ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07343

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 352 del 18/12/2014
Firmatari
Primo firmatario: CIRIELLI EDMONDO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 18/12/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 18/12/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07343
presentato da
CIRIELLI Edmondo
testo di
Giovedì 18 dicembre 2014, seduta n. 352

   CIRIELLI. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   il comune di Agropoli (Salerno), ai fini del rilevamento dei limiti di velocità, installava un dispositivo prodotto dalla società KRIA Srl tra gli svincoli Agropoli Nord e Agropoli Sud della strada provinciale 430 variante, della strada statale 18;
   come si legge nella determina del responsabile area dei servizi di vigilanza n. 16 del 1o aprile 2014 tale sistema, e le collegate attività di gestione dei verbali di contravvenzione al Codice della strada, quali il relativo recupero dei crediti e finanche il servizio di rilevazione della velocità, veniva fornito dal raggruppamento temporaneo d'imprese tra Consorzio GIVES e AREARISCOSSIONI spa sulla scorta di un rinnovo per cinque anni del contratto di Rep. 892 del 20 maggio 2009;
   suddetto rinnovo veniva motivato, da un lato, con la necessità che, non essendo stato mai attivato il servizio di rilevazione della velocità ed avendo la RTI aggiudicataria fatturato meno del 50 per cento di quanto preventivato a causa di detto inconveniente, l'amministrazione comunale preferiva «evitare il protrarsi di un defatigante e costoso contenzioso che potrebbe concludersi con un notevole danno per l'erario», dall'altro lato, che «il bando di gara prescriveva all'articolo 3 che il servizio avrebbe avuto durata di 5 (cinque) anni e poteva essere rinnovato, d'intesa tra le parti, per successivi anni cinque massimi, previa verifica, da parte dell'ente, dell'esistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse»;
   in particolare, il contratto disciplinava le attività a svolgersi in capo al RTI aggiudicatario e stabiliva, quale corrispettivo dei servizi erogati, la percentuale «del 30,10 per cento delle somme incassate dalla stazione appaltante a titolo di pagamento delle sanzioni per violazioni elevate per infrazioni al C.d.S.»;
   nella forma e nella sostanza, pertanto, le condizioni di gara prevedevano un ricavo corrispettivo «per i servizi resi dall'aggiudicatario» percentualizzato in base alle somme effettivamente incassate come conseguenza delle attività sanzionatorie espletate;
   il rinnovato rapporto contrattuale modificava le modalità di quantificazione dei corrispettivi dovuti per l'erogazione dei servizi perché il parametro previsto per il corrispettivo in sede di gara, ossia la percentualizzazione sugli incassi effettivamente conseguiti, non rispondeva alle prescrizioni indicate dalla circolare del Ministro dell'interno prot. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009;
   l'attività, così come disciplinata, alla data odierna, avrebbe prodotto circa 48.000 verbali di contestazioni con un incasso preventivato per il comune di Agropoli pari a circa 7.000.000,00 di euro e un corrispettivo per la RTI aggiudicataria pari ad euro 1.600.000,00 circa;
   sia la normativa di riferimento (articolo 23, legge 62 del 2005) sia la consolidata giurisprudenza in materia (AVCP, Consiglio di Stato) vietano il rinnovo dei contratti;
   il contratto di cui trattasi, inoltre, veniva rinnovato senza una preliminare ricognizione consiliare delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse e senza una preventiva valutazione dell'impatto e dell'efficacia dell'uso dell’autovelox sulla circolazione stradale, con atto monocratico del dirigente, in violazione anche dell'articolo 42 comma 2°, lettera i), decreto legislativo 267 del 2000 e successive modificazioni integrazioni che demanda al consiglio comunale la competenza «per l'impegno delle spese che si riferiscono agli esercizi successivi»;
   il rinnovo contrattuale veniva disposto addirittura con rinegoziazione delle condizioni economiche, a favore del consorzio GIVES già coinvolto in procedimenti penali avviati, e in corso di svolgimento, dalla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere;
   come se ciò non bastasse, nel 2013 terminava in maniera burrascosa il rapporto tra il medesimo consorzio e il comune di Bisceglie, che sceglieva di risolvere in maniera unilaterale un analogo contratto di appalto per «gravi inadempienze contrattuali»;
   non è chiaro se, effettivamente, la prefettura di Salerno e la provincia di Salerno, quale ente proprietario della strada provinciale 430, abbiano mai autorizzato l'installazione del sistema di rilevazione della velocità di cui trattasi;
   l'apparecchiatura utilizzata non è opportunamente segnalata (manca l'illuminazione notturna), è posta ad una distanza di oltre due chilometri dal punto di presenza del sistema di rilevazione e ha una taratura di regolare funzionalità fino a 32o C massimi in una zona, come quella dell'installazione, che nel periodo estivo presenta una temperatura media pari a 35o C –:
   se risulti che la prefettura di Salerno abbia autorizzato, per quanto di sua competenza, l'installazione del sistema di rilevazione della velocità di cui si tratta nella premessa. (4-07343)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rete stradale

studio d'impatto

amministrazione locale