ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07067

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 340 del 28/11/2014
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/03472
Firmatari
Primo firmatario: CRIVELLARI DIEGO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/11/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 28/11/2014
Stato iter:
15/01/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/01/2015
LUPI MAURIZIO MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 15/01/2015

CONCLUSO IL 15/01/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07067
presentato da
CRIVELLARI Diego
testo di
Venerdì 28 novembre 2014, seduta n. 340

   CRIVELLARI e CARRA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   la direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, contenente le norme per l'introduzione e l'uso, nella comunità, di servizi di informazione fluviale (RIS) armonizzati a sostegno del trasporto per vie navigabili interne, allo scopo di accrescerne la sicurezza, la protezione, l'efficacia e la compatibilità ambientale non è ancora stata introdotta nell'ordinamento italiano;
   la legge italiana n. 16 del 2000 ha recepito l'accordo ONU-Comunità europea con la catalogazione della rete e dei porti della navigazione interna di rilevanza internazionale ed europea prevedendo l'adeguamento degli standard comunitari e mettendo in evidenza come la rete della navigazione interna sia composta anche dalla fascia costiera collegata con gli altri paesi europei adiacenti (Francia, Slovenia, Croazia, ecc.) senza dimenticare il caso dei laghi connessi con la Svizzera. Con ciò risulta evidente la connessione della rete della navigazione interna con altri porti stranieri;
   i recenti documenti di riprogrammazione delle reti transeuropee hanno riconosciuto l'importanza strategica della rete della navigazione interna del nord Italia connessa ai corridoi plurimodali oggetto dei futuri finanziamenti;
   nel medesimo ambito, vanno a comporre detto contesto normativo anche i seguenti articolati:
    a) Regolamento (CE) n. 414/2007 della Commissione del 13 marzo 2007, contenente gli orientamenti tecnici per la programmazione, l'introduzione e l'uso operativo dei servizi d'informazione fluviale (RIS);
    b) Regolamento (CE) n. 415/2007 della Commissione del 13 marzo 2007, contenente specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti;
    c) Regolamento (CE) n. 416/2007 della Commissione del 22 marzo 2007, contenente le specifiche tecniche relative agli avvisi ai naviganti;
    d) Regolamento (UE) n. 164/2010 della Commissione 25 gennaio 2010, contenente le specifiche tecniche del sistema elettronico di segnalazione navale per la navigazione interna;
    e) Regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2012 della Commissione del 27 luglio 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 415/2007, relativo alle specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti;
   la normativa italiana risulta fortemente datata e segmentata tra diverse fonti normative e tra diversi soggetti attuatori. Di seguito si richiamano alcune principali fonti:
    codice della navigazione, ed in particolare delle parti di esso volte a disciplinare l'esercizio e la disciplina della Navigazione interna; si tratta, più in dettaglio, delle norme riferite alla navigazione interna (articoli 21-26), alle zone portuali della navigazione interna (articoli 56-61), al pilotaggio della navigazione interna (articoli 97-100), al personale della navigazione interna (articoli 128-135), all'arrivo e partenza della navi della navigazione interna (articolo 184), all'esercizio della navigazione interna (articoli 225-231) molte delle quali trasferite alla competenza regionale come da decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cfr. in particolare l'articolo 105);
    legge 29 novembre 1990, n. 380, recante Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto;
    decreto ministeriale 25 giugno 1992 n. 729(50)380, recante l'individuazione della rete costituente sistema idroviario padano-veneto e l'approvazione del relativo piano pluriennale di attuazione;
    decreto della direzione marittima Venezia n. 1 del 24 gennaio 2013 recante l'accordo tra MITT direzione marittima Venezia e Direzione Generale Territoriale del Nord Est, Regione del Veneto-Direzione Mobilità (rif: Decreto D.G. Territoriale del Nord Est D.D.N. 475/ V – Fasc.3.019 DGT Nord Est del 24/01/2013; Decreto Direzione Mobilità n. 15/62.01.02 del 24/01/2013) per la «Delimitazione delle zone di navigazione promiscua nella Regione Veneto»;
   nel Workshop tenutosi a Roma, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il giorno 19 novembre 2013, sull'argomento «Il progetto R.I.S: risultati e prospettive» sono stati presentati i primi risultati del progetto cofinanziato dalla comunità europea che ha visto la partecipazione del Ministero, delle regioni interessate (Veneto, Emilia Romagna e Lombardia), oltre la sistemi territoriali spa, AIPO agenzia interregionale per il Po, Autorità portuale Venezia e provincia di Mantova; e che durante i lavori è emersa la proposta di recepimento della direttiva in oggetto oltre alla relativa progettazione del sistema;
   il recepimento della direttiva RIS consentirà di introdurre nel nostro Paese, per la prima volta, una disciplina tecnicamente evoluta ed aggiornata dei collegamenti nave-terra e terra-nave, con specifico riguardo alla navigazione interna. Detta disciplina si avvale delle migliori tecnologie in materia di comunicazione mobile, di posizionamento/localizzazione satellitare e di rilevazioni radar. Dal momento che analoghe risorse tecnologiche sono disponibili a livello europeo, risulta necessario disciplinarne l'uso in maniera coordinata, al fine di garantire l'adozione di un sistema integrato omogeneo, funzionale a garantire lo sviluppo di un sistema transfrontaliero di trasporto per vie navigabili interne;
   i servizi RIS consentiranno di allineare il settore del trasporto idroviario agli sviluppi recenti in materia di logistica e di gestione della catena di approvvigionamento, facilitando pertanto l'integrazione delle idrovie nella del trasporto intermodale, condizione necessaria per aumentare la quota modale di questo tipo di trasporto;
   i servizi RIS consentono di sviluppare il trasporto per vie navigabili interne in maniera più trasparente, affidabile, flessibile e accessibile. Se abbinato a operazioni logistiche efficaci rispetto ai costi e rispettose dell'ambiente, lo sviluppo dei servizi RIS renderà il trasporto idroviario attraente dal punto di vista di una gestione moderna della rete di approvvigionamento;
   i servizi RIS sono importanti per l'intero settore europeo della navigazione interna, ma il rilancio del trasporto per vie navigabili mediante l'attuazione dei servizi RIS presenta un interesse particolare alla luce dell'allargamento dell'Unione europea ai Paesi dell'Europa centrale e orientale;
   la creazione di un sistema di servizi di informazione fluviale è inoltre suscettibile di garantire una migliore programmazione e una più efficiente gestione del traffico fluviale. Inoltre, determinerà effetti positivi sul piano della sicurezza e della conseguente efficienza dei trasporti, soprattutto ove riferiti a merci pericolose;
   tanto le autorità pubbliche preposte alla disciplina del traffico, quanto i comandanti delle imbarcazioni godranno infatti di un ventaglio di informazioni assai più ampio e puntuale, con conseguente possibilità, per ambedue dette categorie di soggetti, di assumere le necessarie decisioni in maniera meditata e tempestiva;
   tenuto conto che i documenti finali del R.I.S. hanno individuato la necessità di sviluppare approfondimenti per implementare la sicurezza delle merci pericolose, offrire servizio diportistico e altre evoluzioni dei servizi di sicurezza alla navigazione, i partner del progetto hanno ipotizzato la progettazione di un secondo modello progettuale denominato «R.I.S. 2» da cofinanziare attraverso i bandi europei per le reti transnazionali –:
   quale sia lo stato del procedimento di recepimento della direttiva in questione e quali eventuali problemi ostino allo stesso;
   quali iniziative intenda intraprendere ed in quali tempi al fine del recepimento della direttiva sopracitata, dato che il mancato recepimento potrebbe implicare la negazione del finanziamento al progetto menzionato «R.I.S. 2»;
   se sia di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del lavoro svolto sino ad oggi, lo sviluppo del sistema RIS come strumento infrastrutturale per le reti idroviarie e le acque promiscue;
   quali eventuali iniziative normative o decreti applicativi si rendano necessari per accompagnare adeguatamente il recepimento della direttiva con particolare riferimento alla legge n. 16 del 2000 relativa alla rete della navigazione interna, costiera e promiscua, alla luce della ridefinizione delle zone di navigazione promiscua adottata tra la direzione marittima di Venezia, direzione generale MITT Nord Est e regione Veneto in data 24 gennaio 2013.
(4-07067)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 15 gennaio 2015
nell'allegato B della seduta n. 363
4-07067
presentata da
CRIVELLARI Diego

  Risposta. — Con riferimento ai quesiti posti dagli interroganti, si ritiene necessario evidenziare, in via preliminare, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha partecipato, in qualità di partner, alle attività del progetto «Studi per lo sviluppo dell'operabilità del RIS nel sistema idroviario dell'Italia del Nord 2010-IT-70230-S»; progetto cofinanziato con fondi europei nell'ambito delle reti TEN-T, approvato dalla Commissione europea con la decisione C(2011)3936 del 1o giugno 2011, e che si è concluso il 31 dicembre 2013.
  Obiettivo principale del progetto era quello di definire i requisiti tecnici, giuridici e organizzativi per la realizzazione di un sistema RIS nel sistema ferroviario dell'Italia del nord (SIIN), per aumentarne i livelli di efficienza, sicurezza e integrazione nella catena logistica.
  In merito, si ricorda che i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – nella duplice veste di
partner di progetto e di autorità competente per la disciplina normativa nel settore della sicurezza della navigazione per vie d'acqua interne – già nel febbraio 2013, avevano comunicato a tutti gli altri partner di progetto (Sistemi territoriali, AIPO, provincia di Mantova e autorità portuale di Venezia) che, per poter effettuare una piena valutazione delle eventuali modalità di realizzazione di un sistema RIS nazionale conforme ai requisiti della direttiva, doveva essere prestata particolare attenzione agli aspetti relativi all'analisi tecnico normativa (ATN) del quadro giuridico vigente, nonché all'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); ciò anche ai fini di valutare al meglio il contesto amministrativo, organizzativo e finanziario in cui si sarebbe dovuta collocare la futura struttura di governance nazionale del sistema RIS.
  Quindi, sulla base di tali analisi circa l'attuale quadro giuridico nazionale ed europeo, detti uffici si sarebbero riservata l'opportunità di valutare l'eventuale recepimento della direttiva 2005/44/CE, a seguito della presentazione dei documenti di lavoro prodotti nell'ambito del progetto, valutando altresì le proposte di un nuovo assetto giuridico e organizzativo di competenze a livello sia nazionale che regionale.
  Ciò premesso, in riferimento ai singoli quesiti posti, si fa presente quanto segue.
  La direttiva comunitaria 2005/44 è da tempo stata oggetto di particolare attenzione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Infatti, già in occasione della predisposizione della legge comunitaria 2006 e nel corso di una apposita riunione di coordinamento tenutasi in data 8 ottobre 2007 presso il dipartimento per le politiche comunitarie, si erano espressi il parere e l'opportunità di non procedere al recepimento della direttiva in questione, non avendo l'Italia vie navigabili interne di classe IV o superiore, collegate mediante una via navigabile di classe IV o superiore ad una via navigabile di classe IV o superiore di un altro Stato membro.
  A supporto di tale valutazione, si era fatto presente che la direttiva, tra l'altro, recita: «Sulle vie navigabili nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro non è obbligatorio stabilire i suddetti requisiti e specifiche tecniche».
  Più recentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato contattato dai citati
partner di progetto per partecipare, come amministrazione di riferimento per la Commissione europea, allo svolgimento del progetto comunitario RIS (River Information Services), nella realizzazione del prototipo. Tra gli obiettivi di tale progetto era previsto che si sarebbe avviato il processo di adeguamento alla direttiva europea in Italia, e la proposta di un nuovo assetto, partendo dall'analisi dell'attuale quadro giuridico nazionale ed europeo.
  Sulla base delle risultanze emerse dalle attività progettuali, si potranno pertanto avviare le procedure per l'eventuale recepimento della direttiva.
  Per quanto riguarda, poi, il nuovo progetto RIS denominato RIS 2, si segnala che ad oggi non è stata presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alcuna proposta concreta di progetto da portare all'attenzione dei competenti organi comunitari ai fini di un finanziamento con fondi Unione europea.
  Al riguardo si informa che, ai fini del supporto alla presentazione delle proposte progettuali da finanziare, il coinvolgimento dell'Amministrazione rappresenta la prima fase operativa della messa a punto delle proposte stesse.
  Sulla base degli elementi finora disponibili, è possibile confermare l'utilità teorica del sistema RIS – sotto il profilo della sicurezza della navigazione, della protezione dell'ambiente nonché della gestione della navigazione in vie navigabili «vincolate» in Italia – ferma restando la necessità di realizzare anche una valutazione costi-benefici in relazione alle dimensioni del traffico navale interessato.
  Il primo progetto comunitario RIS ha previsto un ambito territoriale costiero da Ravenna a Trieste, comprendente quindi la zona di navigazione promiscua di cui all'accordo del 24 gennaio 2013.
  Infine, si precisa che, per la gestione della navigazione dalle vie navigabili interne alla fascia costiera e lungo la costa interessata, dovranno essere assunte azioni di coordinamento con il comando generale del corpo delle Capitanerie di porto, autorità competente in materia di sicurezza della navigazione marittima.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasportiMaurizio Lupi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

navigazione fluviale

trasporto per vie navigabili

specifica tecnica