ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07101

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 343 del 02/12/2014
Firmatari
Primo firmatario: PALESE ROCCO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 02/12/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CENTEMERO ELENA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/12/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 02/12/2014
Stato iter:
17/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/03/2015
GIANNINI STEFANIA MINISTRO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 17/03/2015

CONCLUSO IL 17/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07101
presentato da
PALESE Rocco
testo di
Martedì 2 dicembre 2014, seduta n. 343

   PALESE e CENTEMERO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   l'Avvocatura dello Stato di Palermo, disattendendo di fatto la posizione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (nota 22 settembre 2014, prot. N. 24848 «ravvisata la necessità di prestare acquiescenza alle ordinanze del T.A.R. in maniera uniforme») e dell'Avvocatura generale dello Stato che, a fronte di 5.000 ammissioni decretate dal T.A.R. Lazio ha ritenuto opportuno non proporre appello cautelare, ha proposto appello avverso l'ordinanza del T.A.R. Palermo che ha decretato l'ammissione di «soli» 20 studenti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2014/2015;
   la posizione dell'Avvocatura generale dello Stato si è, invero, dimostrata lungimirante giacché il Consiglio di Stato, in sede consultiva, sezione II, con oltre 50 pareri emessi nelle adunanze dell'8, 22 ottobre e 5 novembre, ha parimenti ammesso all'immediata frequenza dei corsi ulteriori 1.500 studenti, confermando così la correttezza della posizione del T.A.R. Lazio, ritenendo che «il ricorso è assistito dal necessario fumus boni juris, in considerazione dei molteplici precedenti giurisdizionali in tema di anonimato della prova, ivi compreso il parere n. 7690 del 2012 reso da questa sezione nell'Adunanza del 3 luglio 2013, le AA.PP. nn. 26, 27 e 28 del 20 novembre 2013 e l'ordinanza n. 499 del 2014 del C.G.A. Regione siciliana in sede giurisdizionale»;
   nonostante ciò, in data 7 novembre 2014, l'avvocatura distrettuale di Palermo, affermando di agire nell'interesse del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (che però il 22 settembre ha scritto di voler prestare acquiescenza), dell'università di Palermo (che, invece, il 20 novembre ha dichiarato in consiglio di dipartimento di medicina di aver «ufficialmente istituito il canale Spallanzani in data odierna e che sono state fissate le date di lezioni e di appelli», nonché chiarito che «l'Avvocatura dello Stato vieta di fare controricorso, perché sarebbe solo dannoso. La situazione potrebbe cambiare con una sola legge, ma dipende dal Parlamento e la proposta di legge non è stata ancora fatta») e del CINECA, ha proposto appello;
   l'appello proposto, esclusivamente nei confronti di 20 studenti, non è neanche motivato in ragione dell'ingente numero di studenti ammessi a Palermo, giacché l'ateneo sta serenamente ospitando oltre 1.000 matricole, ma, esclusivamente, sulla presunta correttezza della procedura di concorso smentita unanimemente da tutti i giudici uditi sino ad ora;
   trattasi dunque di un gesto ad avviso dell'interrogante inopportuno, oltre che profondamente sbagliato nel merito; inopportuno, perché i ragazzi si sono già iscritti ed hanno rinunciato ad altri corsi di laurea, e, di conseguenza, un eventuale accoglimento del ricorso li porterebbe a perdere un anno. Le famiglie si sono sacrificate comprando libri, pagando le tasse e organizzando la propria vita in ragione di una situazione che sembrava consolidata e che, di fatto, lo è per tutti tranne che per questi 20 studenti;
   senza contare che, stante il fatto che per oltre 4.000 ammessi, i termini per la medesima impugnazione sono scaduti, si dovrà giustificare il motivo per il quale si è deciso di espellerne solo alcuni (20) e non tutti (oltre 5.000). Inoltre, non è da sottovalutare il fatto che, considerando i precedenti sfavorevoli del Consiglio di Stato e comunque l'oscillante orientamento del massimo organo di giustizia amministrativa, diviso tra l'ammissione soprannumeraria seguita dal Tar e l'annullamento del concorso, l'appello a lezioni oramai da tempo iniziate scontenterebbe tutti, ivi compresi gli aspiranti medici ammessi;
   l'appello è sbagliato soprattutto nel merito, perché le sentenze dei Tar e del Consiglio di Stato in sede consultiva scaturiscono da test, non solo oggetto delle attenzioni della magistratura amministrativa, ma anche di quella penale, per pochi plichi aperti a Bari e altrove e su cui ben cinque procure indagano;
   ci si deve rendere conto una volta per tutte, che il sistema dei test di accesso è sbagliato e ingiusto; le sentenze hanno solo messo in evidenza questa semplice verità di cui il Parlamento e il Governo devono prendere atto, individuando nuove, più efficaci e più eque forme di selezione e di valorizzazione del merito per i ragazzi che si accingono ad intraprendere gli studi di medicina o di altre facoltà;
   è necessario che il Ministro interrogato dia dunque seguito a quanto più volte dallo stesso annunciato, per fare in modo che dal 2015 i test di accesso siano soltanto un brutto ricordo per tanti giovani e per le loro famiglie –:
   se vi sia stata effettivamente una direttiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'Avvocatura generale dello Stato secondo quanto esposto in premessa, per quali ragioni essa non sia stata osservata a Palermo, e come possa tollerarsi, in una materia tanto delicata e costituzionalmente tutelata come quella del diritto allo studio, una così evidente e intollerabile disparità di trattamento nei confronti di venti giovani siciliani e delle loro famiglie. (4-07101)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 17 marzo 2015
nell'allegato B della seduta n. 393
4-07101
presentata da
PALESE Rocco

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame l'interrogante chiede se esiste una nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in cui si ravvisa la necessità di prestare acquiescenze alle ordinanze del TAR del Lazio con cui si ammettono con riserva e in sovrannumero al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia i ricorrenti e, in tale caso, perché la stessa non sia stata osservata dall'avvocatura distrettuale di Palermo.
  L'interrogante domanda, altresì, come si possa tutelare una disparità di trattamento che, ad avviso dell'interrogante, si sarebbe venuta a creare con la proposizione dell'appello cautelare da parte dell'avvocatura distrettuale siciliana nei confronti di 20 giovani della regione Sicilia.
  Si conferma innanzitutto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a seguito di consultazione con l'avvocatura Generale dello Stato, ha deciso di prestare acquiescenza – quindi, di non proporre appello – alle ordinanze del TAR Lazio che hanno ammesso in via cautelare i ricorrenti all'immatricolazione con riserva ed in sovrannumero al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia.
  Detta decisione si è fondata sulle seguenti ragioni di opportunità: lo scrutinio sulla consistenza della posizione dei ricorrenti e sulla fondatezza delle loro pretese richiede un esame approfondito che esula dalla fase dell'appello cautelare e che è proprio esclusivamente della fase di merito. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha, quindi, ritenuto di svolgere, con il patrocinio dell'avvocatura dello Stato, ogni difesa per la fase che riguarda il merito dei ricorsi e, quindi, la ricorrenza del vizio riguardante la violazione del principio dell'anonimato.
  Ciò precisato, si segnala che l'ordinanza cautelare emessa dal T.A.R. siciliano è stata autonomamente appellata dall'avvocatura distrettuale in quanto ictu oculi viziata da incompetenza territoriale – a prescindere, dunque, da ogni eventuale ed ulteriore valutazione sulla fondatezza o meno della pretesa cautela avanzata dei ricorrenti. La pronuncia cautelare del TAR siciliano risulta, infatti, emessa da un giudice non legittimato a decidere su una «graduatoria nazionale», sulla quale legittimato ad esprimersi è il T.A.R. Lazio. Per tale ragione, l'avvocatura distrettuale di Palermo ha interposto appello avverso detta ordinanza deducendo in primis l'incompetenza territoriale del T.A.R. siciliano e in secundis l'errato criterio di determinazione delle spese di lite. Costituendo l'incompetenza territoriale una questione preliminare di rito già sollevata in sede di costituzione in giudizio, l'avvocatura distrettuale di Palermo ha autonomamente impugnato l'ordinanza in questione senza dover acquisire il parere del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  Si sottolinea che gli stessi ricorrenti che si sono giovati dell'ordinanza cautelare del T.A.R. siciliano – ora appellata –, hanno proposto anche innanzi al T.A.R. Lazio un ricorso avente lo stesso oggetto.
  In merito alle osservazioni dell'interrogante in ordine ad un paventato ingiusto pregiudizio arrecato dall'appello cautelare intrapreso dall'avvocatura distrettuale di Palermo ai danni di venti ricorrenti de qua, appare opportuna una precisazione di carattere generale: tutti i provvedimenti cautelari emanati nel contenzioso in questione, dai T.A.R. nei ricorsi giurisdizionali e dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato nei ricorsi straordinari, hanno efficacia meramente interinale e provvisoria, vincolata, cioè, all'esito della discussione nel merito dei ricorsi. La posizione dei ricorrenti non può, dunque, considerarsi al momento «consolidata», in quanto né il T.A.R. né la sezione consultiva del Consiglio di Stato si sono ancora espressi con sentenza nel merito ovvero hanno pronunciato parere definitivo.
  Si conferma che il Ministero sta lavorando ad una proposta di modifica delle modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia tesa alla valorizzazione del merito.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricercaStefania Giannini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prodotto farmaceutico

universita'

studente