ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06993

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 337 del 24/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: NASTRI GAETANO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 24/11/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 24/11/2014
Stato iter:
22/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/06/2017
ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/06/2017

CONCLUSO IL 22/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06993
presentato da
NASTRI Gaetano
testo di
Lunedì 24 novembre 2014, seduta n. 337

   NASTRI. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   la sentenza della Corte di Cassazione relativa al maxi processo cosiddetto «Eternit», emessa la scorsa settimana, che ha prosciolto tutti gli imputati del processo iniziato nel 2009, volto ad individuare i responsabili delle oltre tre mila vittime e centinaia di malati causati dal contatto con l'amianto utilizzato negli stabilimenti della multinazionale di Casale Monferrato, in provincia di Torino, ripropone il tema della difficile quanto complessa rivisitazione della normativa relativa al cosiddetto reato di prescrizione breve, in questo caso riferito al disastro ambientale;
   l'annullamento delle condanne e dei risarcimenti in favore delle parti civili ha infatti evidenziato le complicazioni croniche dell'intero sistema della giustizia italiana e le criticità derivanti dall'introduzione nel 2005 della revisione dei tempi che ha dimezzato i termini della prescrizione, vanificando spesso il lavoro investigativo e istruttorio dei magistrati e delle forze dell'ordine;
   l'interrogante evidenzia come la dolorosa vicenda Eternit e la decisione di procedere in via prioritaria a un intervento normativo per modificare la legge cosiddetta ex Cirielli, all'indomani della citata sentenza conclusasi con l'annullamento della condanna del magnate elvetico Stephan Schmidheinyset, probabilmente sospinta dall'indignazione trasversale che ha coinvolto la maggior parte delle forze politiche, risultino paradossali; si fa riferimento ad alcune dichiarazioni del Governo ed in particolare del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale a tal proposito, ha dichiarato come occorra intervenire rapidamente per modificare il reato di prescrizione breve;
   a tal proposito l'interrogante rileva come in tema di riforma della prescrizione, il Presidente del Consiglio dei ministri, avesse sin dal mese di aprile 2014 manifestato l'intenzione d'intervenire in tal senso, annunciando il provvedimento lo scorso 29 agosto; in realtà, esso non è mai effettivamente giunto all'attenzione del Parlamento;
   la vicenda relativa alla sentenza Eternit, a giudizio dell'interrogante, dimostra quanto sia micidiale la normativa vigente e che urge a tal proposito modificarla in tempi rapidi, in particolare con riferimento alla legislazione in materia ambientale e di reati connessi –:
   quali orientamenti intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa e se intenda confermare l'intenzione del Governo, di assumere ogni iniziativa di competenza per avviare in tempi rapidi la riforma della prescrizione, il cui disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 29 agosto 2014, non è mai giunto all'attenzione del Parlamento. (4-06993)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 22 giugno 2017
nell'allegato B della seduta n. 819
4-06993
presentata da
NASTRI Gaetano

  Risposta. — Richiamando importanti arresti giurisprudenziali in tema di estinzione del reato di disastro colposo, con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'interrogante chiede quali iniziative normative il Governo intenda assumere al fine di riformare l'istituto della prescrizione.
  Va, a riguardo, premesso che – come noto – la Corte di cassazione, con sentenza del 19 novembre 2014, n. 7941, ha annullato, senza rinvio, la sentenza della corte d'appello di Torino, che aveva condannato l'imputato Schmidheiny Stephan, nella qualità di effettivo gestore della società Eternit S.p.a., per il reato di cui all'articolo 434 del codice penale, dichiarandone la prescrizione in seguito alla determinazione del momento consumativo, risalente all'epoca della condotta, e non già al tempo della compiuta realizzazione dell'evento.
  In buona sostanza, ed in estrema sintesi, la suprema corte ha definito la nozione di disastro e ne ha circoscritto il momento di consumazione, emettendo le conseguenti statuizioni in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione dei reati contestati.
  È noto, difatti, come le gravi patologie, in vari casi aventi conseguente mortali, addebitabili, a seguito di adeguata valutazione probabilistica, alla prolungata inalazione di fibre di amianto da parte dei lavoratori addetti, insorgano a notevole distanza temporale dall'esposizione.
  Siffatta cesura temporale tra l'esposizione al rischio e l'insorgenza della malattia, cui spesso consegue la morte, impone la necessità di previsioni normative adeguate a tutelare la salute e la vita delle persone esposte.
  In linea generale, la considerazione per cui le valutazioni scientifiche sulla pericolosità dell'amianto hanno richiesto articolati percorsi di sintesi non può giustificare la stratificazione di una normativa disorganica e frammentaria, che moltiplica competenze diverse e non coordinate, e che finisce per risolversi in un vuoto di tutela.
  Non è stato, difatti, sinora raggiunto l'obiettivo unitario di conferire coerenza alle diverse forme di tutela attraverso un assetto normativo sistematico, capace di garantire adeguatamente l'uniformità e l'effettività delle decisioni giudiziarie, la salvaguardia dei beni comuni e la tutela dei diritti di rango costituzionale.
  Si iscrivono, però, in questa prospettiva recenti iniziative normative, che manifestano la chiara volontà del Governo di assicurare forme sempre più efficaci di difesa dell'ambiente, della salute e di tutela delle vittime, attraverso il riconoscimento di maggiori diritti e strumenti di ristoro.
  La protezione dell'ambiente ha conosciuto un deciso potenziamento grazie agli sforzi profusi per varare la riforma degli «ecoreati».
  Con la legge n. 68 del 22 maggio 2015 è stato, difatti, introdotto nel codice penale un nuovo titolo, specificamente dedicato ai reati contro l'ambiente, all'interno del quale hanno trovato ingresso i nuovi delitti di inquinamento ambientale, di disastro ambientale, di traffico e abbandono di materiale radioattivo e di impedimento al controllo. In relazione a tali condotte, finalmente inquadrate in puntuali fattispecie di reato, è stato previsto un trattamento sanzionatorio severo ed è, inoltre, stata prevista la responsabilità della persona giuridica nei casi in cui il reato sia commesso nell'interesse di una società.
  Con specifico riferimento al tema della prescrizione, va sottolineato come i termini di cui all'articolo 15 del codice penale siano stati raddoppiati, nella prospettiva di potenziare l'effettività della tutela, anche in considerazione dell'orientamento interpretativo, evocato nell'atto di sindacato ispettivo, secondo cui «Nel delitto previsto dal capoverso dell'articolo n. 434 del codice penale, il momento di consumazione del reato coincide con l'evento tipico della fattispecie e quindi con il verificarsi del disastro, da intendersi come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie dal quale deriva pericolo per la pubblica incolumità, ma rispetto al quale sono effetti estranei ed ulteriori il persistere del pericolo o il suo inveramento nelle forme di una concreta lesione» (Cass. Pen. Sez. I, n. 7941 del 19 novembre 2014 cit.).
  La tutela delle vittime dell'amianto si colloca, ancora, entro le coordinate tracciate, più in generale, dalla recente legislazione, che ha conferito un rinnovato ruolo nella dinamica del procedimento penale alla persona offesa dal reato, in applicazione del principio del superiore interesse della vittima, ora recepito con il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212.
  Il decreto attua la «Direttiva vittime di reato», in vigore dal 20 gennaio 2016, che realizza in concreto il diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa, in una rinnovata prospettiva di elisione ed attenuazione delle conseguenze antigiuridiche del reato, nel doveroso adeguamento agli standard europei.
  Le istanze di complessiva razionalizzazione della materia in un unitario disegno di legge sono, inoltre, rimesse alle iniziative normative elaborate dalla II assemblea nazionale sull'amianto, promossa, nello scorso novembre, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro.
  Il disegno di legge (Atto Senato 2702) intende costituire un vero e proprio «Testo unico sull'amianto» a tutela della salute collettiva, e si propone il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa in materia di amianto.
  Viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'agenzia nazionale amianto con compiti multidisciplinari, tra i più importanti dei quali vi è il coordinamento della vigilanza in materia ambientale, assicurativa, previdenziale e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
  Il provvedimento normativo interviene, inoltre, nella materia della prescrizione modificando l'articolo 157 del codice penale, segnatamente sui termini di prescrizione dei reati di danno, dolosi e colposi, nonché dei reati di pericolo.
  Si propone, inoltre, il raddoppio dei termini di prescrizione per l'irrogazione delle sanzioni amministrative da reato agli enti collettivi.
  Quanto agli aspetti processuali, infatti, si modificano gli articoli 221 e 225 del codice penale; i termini delle indagini preliminari e della prescrizione vengono raddoppiati quando si proceda per i reati di disastro, lesioni e morte per malattie asbesto-derivate; si stabilisce l'obbligo di assunzione della testimonianza e della perizia con le forme dell'incidente probatorio, anticipandole dunque nella fase delle indagini, per tener conto del rischio che le vittime dell'amianto abbiano una ridotta aspettativa di vita.
  È, inoltre, contemplata l'ammissione delle vittime e dei loro familiari al patrocinio a spese dello Stato nei processi per disastro, omicidio, lesioni.
  Siffatta disciplina si muove in linea con le finalità di accelerazione dell'accertamento processuale, nel rispetto delle garanzie, perseguite, in generale, dal disegno di legge sul processo penale, appena approvato dal Senato, che contiene sostanziali innovazioni anche del regime della prescrizione.
  La definitiva approvazione delle riforme in itinere consentirà di salvaguardare più efficacemente anche i diritti delle vittime dell'amianto, nel profondo convincimento che dall'effettività della tutela giudiziaria passi davvero il grado di civiltà di una comunità.
  Sotto il profilo del potenziamento delle ulteriori forme di tutela, la cosiddetta legge di stabilità 2016 ha già previsto che «Le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 7, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel corso dell'anno 2015 possono essere erogate agli eredi, nella misura fissata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 ripartita tra gli stessi, su domanda, corredata di idonea documentazione, presentata dai medesimi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le prestazioni di cui al presente comma sono erogate a valere sulle disponibilità presenti nel Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, nei limiti delle somme individuate dal citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e destinate alla copertura delle spese per le prestazioni in favore degli aventi diritto per l'anno 2015».
  Il comma 250 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cosiddetta legge di stabilità 2017, ha altresì introdotto, entro alcuni limiti finanziari, il diritto alla pensione di inabilità per i soggetti affetti da alcune malattie connesse all'esposizione lavorativa all'amianto anche per i casi in cui manchi il presupposto dell'inabilità assoluta.
  La norma ha, inoltre, previsto modifiche ai relativi requisiti contributivi.
  Le azioni risarcitone per danni conseguenti alla nocività dell'ambiente lavorativo determinata dall'esposizione all'amianto trovano, invece, il loro generale riferimento nel disposto dell'articolo 2087 del codice civile, in relazione alle fonti disciplinanti gli obblighi del datore di lavoro di adottare le necessarie misure di prevenzione del rischio.
  Al fine di assicurare la massima tempestività nella decisione delle relative controversie, le predette forme di tutela sono azionabili secondo le disposizioni generali dettate per il contenzioso in materia di lavoro e previdenza obbligatoria.
  Anche la ricerca di maggiore celerità di questi processi si inserisce nel solco delle iniziative, normative ed organizzative, che negli ultimi tre anni ho posto in essere per la maggiore efficienza dei processo civile.
  Merita, infine, di essere segnalata la costituzione, nel maggio 2016, di un tavolo interistituzionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'individuazione delle misure del piano nazionale amianto che richiedono adeguate coperture finanziare, l'aggiornamento periodico del piano stesso, l'individuazione delle misure prioritarie e l'indizione di una conferenza nazionale sull'amianto, a cadenza periodica.
Il Ministro della giustiziaAndrea Orlando.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

riforma giudiziaria

dichiarazione del governo

revisione della legge