ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07151

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 345 del 04/12/2014
Firmatari
Primo firmatario: LOREFICE MARIALUCIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/12/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 04/12/2014
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 04/12/2014
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 04/12/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 04/12/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07151
presentato da
LOREFICE Marialucia
testo di
Giovedì 4 dicembre 2014, seduta n. 345

   LOREFICE, SILVIA GIORDANO, BARONI e DALL'OSSO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   con decreto 5 novembre 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 21 novembre 2014 – 4a serie speciale – concorsi, è stato bandito il concorso, per esami, a 340 posti di magistrato ordinario;
   tra i requisiti per l'ammissione al concorso elencati nell'articolo 2 del bando, al punto 11 si legge che possono parteciparvi anche «laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata almeno quadriennale e che hanno concluso positivamente lo stage presso gli uffici giudiziari o hanno svolto il tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato»;
   la disposizione di cui sopra è stata introdotta dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114;
   si tratta di una novità riservata ai soli laureati di età inferiore ai 30 anni e che abbiano conseguito un voto di laurea pari o superiore a 105 ovvero una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;
   la norma introduce la possibilità che i laureati in possesso di particolari requisiti, previsti dalla legge, e che abbiano svolto per 18 mesi uno stage formativo presso gli uffici giudiziari o la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato possano accedere, per ciò solo e senza necessità di frequentare una Scuola di specializzazione, al concorso;
   ad una prima sommaria lettura la ratio della disposizione sembrerebbe essere quella di agevolare gli studenti più meritevoli, garantendo loro una via di accesso al concorso meno onerosa rispetto a quella ordinaria;
   tuttavia la norma, come fatto notare dal direttore dell'autorevole rivista giuridica leggioggi.it, avvocato Carmelo Giurdanella, non è esente da critiche e lascia residuare molti dubbi in ordine alla disparità di trattamento che la stessa crea in relazione agli aspiranti candidati cui, pur in possesso degli stessi requisiti di merito richiesti dalla legge, viene negato l'accesso al concorso per il solo fatto di aver svolto il periodo di pratica forense presso uno studio legale privato o presso avvocatura pubblica diversa dall'avvocatura dello Stato;
   una simile disparità di trattamento configura a giudizio degli interroganti manifesti e fondati profili di illegittimità costituzionale della norma in relazione agli articoli 2 e 3 della Costituzione, dal momento che porrebbe in essere una violazione irragionevole del principio di uguaglianza, il quale vieta di trattare in maniera diversa situazioni analoghe: non sembra, infatti, che intercorra una differenza tale, tra i due tipi di pratica, da giustificare l'introduzione di un tale discrimine;
   la Corte costituzionale ha già dichiarato, con sentenza n. 296 del 2010, l'illegittimità di una previsione che «attribuisce rilievo decisivo ad un requisito di ordine meramente formale (era l'iscrizione all'albo forense) del quale non si comprende l'idoneità a rivelare il possesso, in capo all'aspirante magistrato, di una maggiore attitudine all'esercizio della funzione giudiziaria rispetto agli altri aspiranti solo abilitati a svolgere la professione di avvocato» –:
   se non ritenga inopportuna l'introduzione di una simile discriminatoria differenza, meramente formale, tra uno studio professionale pubblico (l'avvocatura dello Stato) e tutti gli altri studi professionali, sia privati che pubblici e se non reputi necessario assumere iniziative per modificare la previsione normativa e, a cascata, il bando di concorso appena pubblicato, che esclude i praticanti provenienti da studi legali «privati» o da altri avvocature pubbliche diverse dall'avvocatura dello Stato. (4-07151)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

procedura penale

tirocinio professionale

insegnamento superiore