ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07080

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 341 del 29/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: DE LORENZIS DIEGO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 29/11/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 29/11/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 29/11/2014
Stato iter:
22/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/06/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 06/05/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/06/2016

CONCLUSO IL 22/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07080
presentato da
DE LORENZIS Diego
testo di
Sabato 29 novembre 2014, seduta n. 341

   DE LORENZIS e DE ROSA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante «Nuovi interventi in campo ambientale» che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di Brindisi come intervento di bonifica di interesse nazionale;
   il decreto ministeriale del 10 gennaio 2000 definisce il perimetro del sito di interesse nazionale di Brindisi con la possibilità di estensione dell'area da bonificare qualora a seguito di future caratterizzazioni risultasse che le aree inquinate si estendessero oltre il confine stabilito;
   con successivo Accordo di programma, sottoscritto in data 18 dicembre 2007 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il commissario di Governo per l'emergenza ambientale in Puglia, la regione Puglia, la provincia di Brindisi, il comune di Brindisi e l'autorità portuale di Brindisi, si sono definiti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel sito di interesse nazionale di Brindisi;
   nel periodo dicembre 2009 – luglio 2010, le indagini di caratterizzazione dell'area hanno evidenziato elevatissimi livelli di superamento dei limiti di inquinamento, per tutti i parametri l'Accordo di programma del 18 dicembre 2007 tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e amministrazioni interessate e in seguito, le indagini di cui sopra, sono state approvate nella conferenza di servizi del 21 luglio 2011;
   le indagini di caratterizzazione relative all'area Micorosa nel Sito di interesse nazionale di Brindisi sono state validate con nota trasmessa dall'ARPA Puglia – dipartimento provinciale di Brindisi il 19 luglio 2011 con protocollo n. 36418, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 24520/TRI/DI del 1o agosto 2011;
   la proprietà dell'area in oggetto e cambiata nel corso del tempo temporale per cui il sito nel complesso industriale del Petrolchimico di Brindisi realizzato dalla Montecatini vede:
    la fusione tra Montecatini ed Edison (1966), che ha condotto alla creazione di Montedison;
    lo scorporo delle attività in favore di una società del gruppo, Montedipe spa (1980);
    la cessione alla Montedipe srl (1989), mediante conferimento d'azienda;
    il successivo conferimento del ramo d'azienda da quest'ultima (divenuta poi Enichem Polimeri srl nel 1991) a Enichem Anic srl (1990);
    la fusione per incorporazione di Enichem Anic srl ed Enichem Polimeri srl in Enichem spa (1993), poi divenuta Syndial spa (controllata di ENI);
    il conferimento d'azienda da Enichem spa a Brindisi Etilene srl (1995), poi divenuta Polimeri Europa srl e, in seguito, Versalis spa (controllata di ENI);
   la discarica è stata realizzata nel periodo in cui il petrolchimico era di Montedison, e in seguito ai diversi cambi di proprietà è poi giunta al Micorosa srl, in seguito fallita;
   la perizia depositata dalla Syndial, ha rilevato che «l'area Micorosa è stata adibita – a partire dal 1962 e fino a metà degli anni ’70 – a luogo di recapito di rifiuti di origine industriale» da parte di società del gruppo Montedison (oggi Edison);
   nella nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 34829/TRI/II del 18 novembre 2011, si invita la provincia di Brindisi ad attivare le procedure di cui all'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per il sito in oggetto;
   alla competenza della Provincia, delineata dall'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006, attiene l'adozione delle misure di emergenza che, in presenza del superamento dei livelli di contaminazione, su segnalazione di ogni altra pubblica amministrazione, consentono un'immediata risposta all'evento, e si estende anche ai siti di interesse nazionale, purché confinata all'adozione di misure interinali;
   su invito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 novembre 2011 soprarichiamato ed in base ai risultati della caratterizzazione dell'area adiacente lo stabilimento petrolchimico di Brindisi (denominata anche ex «Micorosa»), la provincia di Brindisi ha redatto il documento del servizio ambiente e ecologia prot. 20219 del 25 marzo 2013 avente ad oggetto «Discarica incontrollata utilizzata per lo smaltimento di rifiuti pericolosi, adiacente lo stabilimento Petrolchimico di Brindisi. Ordinanza di bonifica ex articolo 244 decreto legislativo n. 152 del 2006» con il quale ordina alle società Edison, Versalis, Syndial ed Eni, nonché alla curatela fallimentare della Micorosa Srl di attuare le misure di prevenzione necessarie a contenere la diffusione delle sostanze inquinanti con particolare riferimento a quelle riscontrate nel suolo, sottosuolo e nelle acque di falda sottostanti l'area comprendente il sito interessato dallo stoccaggio dei rifiuti e di procedere alla elaborazione e presentazione per la relativa approvazione del progetto di bonifica delle acque di falda, del suolo e sottosuolo ed alla realizzazione dei necessari interventi di bonifica come disciplinato dalle disposizioni normative richiamate;
   la nota protocollo 5551 dell'8 ottobre 2012 del comune di Brindisi, acquisita dalla provincia di Brindisi con protocollo n. 75821 del 16 ottobre 2012 con cui si esprime il parere favorevole del comune di Brindisi all'adozione dell'ordinanza di bonifica;
   l'ENI spa, ha impugnato tramite il ricorso «numero di registro generale 988 del 2013», il provvedimento della provincia di Brindisi – servizio ambiente e ecologia prot. 20219 del 25 marzo 2013 e il TAR nella sentenza n. 00320/2014 REG. PROV.COLL. del 6 febbraio 2014, accoglie il ricorso specificando che il provvedimento della provincia di Brindisi costituisce un ordine di adozione delle misure permanenti di contenimento dell'inquinamento di bonifica dell'area in un sito di interesse nazionale per il quale è stato stipulato l'Accordo di programma del 18 dicembre 2007 tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e amministrazioni interessate e sono state effettuate, nel periodo dicembre 2009 – luglio 2010, indagini di caratterizzazione dell'area (da cui sono emersi elevatissimi livelli di superamento dei limiti di inquinamento, per tutti i parametri), approvate nella conferenza di servizi del 21 luglio 2011 e quindi che non spetta alla provincia il potere esercitato, essendo la competenza attribuita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in virtù dell'articolo 252, quarto comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Inoltre esonera l'ENI spa da responsabilità in quanto non è succeduta ad alcuna delle società e la sua qualità di capogruppo – delle controllate Syndial spa e Versalis spa – e non può costituire valida base per affermare la sua responsabilità, in assenza di ogni elemento da cui desumere l'esistenza di poteri di controllo, non concretamente esercitati allo specifico fine di prevenire la situazione dannosa o di porvi rimedio;
   la curatela fallimentare Micorosa Srl, ha impugnato tramite il ricorso «numero di registro generale 961 del 2013», l'ordinanza sopraccitata ed inoltre impugna:
    la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 34829/TRI/II del 18 novembre 2011 con cui si invita la provincia di Brindisi ad attivare le procedure di cui all'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
    le risultanze della caratterizzazione esaminate nella conferenza di servizi istruttoria del 10 marzo 2011 e successivamente approvate nella conferenza di servizi decisoria del 21 luglio 2011;
    il parere favorevole espresso dal comune di Brindisi, nota prot. n. 5551 del 16 ottobre 2012, all'adozione dell'ordinanza di bonifica;
    la nota della provincia di Brindisi – servizio ambiente prot. n. 55627 del 17 luglio 2012 e della successiva nota integrativa prot. n. 9310 dell'8 febbraio 2013;
    le risultanze e delle indagini effettuate dalla provincia, servizio ambiente ed ecologia, in ordine all'individuazione del responsabile della contaminazione;
   con la sentenza n. 00504/2014 REG. PROV.COLL. del 19 febbraio 2014, il TAR accogliendo il ricorso, alla stregua di quanto sentenziato con la sentenza N. 00320/2014 REG.PROV.COLL. emanata in seguito al provvedimento impugnato dall'ENI, conferma che non è della provincia la competenza in merito, trattandosi di un ordine di intervento che non costituisce una provvisoria risposta all'emergenza, bensì ha carattere definitivo, riguardando le misure permanenti di prevenzione della diffusione dell'inquinamento e la bonifica dell'area rientrante nel Sito d'interesse nazionale di Brindisi, oggetto dell'accordo di programma risalente al 2007, la cui esecuzione è affidata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ai soggetti attuatori, individuati e individuabili dallo stesso Ministero (cfr. l'articolo 7 dell'Accordo);
   inoltre il TAR nella sentenza afferma che la giurisprudenza ha chiarito che «in tema di inquinamento, il potere del curatore di disporre dei beni fallimentari (secondo le particolari regole della procedura concorsuale e sotto il controllo del giudice delegato) non comporta necessariamente il dovere di adottare particolari comportamenti attivi finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti e perciò la curatela fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell'imprenditore fallito a meno che non vi sia una prosecuzione dell'attività, con conseguente esclusione del curatore fallimentare dalla legittimazione passiva dell'ordine di bonifica (Consiglio di Stato, V, 16 giugno 2009, n. 3885);
   anche la società Edison ha impugnato il provvedimento della Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente e Ecologia prot. 20219 del 25 marzo 2013;
   la sentenza N. 00500/2014 REG.PROV.COLL. del 19 febbraio 2014 con cui il TAR respinge il ricorso di Edison affermando che: «la giurisprudenza ha rilevato che il decreto legislativo n. 22 del 1997 “che peraltro presenta profili di continuità sostanziale con le disposizioni pregresse, trova applicazione a qualunque situazione di inquinamento in atto al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo. Infatti, posto che l'inquinamento dà luogo ad una situazione di carattere permanente che perdura fino a che non ne vengano rimosse le cause ed i parametri ambientali alterati siano riportati entro i limiti normativamente accettabili, si deve convenire, in armonia con i puntuali rilievi svolti sul punto dal primo giudice, che le previsioni del decreto Ronchi si applicano a qualunque sito che risulti attualmente inquinato, indipendentemente dal momento in cui possa essere avvenuto il fatto o i fatti generatori dell'attuale situazione patologica. La formulazione della norma collega infatti la pena non al momento in cui viene cagionato l'inquinamento o il relativo pericolo ma alla mancata realizzazione, da parte del responsabile, della bonifica, ai sensi dell'articolo 17. Non si tratta quindi di portata retroattiva della norma ma dell'applicazione ratione temporis della legge onde fare cessare gli effetti di una condotta omissiva a carattere permanente, che possono essere elisi solo con la bonifica; detto altrimenti, non viene sanzionato l'inquinamento in epoca precedente prodotto ma la mancata eliminazione degli effetti che permangono nonostante il fluire del tempo” (Cons. St., sez. VI, 9 ottobre 2007, n. 5283). In sostanza, la giurisprudenza citata ha aderito alla impostazione propria della Cassazione che ha ritenuto “la contravvenzione di cui all'articolo 51-bis del decreto legislativo n. 22 del 1997 si configura come reato omissivo di pericolo presunto che si consuma ove il soggetto non proceda all'adempimento dell'obbligo di bonifica secondo le cadenze procedimentalizzate dall'articolo 17”»;
   la procedura di bonifica di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle attività produttive –:
   se il Ministro sia a conoscenza dei fatti espressi in premessa e abbia intenzione di emanare, in virtù del principio europeo recepito dall'ordinamento italiano, un provvedimento analogo a quello della provincia di Brindisi privo dei vizi censurati nelle sentenze N. 00320/2014 REG.PROV.COLL. del 6 febbraio 2014 e N. 00504/2014 REG.PROV.COLL. del 19 febbraio 2014 e in linea con la sentenza N. 00500/2014 REG.PROV.COLL del 19 febbraio 2014 ovvero ad adempiere a quanto espresso in premessa e quindi ad emanare un apposito provvedimento per decretare che i soggetti privati coinvolti e responsabili, anche a seguito delle sentenza TAR citate in premessa, attuino le misure di prevenzione necessarie a contenere la diffusione delle sostanze inquinanti con particolare riferimento a quelle riscontrate nel suolo, sottosuolo e nelle acque di falda sottostanti l'area comprendente il sito interessato dallo stoccaggio dei rifiuti e quindi che gli stessi soggetti privati procedano alla elaborazione e presentazione per la relativa approvazione del progetto di bonifica delle acque di falda, del suolo e sottosuolo ed alla realizzazione dei necessari interventi di bonifica come disciplinato dalle disposizioni normative richiamate;
   se il Ministro intenda rendere pubbliche sul sito internet del Ministero tutte le informazioni inerenti il sito in questione. (4-07080)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 giugno 2016
nell'allegato B della seduta n. 640
4-07080
presentata da
DE LORENZIS Diego

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame relativa al sito di interesse nazionale (Sin) di Brindisi, ed in particolare all'area cosiddetta Micorosa, sulla base degli elementi acquisiti dagli enti territoriali competenti, si rappresenta quanto segue.
  Dapprima occorre premettere che la suddetta area — attualmente di proprietà della società Micorosa S.r.l. – è stata utilizzata, dal 1962 al 1980, come luogo di recapito dei rifiuti di origine industriale da parte di società dell’ex gruppo Montedison, provenienti dagli impianti di produzione dell'acetilene (fanghi di idrossido di calcio), da quelli di produzione del pvc(composti organici clorurati e miscele di solventi aromatici policiclici) e da code residue dell'impianto di produzione dell'anidride ftalica (acidi maleico e ftalico).
  Nel 1987 l'area è stata ceduta dal gruppo Montedison alla Micorosa S.r.l, che, solo tra il 1994 e il 1995, si è attivata per il recupero dei fanghi precedentemente scaricati, allo scopo di produrre calce idrata: dopo un anno, però, l'attività degli impianti è stata fermata.
  Successivamente, con legge regionale n. 28 del 23 dicembre 2002 (Bollettino ufficiale della regione Puglia n.164/2002)l'area Micorosa è stata inserita nella perimetrazione del parco regionale «Salina di Punta della Contessa». Dal momento che tale area è sotto curatela fallimentare, le attività di caratterizzazione ambientale previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 sona state svolte dal Servizio Ecologia del Comune di Brindisi, che ha redatto il «Piano della Caratterizzazione Ambientale del sito area Micorosa», approvato con prescrizioni da questo Ministero nella Conferenza dei servizi decisoria del 1o agosto 2007.
  La caratterizzazione ambientale ha evidenziato:
   la presenza di rifiuti costituiti in prevalenza da idrossido di calcio proveniente dagli impianti di produzione dell'acetilene, da code clorurate provenienti dalla lavorazione del PVC e rifiuti provenienti dall'impianto cloro-soda;
   i terreni sottostanti il corpo rifiuti risultano contaminati a causa della presenza di composti alifatici clorurati cancerogeni e non, idrocarburi aromatici, (esaclorobenzene e pentaclorobenzene), idrocarburi leggeri e pesanti, metalli pesanti (As, Sn, Hg, Be, Se) e ammine aromatiche (anisidina);
   la contaminazione delle acque di falda da metalli pesanti (Al, As, Fe, Ni, Mn), idrocarburi aromatici (benzene, etilbenzene, stirene) e composti alifatici clorurati cancerogeni e non (cloruro di vinile, cloroformio, 1,2-dicloroetano, 1,2-dicloroetilene, 1,1-dicloroetano, 1,1,2-tricloroetano).

  Relativamente alla procedura amministrativa instaurata per i progetti di bonifica, si rappresenta che con l'accordo di programma stipulato il 18 dicembre 2007, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il commissario di Governo per l'emergenza ambientale, la regione Puglia, la provincia di Brindisi, il comune di Brindisi e l'autorità portuale di Brindisi si sono impegnati a definire gli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel sin di Brindisi.
  Circa gli stanziamenti previsti e disposti in favore della tutela dei luoghi indicati, si segnala che la delibera Cipe n. 87 del 3 agosto 2012, recante «Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). Programmazione regionale delle risorse residue del FSC a favore del settore ambientale per la manutenzione straordinaria del territorio», ha assegnato 40.000.000,00 euro a valere sullo risorse FSC 2007-2013 di competenza della regione Puglia per la copertura dell'intervento «Attuazione interventi programmatici previsti nell'AdP Brindisi per la bonifica e messa in sicurezza di emergenza della falda nei SIN Brindisi».
  In data 16 luglio 2013 è stato sottoscritto l'accordo di programma quadro «Ambiente» tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e la regione Puglia, che ha conformato – all'articolo 3, comma 1 – la destinazione dei 40.000.000,00 euro al citato intervento, coerentemente con quanto previsto dalla menzionata delibera Cipe.
  Quest'ultimo fa riferimento alla nota con la quale la regione Puglia ha manifestato la volontà di avviare alcuni interventi prioritari di messa in sicurezza c bonifica della falda, con particolare riferimento all'area Micorosa, in considerazione dell'elevata compromissione delle matrici ambientali del sito nonché alla successiva condivisione della proposta regionale da parte del Ministero dell'ambiente.
  Successivamente è stato convenuto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalla regione Puglia e dal comune di Brindisi di affidare alla società Sogesid S.p.A. la «Progettazione definitiva di messa in sicurezza e bonifica» dell'area.
  In tale contesto sono stati presentati i seguenti documenti:
   interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda dei SIN di Brindisi. Progetto Definitivo — 1o Stralcio funzionale – Area Micorosa», trasmesso dalla Società Sogesid;
   progetto operativo di messa in sicurezza permanente di parte delle Aree esterne Syndial», trasmesso dalla società Syndial.

  La conferenza di servizi decisoria del 29 ottobre 2013 ha ritenuto approvabili con prescrizioni i suddetti elaborati e ha chiesto alla regione Puglia di procedere alla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dell'intervento.
  Il costo del progetto per la parte pubblica, approvato in via provvisoria per motivazioni d'urgenza con decreto ministeriale n. 178 del 1o luglio 2014 e con successivo decreto direttoriale del 14 novembre 2014, è pari a 36.573.498,31 euro.
  Al fine di disciplinare le attività di progettazione definitiva degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'area Micorosa, in data 4 dicembre 2013 è stata sottoscritta un'apposita convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione Puglia, il comune di Brindisi e la Sogesid S.p.A. per un importo complessivo di 2.559.944,52 euro.
  La gestione amministrativa dell'intervento è in capo al comune di Brindisi, individuato quale soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e bonifica della falda nel SIN di Brindisi nell'allegato 2 al citato accordo di programma quadro «Ambiente» del 16 luglio 2013.
  Giova, inoltre, sottolineare che durante le attività di progettazione dell'intervento era stata valutata una soluzione alternativa, poi scartata, che prevedeva la bonifica e la rinaturalizzazione dell'intera area per restituirla alle condizioni precedenti lo sversamento, con la rimozione dell'intero corpo rifiuti.
  Tali rifiuti, però, appartengono alla classe di pericolo H8 e, pertanto, smaltibili solamente in discarica adibita allo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi.
  L'intervento di messa in sicurezza approvato appare, dunque, quello maggiormente sostenibile, con impatti che complessivamente risultano limitati, reversibili e circoscritti alla durata della fase di realizzazione delle opere.
  La messa in sicurezza permanente, al contrario del «tombamento», risulta realizzabile ed efficace in tempi decisamente inferiori (due anni, mentre per l'intervento di bonifica si parla di almeno dieci anni), consentendo anche l'isolamento delle sostanze cancerogene già prima della fine dei lavori.
  Il progetto si dovrà raccordare con l'intervento di Syndial, che si occuperà della parte di confinamento relativa alle aree private. La gestione e il coordinamento dei due interventi durante l'esecuzione degli stessi, come indicato dal protocollo Syndial – comune di Brindisi – regione Puglia, sarà effettuato da una apposita «cabina di regia» che dovrà tenere conto anche delle osservazioni avanzate dal consiglio superiore dei lavori pubblici.
  La regione Puglia, con nota prot. n. 10507 del 2 dicembre 2014, ha comunicato che alcune opere comprese nel progetto Syndial (come, ad esempio, la canalizzazione e la regolazione dei corsi d'acqua) sono soggette a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.
  Con provvedimento dirigenziale di autorizzazione n. 21 del 27 febbraio 2015, la provincia di Brindisi ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il «Progetto definitivo di spostamento del tratto terminale del sedime del canale Pandi» nell'ambito del più ampio «Progetto operativo di messa in sicurezza permanente di parte delle Aree esterne Syndial».
  In data 8 dicembre 2015 il comune di Brindisi ha trasmesso copia del certificato di destinazione urbanistica delle aree interessate dal progetto Syndial mentre l'11 gennaio 2016 il Ministero dello sviluppo economico ha rilasciato il parere positivo sul progetto.
  Con decreto direttoriale del 1o febbraio 2016, il Ministero dell'ambiente ha approvato il progetto (che prevede l'inizio dei lavori entro e non oltre quattro mesi dalla notifica del decreto), nonché la stipula di una fidejussione bancaria per la somma del 50 per cento dell'importo dell'intervento a garanzia della corretta esecuzione e del completamento dell'intervento, per un costo totale di 19.700.000 euro.
  Per quanto concerne la partecipazione di tutti i dati relativi al SIN si informa che sul sito internet del Ministero dell'ambiente, nella sezione appositamente dedicata alle attività della divisione Bonifiche e Risanamento (www.bonifiche.minambiente.it) sono disponibili, per il sito in questione: i verbali delle conferenze di servizi istruttorie e decisorie, i verbali delle riunioni tecniche, i decreti di bonifica, nonché gli accordi di programma quadro e le convenzioni stipulate.
  Ad ogni modo, per quanto di competenza, fermo restando quanto già fatto a supporto e in collaborazione con gli enti territoriali competenti, ivi inclusa l'amministrazione provinciale, il Ministero continuerà a svolgere attività di monitoraggio e di sollecito, anche al fine di un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione dell'ambiente

deposito dei rifiuti

inquinamento