dal 7 gennaio 2013 al 10 aprile 2014 – per i quali va previsto l'adeguamento alle nuove procedure, e non l'archiviazione come definito dal punto 3) lettera c) – vadano compresi anche quelli rispetto ai quali, durante l'arco temporale sopracitato, il gestore dell'installazione abbia provveduto a inoltrare all'amministrazione competente la domanda di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ex articolo 29-octies, comma 1, del testo previgente del decreto legislativo n. 152 del 2006, ancorché l'amministrazione competente abbia provveduto a dare formale avvio al procedimento soltanto in una data successiva al 10 aprile 2014;
   se, con un eventuale aggiornamento delle linee di indirizzo, intenda precisare che:
    a) all'interno dei procedimenti di rinnovo periodico avviati dopo il 7 gennaio 2013 ed in corso, da convertire in procedimenti di riesame con le modalità previste dalla nuova normativa – e non da archiviare vadano compresi i procedimenti di rinnovo periodico riferiti ad autorizzazioni con scadenza successiva al 10 aprile, per i quali — in base al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 novembre 2014 – il gestore è comunque tenuto a presentare la relazione di riferimento entro i prossimi 12 mesi;
    b) l'eventuale archiviazione dei procedimenti di rinnovo periodico, avviati dopo il 7 gennaio 2013 ed in corso, debba essere preceduta da un'apposita procedura — alla quale assicurare la piena partecipazione del pubblico — con la quale l'amministrazione competente verifica se sussistano ovvero escluda che si possono manifestare le condizioni elencate nell'articolo 29-octies, comma 4, in presenza delle quali è necessario procedere al riesame dell'autorizzazione;
   se intenda procedere a un'integrazione delle linee di indirizzo, in modo da sottrarre alla piena discrezionalità delle amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale la definizione e la gestione delle procedure descritte nel punto 3 lettera b), c) e d) delle stesse linee di indirizzo, e in particolare i seguenti aspetti:
    a) la tempistica, le modalità per la presentazione dell'istanza con la quale il gestore richiede l'archiviazione di procedimenti di rinnovo periodico dell'autorizzazione integrata ambientale avviati dopo il 7 gennaio 2013, in corso e riferiti ad autorizzazioni con scadenza successiva al 10 aprile 2014, e la documentazione da allegare alla medesima istanza;
    b) la tempistica, le modalità e i contenuti minimi del «carteggio tra gestore e autorità competente», di cui al punto 3, lettera d) delle linee di indirizzo, attraverso il quale procedere alla proroga delle scadenza delle autorizzazione integrate ambientali in vigore alla data dell'11 aprile 2014, con specifico riferimento alle modalità con le quali gestire la proroga delle stesse autorizzazioni sotto la vigenza delle nuovi disposizioni introdotte con il decreto legislativo n. 46 del 2014, in merito alla disciplina dei controlli e delle ispezioni, delle misure interdittive, delle garanzie fideiussorie prestate quale condizione dell'efficacia nonché all'indicazione della tempistica per il rispetto delle prescrizioni;
    c) l'individuazione dei casi nei quali all'applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle autorizzazioni integrate ambientali — con la conseguente proroga dell'efficacia dei termini di efficacia – debba essere necessariamente associato il riesame, ad iniziativa dell'autorità competente, della stessa autorizzazione;
   se gli obblighi e i termini concernenti la relazione di riferimento — fissati con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 novembre 2014 richiamato nelle premesse — trovino automatica e immediata applicazione anche rispetto ai gestori in possesso di autorizzazione integrata rilasciata dalle regioni ovvero debbano essere recepiti con appositi atti di competenza regionale. (4-07350)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 8 settembre 2015
nell'allegato B della seduta n. 477
4-07350
presentata da
MANNINO Claudia

  Risposta. — In relazione a quanto segnalato dagli interroganti con l'interrogazione in esame, si può osservare sinteticamente quanto segue.
  Per prima cosa, la precisazione relativa ai procedimenti in fase di avvio al 10 aprile 2014 può essere opportuna, ma il relativo impatto è verosimilmente minimale.
  La presentazione della relazione di riferimento e la relativa validazione, poi, costituiscono un elemento del tutto autonomo rispetto al rilascio e all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia). Tale elemento, di fatti, non incide sulle condizioni di esercizio, ma solo su cosa accade dopo la completa dismissione.
  Parimenti la sussistenza di elementi di criticità ambientale tali da rendere necessario l'avvio di un riesame è del tutto indipendente dall'obbligo di riesame periodico (già di rinnovo). Pertanto le precisazioni richieste al secondo punto dei quesiti formulati con l'interrogazione, non appaiono condivisibili.
  Riguardo i criteri direttivi con cui effettuare le valutazioni tecniche nei singoli casi, la circolare non appare uno strumento adeguato, poiché in merito la competenza è stata assegnata dalla legge alle singole autorità competenti e queste (nell'ambito del coordinamento ex articolo 29-quinquies, del decreto legislativo 152 del 2006) non hanno a riguardo concordato una linea d'azione comune.
  Riguardo, infine, i tempi per la presentazione delle relazioni di riferimento da parte di installazioni ad Aia regionale pare sia abbastanza chiaro che le decisioni spettano alle singole autorità competenti, e che a riguardo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può solo indicare ad esempio come gestisce i procedimenti di sua competenza. Peraltro a riguardo in sede di Coordinamento si è giunti ad una posizione condivisa da parte di tutte le Regioni, che potrà essere oggetto di una prossima linea di indirizzo ministeriale.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lotta contro l'inquinamento

inquinamento del suolo

prevenzione dell'inquinamento