ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07008

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 338 del 25/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: GRANDE MARTA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 25/11/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 25/11/2014
Stato iter:
05/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/02/2015
PISTELLI LAPO VICE MINISTRO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 05/02/2015

CONCLUSO IL 05/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07008
presentato da
GRANDE Marta
testo di
Martedì 25 novembre 2014, seduta n. 338

   GRANDE. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che:
   il conflitto armato che ha avuto luogo nei territori dell'est dell'Ucraina ha finora registrato circa 2.000 vittime, la maggior parte delle quali sono stati civili bombardati nelle proprie case o uccisi da truppe di terra appartenenti a differenti fazioni antagoniste fra loro;
   secondo un recente report di Amnesty International, dall'inizio del conflitto, diverse sono state le esecuzioni di massa a cui fa seguito la presenza di molteplici fosse comuni ad esse riconducibili, mentre in più occasioni sono stati riscontrati segni di tortura sui corpi rinvenuti, evidenziando pertanto nettamente la brutalità dei trattamenti inferti alle vittime anche prima dell'esecuzione;
   secondo lo statuto di Roma, all'articolo 7 per crimine contro l'umanità si intende, se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco:
    a) omicidio;
    b) sterminio;
    c) riduzione in schiavitù;
    d) deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
    e) imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
    f) tortura;
    g) stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;
    h) persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, inspirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;
    i) sparizione forzata delle persone;
    j) apartheid;
    k) altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale;
   relativamente alle vittime civili, cadute principalmente nelle regioni del Donesk e Lugansk, potrebbe sussistere un principio territoriale se non addirittura etnico, eventualmente valutabile come genocidio stando almeno all'articolo 6 dello Statuto di Roma secondo cui:
    «s'intende uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente:
   a) uccidere membri del gruppo;
   b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;
   c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;
   d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo;
   e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso»;
   la Corte ha competenza sui crimini di guerra, intesi come:
    a) gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:
   I) omicidio volontario;
   II) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;
   III) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute;
   IV) distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessita militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;
   V) costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;
   VI) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo;
   VII) deportazione, trasferimento o detenzione illegale;
   VIII) cattura di ostaggi;
    b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali, vale a dire uno dei seguenti atti:
   I) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;
   II) dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano obiettivi militari;
   III) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili prevedute dal diritto internazionale dei conflitti armati;
   IV) lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti;
   V) attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che non costituiscano obiettivi militari;
   VI) uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni;
   VII) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali;
   VIII) il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;
   IX) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;
   X) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone coinvolte né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;
   XI) uccidere o ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all'esercito nemico;
   XII) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;
   XIII) distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;
   XIV) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica;
   XV) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese;
   XVI) saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto;
   XVII) utilizzare veleno o armi velenose;
   XVIII) utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi;
   XIX) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio;
   XX) utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro natura in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati a condizione che tali mezzi siano oggetto di un divieto d'uso generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato al annesso al presente Statuto, a mezzo di un emendamento adottato in conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123;
   XXI) violare la dignità della persone, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;
   XXII) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;
   XXIII) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari;
   XXIV) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali personale ed unità mezzi di trasporto sanitari che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;
   XXV) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, ed in particolare impedire volontariamente l'arrivo dei soccorsi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;
   XXVI) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;
    c) In ipotesi il conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno deposto le armi e coloro persone che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa:
   I) Atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;
   II) violare la dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti;
   III) prendere ostaggi;
   IV) emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili;
    d) il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse o atti di violenza sporadici o isolati di natura analoga;
    e) altre gravi violazioni gravi delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati non di carattere internazionale, vale a dire uno dei seguenti atti:
   I) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;
   II) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari, che usino in conformità con il diritto internazionale gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;
   III) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni, materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Corte delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili prevedute dal diritto internazionale dei conflitti armati;
   IV) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;
   V) saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto;
   VI) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;
   VII) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;
   VIII) disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;
   IX) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;
   X) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;
   XI) essoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone interessate né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;
   XII) distruggere o confiscare beni dell'avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto;

   la questione dell'annessione della Crimea da parte della Federazione Russa ancora non è stata definita giuridicamente ma potrebbe essere valutata come competenza dalla stessa Corte penale internazionale quale crimine di aggressione. Allo stesso tempo questa divisione amministrativa, insieme a quelle delle regioni autoproclamatesi russe, lascia presupporre che esista uno degli elementi base per la procedibilità della Corte, ovvero che «(...) (lo Stato) non abbia la capacità di svolgerle (le indagini) correttamente o di intentare un procedimento» così come enunciato nell'articolo 17 lettera a dello Statuto, poiché le zone teatro di scontri registrano, di fatto, una scissione politica ed amministrativa;
   episodi come la strage di Odessa creano ancora un ampio e complesso dibattito internazionale circa la piena attribuzione delle responsabilità dei decessi, ne è prova lo stesso report di giugno 2014 delle Nazioni unite nel quale si accerta per la prima volta l'intento pacifico delle manifestazioni che ebbero luogo proprio di fronte al palazzo dei sindacati, rimettendo inevitabilmente in discussione la dinamica dell'accaduto;
   la diplomazia internazionale non ha saputo proteggere la popolazione civile e la stessa Unione europea si è limitata ad imporre sanzioni risultate, allo stato dell'arte, non in grado di contrastare le violazioni del «cessate il fuoco» che a tutt'oggi vengono sistematicamente perpetrate;
   la Camera dei deputati ha più volte audito varie delegazioni per comprendere e monitorare gli scontri e la situazione in Ucraina, oltre ad aver inviato una delegazione ufficiale a Kiev per incontrare gli esponenti politici del paese, con ciò manifestando l'intenzione di un costante monitoraggio delle fasi del conflitto –:
   se l'Italia intenda adire la Corte penale internazionale affinché si faccia piena luce su quanto accaduto, tanto sui crimini quanto sui responsabili diretti, così da poter schierare il nostro Paese in prima linea contro siffatte, intollerabili efferatezze, che non possono essere perpetrate né tantomeno lasciate impunite ancor di più sul suolo europeo. (4-07008)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 5 febbraio 2015
nell'allegato B della seduta n. 372
4-07008
presentata da
GRANDE Marta

  Risposta. — Con interrogazione scritta l'interrogante chiede al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale se, in relazione ai fatti in Ucraina «l'Italia intenda adire la Corte penale internazionale affinché si faccia piena luce su quanto accaduto, tanto sui crimini quanto sui responsabili diretti, così da poter schierare il nostro Paese in prima linea contro siffatte, intollerabili efferatezze, che non possono essere perpetrate né tantomeno lasciate impunite ancor di più sul suolo europeo». La questione deve essere analizzata alla luce delle disposizioni dello Statuto di Roma relative alle condizioni di procedibilità della Corte penale internazionale (articoli 12 ss.).
  In linea generale, come anche fatto presente dal Sottosegretario Della Vedova nel
question time in Commissione Esteri del 4 dicembre 2014 deve osservarsi che a giurisdizione della Corte può essere attivata in tre casi: – da uno Stato parte che segnala al procuratore una situazione nella quale uno o più crimini contemplati nello Statuto appaiono essere stati commessi (articoli 13, lettera a) e 14); – dal procuratore che può iniziare le indagini di propria iniziativa (motu proprio) (articoli 13, lettera c) e 15); – dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che, nell'ambito delle prerogative ex Capitolo VII della Carta Onu, può segnalare al procuratore una situazione nella quale uno o più di crimini appaiono essere stati commessi (articolo 13, lettera b)).
  Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, nei casi in cui il procuratore agisce su iniziativa di uno Stato o
motu proprio, l'esercizio della giurisdizione della Corte è subordinato al fatto che la giurisdizione della Corte sia stata accettata o dallo Stato sul cui territorio è stato commesso il crimine o dallo Stato di cittadinanza dell'accusato. L'accettazione della competenza della Corte è automatica per gli Stati che hanno ratificato lo Statuto. Gli Stati non parte dello Statuto possono accettare la giurisdizione della Corte con una dichiarazione ad hoc.
  Nel caso di specie, l'Ucraina non è parte dello Statuto di Roma. L'Ucraina ha firmato lo Statuto della Corte penale internazionale il 20 gennaio 2000 ma non lo ha mai ratificato, anche in ragione della pronuncia, resa l'11 luglio 2001, dalla Corte costituzionale ucraina, secondo cui lo Statuto di Roma, nella parte in cui riconosce alla Corte penale internazionale una giurisdizione complementare a quella dei tribunali nazionali, sarebbe in contrasto con le disposizioni della Costituzione ucraina per le quali l'amministrazione della giustizia è di esclusiva competenza dei tribunali interni.
  Discende da ciò che l'eventuale segnalazione, operata da uno Stato parte al Procuratore, di crimini commessi in uno Stato non parte dello Statuto impedirebbe l'attivazione delle indagini.
  Vero è che il 17 aprile 2014, l'Ucraina ha depositato presso il Cancelliere della Corte penale internazionale una dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, dello Statuto di Roma. Tuttavia, la suddetta dichiarazione è relativa ai crimini commessi sul territorio ucraino nell'ambito della repressione violenta delle proteste di piazza da parte del Governo di Yanukovych. Più in particolare, l'accettazione della giurisdizione della Corte è limitata ai crimini commessi nel periodo ricompreso tra il 21 novembre 2013 – giorno in cui hanno avuto inizio le proteste contro il Governo di Yanukovych, in seguito alla decisione di quest'ultimo di non firmare l'accordo di associazione con l'Unione europea – e il 22 febbraio 2014 – giorno della destituzione di Yanukovych da parte del Parlamento e della sua fuga.
  Così stando le cose, l'attivazione della Corte penale internazionale in relazione ai fatti di Ucraina potrebbe discendere unicamente da un'iniziativa del Consiglio di sicurezza dell'Onu, ai sensi del capo VII della Carta delle Nazioni Unite, poiché, solo in questo caso, la Corte penale potrebbe esercitare la propria giurisdizione anche nei confronti di soggetti appartenenti a Stati estranei al sistema (caso al-Bashir e caso Gheddafi). Ai sensi dello Statuto Onu (articolo 27, paragrafo 3) l'eventuale Risoluzione del Consiglio di sicurezza dovrebbe incontrare il favore dei cinque membri permanenti del Consiglio.

Il Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionaleLapo Pistelli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

guerra

diritto umanitario internazionale

migrazione coatta