ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07117

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 343 del 02/12/2014
Firmatari
Primo firmatario: SCOTTO ARTURO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 02/12/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FERRARA FRANCESCO DETTO CICCIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/12/2014
RICCIATTI LARA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/12/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 02/12/2014
Stato iter:
05/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/02/2015
DE VINCENTI CLAUDIO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 05/02/2015

CONCLUSO IL 05/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07117
presentato da
SCOTTO Arturo
testo di
Martedì 2 dicembre 2014, seduta n. 343

   SCOTTO, RICCIATTI e FERRARA. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   fin dagli anni sessanta in Italia la consegna dell'energia elettrica è stata effettuata in regime di monopolio pubblico. La distribuzione dell'energia era, infatti, gestita solo da Enel cui il consumatore faceva riferimento per qualsiasi ambito riguardasse il servizio di erogazione di energia elettrica (contratti di fornitura, servizi commerciali, ecc.). Negli anni novanta è avvenuta una progressiva liberalizzazione del mercato a più gestori, con il decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, noto come decreto Bersani, e il successivo decreto-legge n. 73 del 2007, basati entrambi sulle direttive del Parlamento dell'Unione europea sull'argomento (direttiva UE 96/92/CE). Dal 1o luglio 2007 la posizione dell'Italia al riguardo si è allineata al resto dell'Unione europea, completando la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, a sostituzione del sistema di monopolio. Da allora molteplici aziende, sia private che municipalizzate, producono energia in maniera autonoma o la acquistano da produttori e trasportatori, per poter erogare il servizio all'utente finale;
   nel mercato libero dell'energia, esiste un regime di concorrenza tra gli operatori regolato da obblighi a tutela del consumatore stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), che dovrebbe garantire una maggiore efficienza del mercato e assicurare al consumatore finale libertà di scelta tra una pluralità di fornitori;
   acquisto, vendita, produzione e importazione dell'energia elettrica sono resi liberi grazie ai cambiamenti legislativi che si sono susseguiti in questi anni. Il servizio di trasporto e distribuzione dell'elettricità, invece, resa in gestione a società (regolate da tariffe fissate dall'Autorità AEEG) dette soggetti concessionari, in regime detto di monopolio naturale o di concessione, a causa della difficoltà tecnica ed onerosità della riproduzione delle infrastrutture idonee a tali attività;
   il consumatore finale, quindi, interagisce e corrisponde la retribuzione per il servizio completo direttamente ai fornitori, i quali si occupano di gestire tutto il processo di trasporto, distribuzione e fornitura di energia elettrica;
   ovviamente, le attività di distribuzione e trasporto non sono oggetto di negoziazione tra venditore e cliente, ma hanno tariffe stabilite per legge e uguali per tutti i fornitori, in quanto regolamentante dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
   la «contrattazione» tra fornitore e utente finale avviene per il prezzo di acquisto dell'energia, che varia a seconda del fornitore scelto e delle condizioni contrattuali che il consumatore stipula con esso;
   è, dunque, in questa parte del processo che è intervenuta la liberalizzazione del mercato, permettendo al fornitore di stabilire le proprie tariffe ed al cliente di poter scegliere l'offerta più adatta;
   in definitiva, il mercato libero in linea di principio, dovrebbe permette al consumatore domestico di poter scegliere il fornitore dal quale acquistare energia elettrica alle condizioni contrattuali più favorevoli e convenienti rispetto alle proprie esigenze, in maniera totalmente autonoma e consapevole;
   pur tuttavia, si deve rilevare che le tariffe del mercato libero, per quanto risulta agli interroganti, non sempre risultano convenienti nei confronti dei consumatori, perché non sempre la riduzione di spesa promessa in fase di contrattazione, successivamente, risulta in diminuzione. I risparmi massimi ottenibili rispetto al regime di maggior tutela, infatti, anziché aumentare, negli ultimi anni sono calati e, in media, chi è passato al mercato libero paga l'energia il 12,8 per cento di più di chi è rimasto o è tornato sotto la tutela dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
   una eccellente fotografia di tale situazione viene fornita da una ricerca presentata dalla Federconsumatori nei mesi scorsi. L'associazione, in particolare, ha comparato, per tre profili di consumo diversi – 1.800, 2.700 e 3.500 kWh annui – le offerte di 14 venditori diversi, usando il comparatore «Trova Offerte» dell'AEEG o, per le offerte non inserite sul portale dell'Autorità, consultando i siti dei venditori;
   si tratta questa di una indagine che Federconsumatori effettua con le stesse modalità da anni e i cui risultati parlano chiaro: specie per le offerte variabili le possibilità di risparmio offerte dal mercato libero sono diminuite significativamente;
   prendendo il profilo di consumo da 2700 kWh anni, si vede ad esempio che nel 2010 la tariffa del mercato libero più conveniente permetteva di risparmiare 47 euro l'anno, mentre in questa ultima rilevazione il risparmio si riduce poco meno di 18 euro. Ragionando in percentuali, per le offerte variabili il risparmio possibile è letteralmente dimezzato: dal 10,70 per cento del 2010 si è arrivati al 5,16 per cento rilevato a febbraio 2014;
   bisogna, poi, evidenziare, al netto di quanto rilevato da Federconsumatori, che secondo le 18 associazioni di consumatori che hanno dato vita al progetto «Energia: diritti a viva voce», dal settembre 2011, nei 31 sportelli creati sul territorio nazionale per ascoltare domande e lamentele degli utenti, e presso il numero verde attivato (800821212), sono arrivate 33.000 segnalazioni di cui il 54,61 per cento relative al mercato dell'energia elettrica, il 32,14 per cento quello del gas e il 13,25 per cento entrambi i settori. Di tutte le segnalazioni pervenute, poi, la stragrande maggioranza riguarda il mercato libero (68,15 per cento);
   a fronte di un aumento delle offerte e delle opportunità di scelta riservato ai consumatori aumentano disservizi, errori e truffe, dal momento che le segnalazioni più frequenti (45,53 per cento) riguardano i problemi di fatturazione, ovvero ritardi nell'invio delle bollette, consumi che non hanno alcun reale corrispettivo nella realtà, prezzi più alti di quelli concordati e conguagli astronomici;
   inoltre, secondo l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che ha destinato al progetto «Energia: diritti a viva voce» oltre 4 milioni di euro, ricavati dalle sanzioni comminate alle aziende che hanno violato i diritti del consumatore, il mercato libero è ancora foriero di una gran quantità di problemi a 7 anni dalla sua entrata in vigore perché si tratta di un mercato molto rigido, dove la metà dei costi in bolletta sono dovuti a costi fissi e tassazioni, quindi il margine su cui è possibile intervenire con offerte tariffarie diverse è ridotto;
   da ultimo, si segnala come anche in Parlamento giungano segnalazioni da parte di utenti che – passati dal mercato tutelato a quello libero – hanno evidenziato come i contratti vengano stipulati telefonicamente e registrati soltanto nella parte relativa alla conferma, ovvero la «prova» relativa alla conclusione del contratto, mentre non esiste prova della discussione, della presentazione, delle contestazioni, dei dubbi, delle domande, e di quanto, anche, in modo subdolo, in alcuni casi, i promotori promettono al cliente per convincerlo della convenienza della proposta;
   ne consegue il totale venir meno di qualsiasi possibilità per gli utenti finali di dimostrare le modalità attraverso le quali si è giunti alla conclusione di un contratto e se vi sia stata una asimmetria informativa tale da aver tratto in inganno quella che con tutta evidenza appare la parte più debole del rapporto contrattuale, ovverosia il consumatore –:
   quali iniziative, anche normative, si intendano assumere alla luce di quanto descritto in premessa;
   quali strumenti il Governo, per quanto di competenza e ferme restando le competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico, intenda utilizzare per impedire che i consumatori vengano tratti in inganno nel momento in cui valutano le offerte proposte per il passaggio al mercato libero dell'energia, così da permettere ai cittadini di poter scegliere il fornitore dal quale acquistare energia elettrica alle condizioni contrattuali più favorevoli e convenienti rispetto alle proprie esigenze, in maniera pienamente e totalmente autonoma e consapevole. (4-07117)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 5 febbraio 2015
nell'allegato B della seduta n. 372
4-07117
presentata da
SCOTTO Arturo

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame si rappresentano i seguenti elementi informativi.
  In base ad uno studio di Nomisma energia del maggio 2014, emerge che oggi un cliente elettrico residenziale su tre è sul mercato libero. La quota di clienti che risulta aver cambiato fornitore (
switching) è da stimarsi tra il 6 e l'11 per cento (a seconda che si tenga o meno conto dei passaggi tra società facenti parte dello stesso gruppo), risultato che testimonia l'esistenza di una effettiva competizione. Questi fattori, insieme con altri (presenza di tariffe tutelate e, conseguentemente, la quota di consumatori legati a tali tariffe), sono alla base di un indice di apertura del mercato retail dell'elettricità che porrebbe l'Italia in buona posizione in ambito europeo anche da questo punto di vista.
  Lo studio evidenzia, inoltre, come nella differenziazione delle offerte che si sta affermando nel nostro Paese, la maggior parte di esse include un'ampia gamma di servizi distinti dalle forniture vere e proprie (assicurazioni, energia da fonti rinnovabili, consulenza e prodotti per il risparmio energetico, assistenza guasti agli impianti domestici, programmi di raccolta punti, sconti e vantaggi presso
partner selezionati eccetera) il cui beneficio andrebbe ricompreso nella stima della convenienza dell'offerta stessa.
  Ciò premesso, come evidenziato nell'interrogazione, l'offerta è contendibile per quanto riguarda il servizio di vendita dell'energia e non anche per ciò che riguarda i cosiddetti «servizi di rete», trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, svolti in regime di concessione e regolati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito Autorità).
  Alla luce di quanto sopra, gli esercenti la vendita competono tra di loro rispetto al prezzo offerto per la sola componente energia, mentre i servizi di rete sono soggetti alla regolazione tariffaria dell'Autorità.
  Nelle bollette elettriche, oltre alla componente «energia» e alla componente «servizi di rete», sono presenti gli «oneri di sistema», che sono costi fissi che hanno un'elevata incidenza sul costo totale della bolletta. Naturalmente, quest'ultimi sono definiti dal regolatore e, al pari dei servizi di rete, non sono oggetto della negoziazione di mercato.
  Con riferimento all'affermazione secondo cui i prezzi del mercato libero sarebbero meno convenienti rispetto alla tariffa praticata in regime di «maggior tutela», si condivide quanto espresso nell'atto in questione, circa una ancora insufficiente leggibilità della proposta commerciale e di una difficoltà del cliente a scegliere l'offerta più conveniente per il proprio profilo di consumo.
  È anche stata evidenziata da varie ricerche la scarsa appetibilità delle offerte sul mercato libero soprattutto per le piccole e medie imprese, tale da far ritenere migliore in alcuni casi, la condizione «di maggior tutela».
  Il problema tuttavia non è il mercato liberalizzato, ma il livello insufficiente di chiarezza, informazione e consapevolezza di chi sceglie e di concorrenza dell'offerta. Nonostante molti strumenti messi in atto, rimangono ambiti certamente migliorabili su cui occorre agire con maggior decisione nei prossimi mesi, anche modificando in parte la struttura organizzativa attuale.
  Un esempio è dato dall'obbligatorietà delle tariffe biorarie a tutti i clienti domestici dal 1o gennaio 2012, nata per favorire i consumatori ma di fatto convenienti solo in pochi casi. L'evoluzione della domanda e dell'offerta e, in particolare, la crescente penetrazione della generazione da fonti rinnovabili, hanno rapidamente modificato i valori che i prezzi di mercato assumono nelle diverse ore della giornata rispetto all'andamento storicamente rilevato, determinando un forte avvicinamento dei prezzi medi delle suddette fasce.
  Alla luce delle sopradescritte mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei prezzi dell'energia elettrica, attraverso il decreto-legge n. 145 del 2013 (articolo 1, comma 1) è stata disposta la revisione dei criteri di definizione del prezzo di riferimento dell'energia elettrica per i clienti non riforniti sul mercato libero.
  Si è quindi in attesa che l'Autorità per l'energia dia puntuale attuazione alla legge, al fine di fornire ai clienti i corretti segnali di prezzo.
  Per quanto riguarda i comportamenti scorretti evidenziati dall'interrogante, infine, si deve ricordare che nei mesi scorsi è entrato in vigore il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, che ha recepito la direttiva europea sui diritti dei consumatori (83/2011/UE), integrando e modificando il Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005). Le nuove norme contengono già alcuni importanti elementi per il rafforzamento dei diritti dei consumatori e l'effettività della loro tutela per quel che riguarda i rapporti contrattuali relative alla fornitura di energia elettrica e tra questi:
   l'espressa previsione che (nuovo articolo 46 del Codice del consumo) «Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo si applicano, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore, inclusi i contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale.»;
   l'esplicita indicazione di dettaglio delle informazioni precontrattuali per il consumatore e diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali (cfr. nuovo articolo 49 del codice del consumo);
   dal punto di vista della tutela dei diritti sono state concentrate le competenze presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato relativamente all'intervento e all'irrogazione di sanzioni anche nei casi di settori regolati, consentendo sia l'ipotesi di sanzioni nel caso di alcune violazioni degli obblighi di informazione, sia nel caso di pratiche commerciali sleali, previo parere dell'autorità di regolazione competente (nuovi (articoli 27 e 66 Codice consumo). A tal proposito l'autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e l'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico hanno siglato il 29 ottobre 2014 un protocollo di intesa con particolare riferimento alle pratiche commerciali scorrette nei settori regolati individuando strumenti, procedure e termini per assicurare un efficace coordinamento tra le due Autorità e dare puntuale e concreta attuazione alle novità in tema di tutela dei consumatori introdotte dal decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21.
  Infine, il Governo ha promosso la creazione del Sistema informativo integrato (Sii) presso l'acquirente unico con la legge n. 129 del 13 agosto 2010, con l'obiettivo di creare una base dati per gestire i flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas. Recentemente, attraverso il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di recepimento della direttiva europea n. 27 del 2012, lo stesso ha introdotto norme affinché le informazioni sulla fatturazione siano più trasparenti, precise e fondate sul consumo reale e siano messe a disposizione dei clienti finali informazioni sui costi energetici che siano esaurienti e in formato comprensibile, nonché tali da consentire ai clienti finali un raffronto con offerte comparabili.
  L'Autorità, da parte sua, attraverso la deliberazione n. 501/2014/R/com (bolletta 2.0), ha definito i criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito per mezzo di reti urbane. In tale provvedimento sono disciplinate, altresì, le modalità di ricevimento dei documenti di fatturazione, la struttura dei documenti, la semplificazione ed eliminazione di informazioni che erano presenti nei precedenti formati della bolletta e la comparazione delle offerte commerciali.

Il Viceministro dello sviluppo economicoClaudio De Vincenti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

energia elettrica

politica energetica

mercato libero