ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07259

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 348 del 11/12/2014
Firmatari
Primo firmatario: LATRONICO COSIMO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 11/12/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 11/12/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 11/12/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 05/02/2015
Stato iter:
05/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/02/2015
VICARI SIMONA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 05/02/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 05/02/2015

CONCLUSO IL 05/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07259
presentato da
LATRONICO Cosimo
testo di
Giovedì 11 dicembre 2014, seduta n. 348

  LATRONICO e PALESE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   i mezzi d'informazione riportano, a cadenza sempre più frequente, notizie di gravi sinistri occorsi a piloti (e/o a loro accompagnatori e/o a trasportati) dei cosiddetti aerei ultraleggeri (detti anche U.L.M.), nell'ambito della pratica del volo da diporto o sportivo; dall'esito di una ricerca curata dal Centro studi «Aerohabitat» del 18 aprile 2012, risulta che, solo dall'anno 2003 all'anno 2011, sono stati ben 197 gli incidenti mortali che hanno interessato chi pratica la predetta disciplina;
   da ultimo, in data 26 novembre 2014, un ennesimo grave incidente mortale ha visto coinvolto un ultraleggero, sconvolgendo l'abitato di Cirò Marina (KR), dove un velivolo da diporto è precipitato sul tetto di un ristorante, causando la morte sul colpo del pilota e il ferimento grave del trasportato;
   la disciplina del volo da diporto, attività in grande espansione, è attualmente regolata dalla legge n. 106 del 25 marzo 1985 (intitolata «Disciplina del volo da diporto o sportivo») e dal regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133, il quale ha recentemente sostituito il precedente regolamento del 1988;
   il predetto regolamento, pur approvato solo nel 2010, pur contenendo un intero Capo (Capo V, articoli 20-22) dedicato alla «Assicurazione», della quale è confermata l'obbligatorietà «per la responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie ed a seguito di urto o collisione in volo» (articolo 20), nulla prevede per i casi tutt'altro che remoti in cui l'assicuratore del pilota – danneggiante fallisca o venga posto in liquidazione coatta amministrativa;
   per casi analoghi, che vedono coinvolti soggetti impegnati nell'esercizio di attività parimenti «pericolose», ma ugualmente – si aggiunge – meritevoli di tutela e necessitanti di essere idoneamente regolamentate, come la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e la caccia, la legge offre, invece, un'apposita tutela per il danneggiato: infatti, il codice delle assicurazioni private decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 prevede che, nel caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore del danneggiante, i danni siano liquidati da parte di un apposito fondo: il «Fondo di garanzia per le vittime della strada» oppure il «Fondo di garanzia per le vittime della caccia» a seconda dei casi;
   non sussiste alcuna motivazione ragionevole per la quale chi riporta danni durante l'esercizio del volo da diporto non debba ricevere medesima tutela, attesi anche i molteplici profili di analogia tra la circolazione stradale, la circolazione dei natanti e la caccia, da una parte e il volo da diporto, dall'altra parte;
   trattasi di attività per le quali è prevista l'assicurazione obbligatoria da parte dell'esercente, nonché azione giudiziale diretta da parte del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile;
   un'interpretazione costituzionalmente orientata (rispettosa, quindi, del principio del diritto di uguaglianza tra i cittadini, del principio del diritto di difesa e del principio del diritto alla salute) del codice delle assicurazioni private, il quale, peraltro, ha mito l'indiscutibile pregio di condensare in un unico testo normativo il variegato sistema assicurativo, imporrebbe un'estensione della tutela di cui al summenzionato fondo per le vittime della circolazione dei veicoli a motore e dei natanti anche a chi esercita il volo da diporto (si tratta della cosiddetta aviazione minore; i sinistri il più delle volte si verificano a terra, durante le fasi di decollo o di atterraggio; l'impatto sui terzi può essere molto drammatico come nel caso di un investimento stradale: si veda il recente già citato caso di Cirò Marina); e ciò attraverso un'applicazione estensiva o analogica delle norme del codice delle assicurazioni private (articoli 302-304), oppure attraverso un intervento normativo ad hoc, che sani tale grave lacuna; ad esempio, istituendo un fondo ad hoc (tenuto conto che attualmente i fondi presso la Consap sono almeno 5-6);
   bisogna infatti considerare i numerosi incidenti che rischiano di rimanere senza tutela per il danneggiato; gli interpellanti sono infatti a conoscenza di casi in cui, anche dopo l'esito vittorioso di una causa in giudizio, conclusasi con il riconoscimento di un certo danno, non vi è stata, proprio per mancanza di una normativa chiara, la possibilità di ottenere un effettivo risarcimento;
   a fronte della gravità dei casi privi di tutela, il rimedio appare agevole e di rapida applicazione, essendo sufficiente estendere a tali casi una tutela già esistente e prevista dalla legge in casi analoghi –:
   quali siano gli orientamenti del Governo per ovviare alla predetta lacuna normativa, la quale si traduce in veri e propri casi di denegata giustizia nei casi segnalati in premessa;
   se intendano adottare opportune iniziative in merito, anche proponendo interventi sul codice delle assicurazioni private, ricomprendendo nella tutela anche le fattispecie «scoperte» denunciate in, premessa, o comunque chiarendo e specificando che nella sfera di applicazione del fondo di garanzia per le vittime della circolazione stradale e dei natanti rientra anche il risarcimento dei danni alle vittime del volo da diporto o sportivo, nel caso in cui l'assicurazione del danneggiante fallisca o venga posta in liquidazione coatta amministrativa, fino all'ipotesi di istituire un apposito fondo;
   se, con riferimento ai casi già verificatisi, intenda assumere iniziative ad hoc, ove ne ricorrano i presupposti di fatto e di diritto, per garantire ai terzi danneggiati in incidenti provocati da velivoli da diporto il giusto risarcimento. (4-07259)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 5 febbraio 2015
nell'allegato B della seduta n. 372
4-07259
presentata da
LATRONICO Cosimo

  Risposta. — Con riferimento a quanto evidenziato nell'interrogazione in esame, si rileva quanto segue.
  Innanzi tutto preme far presente che la disciplina del Fondo di garanzia per le vittime della strada, prevista dal Codice delle assicurazioni private nonché dal regolamento ministeriale n. 133 del 2010, prevede a carico delle imprese autorizzate a all'esercizio della Rca un contributo, fissato annualmente con decreto Ministero dello sviluppo economico e pari al 2,50 per cento, per il 2014, dei premi incassati nell'esercizio di riferimento, a copertura delle disponibilità del fondo stesso e destinato ad indennizzare i danneggiati in tutti i casi previsti dalla legge (ipotesi di mancata copertura assicurativa, ovvero di messa in liquidazione coatta amministrativa delle imprese contraenti).
  Ciò premesso, l'estrema diffusione e la più ampia contribuzione a carico del settore assicurativo, indirettamente assicurata dall'esistenza dell'obbligo a contrarre per le imprese che operano nel ramo Rc auto, oltre agli ulteriori introiti previsti per legge, garantisce al sistema una sostenibilità complessiva in grado di far fronte, nel tempo, alle richieste di indennizzo avanzate dai danneggiati nei casi previsti dalla legge.
  Il sistema del fondo di garanzia per le vittime della strada così costituito, risponde tra l'altro all'esigenza di tutelare i rischi diffusi (danni recati a terzi) in relazione all'esercizio non già di attività sportive, ma di una libertà fondamentale quale quella della mobilità dei cittadini.
  Inoltre, rispetto al settore del volo da diporto è caratterizzato da aspetti sociali, tecnico assicurativi, di impatto economico, diffusione, caratteristiche del rischio, utenza, tipologia e fini, completamente diversi.
  Quanto alle specifiche richieste avanzate nell'interrogazione
de qua, pur ritenendo utile ogni necessario approfondimento funzionale alla previsione della più ampia tutela dei danneggiati in tutti i casi in cui è previsto un obbligo assicurativo (sebbene in questo specifico caso non risulti bilaterale, non essendo disposto nella normativa citata un obbligo a contrarre a carico delle imprese), la previsione di sistemi di contribuzione a carico delle società di assicurazioni che coprono la rc prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2010, senza ulteriori verifiche e valutazioni di impatto e sostenibilità potrebbe, da una parte, presentare vincoli di contribuzione non sostenibili (a fronte di un più basso volume dei premi) e, dall'altra, non garantire la reale ed effettiva copertura delle esigenze di indennizzo. Ciò, infatti, comporterebbe squilibri finanziari e difficoltà operative, sia in assenza del ricordato obbligo a contrarre per le imprese, sia in considerazione dell'esiguo numero di imprese che coprono tale evenienza, giustificato anche dalla particolare natura dell'attività in questione che, nella sostanza, non risponde alle condizioni di massima diffusione sul territorio esistenti per la guida dei veicoli.
  Tutto quanto considerato, sebbene la presenza dei fondi di garanzia ad oggi esistenti, volti alla copertura dei risarcimenti nei casi di liquidazioni coatte amministrative, risponda a condivise esigenze di tutela sociale, ovvero di diffusione del fenomeno (per le vittime della strada) o di rilevanza anche storica dei beni tutelati (vittime della caccia), si ritiene di poter valutare, con l'Istituto di vigilanza, con il sistema assicurativo e la Concessionaria di servizi assicurativi (Consap), l'esistenza di condizioni in grado di favorire, anche nei casi citati e con ulteriori strumenti, la richiesta tutela per i danneggiati in questo specifico settore.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economicoSimona Vicari.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

assicurazione privata

incidente di trasporto

fallimento