ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06941

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 334 del 19/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: PINI GIANLUCA
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 19/11/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19/11/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 26/11/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06941
presentato da
PINI Gianluca
testo di
Mercoledì 19 novembre 2014, seduta n. 334

   GIANLUCA PINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   nel territorio di Rimini e Riccione sono in corso i lavori per la realizzazione del TRC, trasporto rapido costiero su gomma, in affiancamento alla linea ferroviaria esistente, per una lunghezza di circa 10 chilometri;
   l'opera rientra nel programma delle infrastrutture strategiche della legge obiettivo, ex legge n. 443 del 2001, approvato con delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2002 S.O.); tale programma, infatti, all'allegato 1, include la voce «Costa romagnola metropolitana» per un importo complessivo di 2,582 milioni di euro e all'allegato 2, nella parte relativa alla Regione Emilia Romagna, tra le «Metropolitane», include il «Sistema di trasporto a guida vincolata nell'area metropolitana della costa romagnola Ravenna-Rimini-Cattolica»;
   con la delibera 20 dicembre 2004, n. 86, (Gazzetta Ufficiale n. 109 del 2005), il CIPE ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare del «Trasporto rapido costiero (TRC) Rimini Fiera-Cattolica – 1o stralcio funzionale tratta Rimini FS-Riccione FS», individuando nell'Agenzia TRAM il soggetto aggiudicatore;
   successivamente, con delibera 29 marzo 2006, n. 93, il CIPE ha approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell'attestazione della compatibilità ambientale dell'opera e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo del «Trasporto rapido costiero (TRC) Rimini Fiera – Cattolica: 1o stralcio funzionale tratta Rimini FS – Riccione FS»;
   le prescrizioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui è condizionata l'approvazione del suddetto progetto, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della delibera CIPE, e devono essere assolte nella redazione del progetto esecutivo;
   con la stessa delibera CIPE è stato altresì approvato il programma delle interferenze, predisposto ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 190/2002; gli immobili di cui è posta l'espropriazione sono indicati negli elaborati del progetto definitivo da D.ESP.01 a D.ESP.14;
   nelle clausole finali è previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto del Comitato (CIPE), la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo e che «il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato: il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Segreteria di questo Comitato»;
   inoltre è previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti «provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63 del 2003», con la quale il CIPE ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1o programma delle infrastrutture strategiche;
   l'analisi accurata del progetto definitivo approvato dal CIPE, evidenzia come lo stesso non possedesse in realtà i requisiti prescritti dagli strumenti normativi che disciplinano la materia. Infatti, detto progetto, contempla edifici a cavallo della fascia di intervento, parzialmente al di fuori della stessa, relativamente ai quali non vi è traccia degli adempimenti ex articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
   in relazione alle demolizioni previste, il progetto non poteva definirsi «definitivo», atteso, che nelle tavole D.TRA. non viene data una indicazione precisa, ma una vaga traccia delle opere da demolire. La legenda recita testualmente: «opere/alberature interessate da demolizione». Appare addirittura pleonastico evidenziare che un fabbricato relativamente al quale è prevista la demolizione di un balcone è a tutti gli effetti «un fabbricato interessato da demolizioni», ma una dicitura di questo tipo, non consente di capire cosa sia esattamente da demolire, il che confligge con i requisiti di legge del «progetto definitivo»;
   atteso che la ratio degli strumenti disciplinatori in materia di opere pubbliche che prevedono espropri, snoda la propria architettura attraverso l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità e l'emissione dei decreti di esproprio nell'ambito della fascia dichiarata di pubblica utilità con l'approvazione del progetto definitivo, sarebbe incomprensibile e nemmeno ipotizzabile demolire fabbricati o loro porzioni al di fuori di detta fascia. Prima l'ente attuatore deve eseguire gli espropri (che trasferiscono la proprietà), poi una volta acquisiti gli immobili ne dispone per le finalità di interesse pubblico, quindi anche demolendoli, ma certamente non possono essere effettuate demolizioni sulle proprietà al di fuori della fascia di intervento, sulla quale era stato preventivamente apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
   bisogna quindi interrogarsi sul perché il CIPE abbia approvato un progetto definitivo che contempla campiture di opere/alberature interessate da demolizione anche oltre il limite di tale fascia;
   le demolizioni per la realizzazione del TRC avrebbero dovuto arrestarsi al limite del tracciato definito di pubblica utilità e relativamente ai fabbricati a cavallo, il progetto definitivo – ex articolo 26 comma 1 lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 210/2007 – avrebbe dovuto contenere, nell'ambito della relazione sulle strutture, i criteri diverifica da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente, per la costruzione delle nuove opere o per gli interventi sulle opere esistenti. Per tali ultimi interventi la relazione sulle strutture è integrata da una specifica relazione inerente la valutazione dello stato di fatto dell'immobile;
   resta quindi un mistero il fatto che pur in presenza di tali difformità dai disposti di legge, il CIPE abbia ugualmente approvato il progetto definitivo del TRC, disponendo un finanziamento di più di euro 90.000.000,00;
   il progetto definitivo del TRC insomma, prevedeva la demolizione totale di fabbricati non integralmente ricadenti nel corridoio deliberato in sede di approvazione CIPE, sulla base della quale era stata deliberata apposita variante di P.R.G., nonostante la giurisprudenza maturata su casi analoghi abbia dichiarato illegittima qualsivoglia demolizione prevista oltre al limite del corridoio, poiché esso coincide anche con il limite entro e solo entro il quale è possibile espropriare;
   oltre alle demolizioni fuorilegge, il progetto esecutivo elaborato successivamente, contemplerebbe quelle che all'interrogante appaiono gravi incongruità rispetto al limite di corridoio approvato dal CIPE. Vi sono almeno n. 6 punti del tracciato: Fermata Lagomaggio; Viale Madrid tra Viale Copenaghen e Viale Atene; Fermata Cavalieri Vittorio Veneto; Fermata Pascoli; Prolungamento sottopasso pedonale Aleardi; Fermata Angeloni relativamente ai quali il progetto esecutivo esorbita e sfora dai limiti deliberati dal CIPE;
   ciò in conseguenza di quelli che apparrebbero evidenti errori contenuti nel progetto definitivo. Si legge infatti nella relazione generale, a giustificazione di tali sforamenti: «Tuttavia sia la larghezza delle banchine (1,50 m) che la corsia centrale (2,60 m) risultavano essere insufficienti, le prime perché di dimensione tale da non permettere la collocazione di alcun oggetto lungo banchina (che avrebbe creato ostacoli al transito dei portatori di degli handicap), la seconda perché rendeva impossibile il transito dei mezzi, il cui fabbisogno minimo risulta essere pari a 3,50 m»;
   tali rilevanti modifiche al tracciato, rivestono chiaramente carattere di rilevanza sotto il profilo localizzativo ai sensi dell'articolo 169, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice degli appalti) e pertanto, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, non essendo contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici, l'approvazione della relativa perizia di variante, avrebbe dovuto seguire la procedura prevista all'articolo 165 dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (progettazione preliminare);
   a causa di tutte queste inesattezze e contrasti con il quadro normativo disciplinatorio, è stato anche formulato ricorso al T.A.R. di Bologna affinché venisse dichiarata l'illegittimità del progetto esecutivo T.R.C. L'Agenzia Mobilità, ancor prima dell'emanazione del giudizio di merito, che avrebbe potuto essere pronunciato a situazione compromessa, ha inviato i primi «Decreti di occupazione temporanea» delle aree al di fuori del tracciato deliberato, sulle quali insistevano porzioni di fabbricato «non espropriate» e che l'Agenzia Mobilità intendeva comunque demolire;
   primo ed eclatante è stato il caso della proprietà Walter Moretti, il quale, ha immediatamente impugnato lo specifico decreto di occupazione temporanea, evidenziando come lo stesso fosse illegittimo, in quanto finalizzato alla demolizione di una parte di fabbricato, posto al di fuori del tracciato autorizzato dal C.I.P.E. che sanciva i limiti dell'intervento; è stata presentata altresì istanza di «sospensione dell'esecuzione del provvedimento» in relazione al grave ed irreparabile danno che si sarebbe determinato con l'abbattimento della porzione di edificio in questione posta al di fuori del corridoio destinato al T.R.C., prima del giudizio di merito;
   su questa istanza, il T.A.R. di Bologna si pronunciò in data 12 settembre 2013, con specifica Ordinanza n. 00676/2013 REG. RIC, specificando, tra l'altro, che gli atti impugnati non consentono demolizioni di alcunché sia insistente sulla superficie occupata temporaneamente per tre mesi ex articolo 49 decreto del Presidente della Repubblica 327/01 e che pertanto è inibita qualunque demolizione di manufatti o loro porzioni sull'area temporaneamente occupata;
   pertanto, dalla pronuncia del T.A.R. di Bologna, risulta chiaro il divieto di demolizione nelle aree oggetto di occupazione temporanea. Non potendo demolire niente in tale area, non si sarebbe potuto demolire nemmeno la porzione di fabbricato legittimamente espropriata, in assenza delle previsioni progettuali delle opere necessarie a mantenere in essere in sicurezza la porzione residua di fabbricato;
   d'altra parte se è vero che vige il principio generale secondo il quale il pubblico interesse prevale su quello privato, vale altresì il principio secondo il quale il privato non può essere mutilato oltre allo strettamente necessario;
   pertanto, le demolizioni dovrebbero essere effettuate esclusivamente entro i limiti dell'esproprio, come dal corridoio approvato dal CIPE, in quanto il decreto di esproprio parimenti ad una usuale compravendita trasferisce le proprietà, mentre sulla restante porzione di fabbricati, esterni al tracciato autorizzato, l'Agenzia Mobilità non aveva alcun diritto reale che consentisse azioni di demolizione; anzi, l'Agenzia Mobilità era obbligata di mettere in sicurezza la parte dei fabbricati non demoliti;
   invece, l'Agenzia Mobilità sta proseguendo sulla strada delle demolizioni di interi fabbricati, anche al di fuori del limite del corridoio autorizzato (avanzando la tesi di un ipotetico diritto di’ superficie sulle aree esorbitanti dalla fascia deliberata dal CIPE in relazione ai contenuti progettuali intrinsechi), non solo per quanto concerne il caso della proprietà Moretti sopraccitato ma anche per tutti i restanti e numerosi fabbricati situati a scavalco del limite autorizzato;
   in relazione, alla gravità degli eventi, hanno fatto seguito alcuni esposti inviati alla procura della Repubblica presso il tribunale di Rimini; la posizione assunta dal procuratore ritiene che i manufatti da demolire siano quelli previsti nel progetto definitivo approvato dal CIPE nel 2006, anche se il progetto definitivo non conteneva né le superfici dei fabbricati da demolire né l'esatta indicazioni delle parti da demolire;
   attualmente le demolizioni proseguono, anche perché il T.A.R. di Bologna ha rigettato tutti successivi ricorsi avversi le occupazioni temporanee dei singoli interessati, nonostante fossero qualitativamente identici a quello della proprietà Moretti sopraccitato, rimandando tutto al merito del ricorso principale;
   tale comportamento dell'Agenzia Mobilità, che avanza con demolizioni discutibili di edifici e con l'abbattimento di alberi e proprietà private anche al di fuori dei limiti di intervento, crea sconcerto tra la popolazione che denuncia le deficienze intrinseche e le insensatezze del progetto che risulta di difficile realizzazione e non credibile, anche per l'allungamento dei tempi e dei costi;
   il 30 ottobre scorso è apparsa sui giornali la notizia che il TAR dell'Emilia Romagna, con la sentenza numero 767/2014, ha rigettato il ricorso del comune di Riccione contro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Emilia Romagna, il comune e la provincia di Rimini ed Agenzia della Mobilità per l'annullamento del verbale con cui il Comitato di Coordinamento nella seduta del 2 luglio scorso dichiarava irricevibili le proposte di varianti al TRC avanzate dal comune di Riccione e quindi riteneva non proponibili le stesse in quanto portanti modifiche sostanziali al progetto approvato dal CIPE ed in corso di esecuzione;
   l'amministrazione comunale di Riccione ha comunicato sui giornali l'intenzione di percorrere ogni ulteriore e possibile strada per la ricerca di una soluzione, condivisa, in grado di preservare la città, il suo territorio, la sua armonia urbana e tutta la sua economia da un intervento che ne potrebbe pregiudicare la sostenibilità;
   è evidente quindi l'opposizione di gran parte della popolazione che giudica l'opera costosa, inutile e persino dannosa per l'ambiente –:
   se il Ministro nell'ambito delle proprie competenze in materia di supporto alla vigilanza sull'esecuzione degli interventi che dovrebbe svolgere il CIPE, intenda approfondire la situazione che si sta creando con i lavori in corso per l'esecuzione degli interventi connessi alla TRC di Rimini-Riccione e verificare l'effettiva liceità del progetto definitivo TRC approvato dal CIPE in relazione a tutto quanto suesposto;
   se nell'ambito delle norme che disciplinano la materia, risulti ammissibile demolire fabbricati o loro porzioni oltre il limite dell'area definita di interesse pubblico (sulla quale era stato preventivamente apposto il vincolo preordinato all'esproprio) quindi fabbricati o loro porzioni non espropriati;
   se un presunto diritto di superficie, del quale peraltro a quanto consta all'interrogante non si troverebbe traccia nei pubblici registri immobiliari, sulle aree al di fuori dei limiti di esproprio, possa consentire demolizioni sulle predette aree;
   se il Ministro, nel caso sia ravvisata la fondatezza degli argomenti esposti e la conseguente illiceità del progetto definitivo del TRC approvato dal CIPE, intenda disporre le verifiche propedeutiche all'annullamento degli atti di approvazione del progetto stesso adoperandosi per il successivo annullamento e la revoca del finanziamento erogato, determinando altresì le rispettive personali responsabilità. (4-06941)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

espropriazione

transito

disboscamento