ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06940

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 334 del 19/11/2014
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/03645
Firmatari
Primo firmatario: MARIANI RAFFAELLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/11/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 19/11/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06940
presentato da
MARIANI Raffaella
testo di
Mercoledì 19 novembre 2014, seduta n. 334

   MARIANI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   il servizio ambiente della amministrazione provinciale di Lucca ha manifestato al Parlamento alcune preoccupazioni circa l'applicazione della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in particolare, per la parte inerente, alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale;
   secondo l'interpretazione dell'amministrazione provinciale di Lucca, tale disposizione ha reso inapplicabili le soglie dimensionali che stabilivano l'ordine di grandezza oltre la quale era necessaria la procedura di verifica di valutazione di impatto ambientale conseguentemente tutte le categorie progettuali presenti nell'allegato IV dovrebbero essere sottoposte alla procedura di verifica indistintamente dalle dimensioni;
   l'eliminazione, seppure transitoriamente, delle soglie dimensionali la valutazione di impatto ambientale rischia, secondo l'amministrazione provinciale di Lucca, non solo di ingolfare il lavoro degli uffici competenti, ma anche di bloccare l'iter delle richieste al vaglio delle amministrazioni, almeno fino a quando il decreto interministeriale previsto dal citato comma 1, lettera c) detterà alle regioni e alle province autonome, le modalità di adeguamento dei criteri e delle soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali;
   nello specifico, l'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 ha introdotto nuove disposizioni sostitutive di quelle recate dall'articolo 23 della legge 6 agosto 2013 n. 97, al fine di pervenire ad un recepimento della direttiva 2011/92/UE capace di superare in maniera definitiva le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086, avviata, principalmente, per non conformità delle norme nazionali che disciplinano la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) con l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva medesima;
   al fine di superare le criticità sollevate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione, l'articolo 23 della legge n. 97 del 2013 ha introdotto nuove disposizioni, senza intervenire direttamente sulle norme del codice dell'ambiente, prevedendo una procedura in due fasi per definire, da parte delle regioni, le soglie e i criteri per l'assoggettamento alla procedura di screening, sulla base delle linee guida definite, nella prima delle due fasi, a livello statale;
   le disposizioni dettate dall'articolo 15 comma 1, lettere c) e d) del decreto-legge n. 91 del 2014, sostituiscono la disciplina di cui all'articolo 23 della legge n. 97 del 2013, con una procedura che prevede un'unica fase, delegificando l'individuazione delle soglie e dei criteri, che viene direttamente demandata ad un decreto interministeriale adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili connessi ai progetti all'infrastrutture di rilevanza strategica, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previo parere delle competenti commissioni parlamentari;
   la lettera c) del comma 1 incide direttamente sul codice dell'ambiente integrando il disposto dell'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedendo che, per i progetti elencati nell'allegato IV, parte seconda, siano emanate, con il citato decreto interministeriale, disposizioni volte a definire i criteri e le soglie per ciascuna tipologia di progetto prevista nell'allegato IV per l'assoggettamento alla procedura di screening, sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V;
   la successiva lettera d) riscrive il comma 9 dell'articolo 6 del codice dell'ambiente, stabilendo che le soglie fissate dal decreto interministeriale non sono da considerarsi sostitutive bensì integrative di quelle attualmente previste dall'Allegato IV, parte seconda, del medesimo codice;
   le nuove disposizioni contengono, inoltre, due norme transitorie:
    a) la prima, alla lettera c) del comma 1 stabilisce che, in attesa dell'entrata in vigore del decreto interministeriale in questione, lo screening è effettuato caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti I all'allegato V del Codice dell'ambiente;
    b) la seconda, contenuta nel comma 3 dell'articolo 15, riguarda l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 8, del codice dell'ambiente, relative al dimezzamento delle soglie dimensionali per particolari progetti (di cui agli allegati III e IV) ricadenti all'interno di aree naturali protette o relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Tali disposizioni continuano ad applicarsi, ma solamente fino all'entrata in vigore del decreto interministeriale;
   prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 91 del 2014, la verifica di impatto ambientale era svolta sulla base di un elenco di progetti, allegato al decreto legislativo n. 152 del 2006, recepito dalla regione Toscana con la legge n. 10 del 2010, che prevedeva determinate soglie dimensionali al di sotto delle quali la normativa in materia di VIA non si applicava;
   l'amministrazione provinciale di Lucca, in data 25 luglio 2014, ha chiesto alla regione Toscana alcuni chiarimenti sulla materia oggetto della presente interrogazione e, in particolare, di fornire un indirizzo unitario al quale potessero uniformarsi le province toscane in attesa dell'emanazione del citato decreto interministeriale, proponendo un approccio procedimentale che prevedeva di valutare i progetti presentati dalle imprese «caso per caso», in modo tale da poter escludere le piccole attività con situazioni di evidente irrilevanza sotto il profilo dell'impatto ambientale, in quanto le disposizioni transitorie recate dall'articolo 15, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 91 del 2014, hanno reso inapplicabili le soglie dimensionali che stabilivano l'ordine di grandezza oltre la quale era necessaria la procedura di verifica di V.I.A.; conseguentemente tutte le categorie progettuali individuate nell'allegato IV al decreto legislativo n. 152 del 2006, indistintamente dalle dimensioni, devono essere sottoposte alla procedura di verifica di impianto ambientale;
   la regione Toscana ha risposto, in primo luogo, che non compete all'amministrazione regionale dettare agli enti locali indirizzi di carattere interpretativo della normativa statale in esame e che la disciplina transitoria contenuta all'articolo 15, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 91 del 2014 prevede che, nelle more dell'entrata in vigore del più volte citato decreto interministeriale con il quale si individueranno i criteri e le soglie da applicare all'assoggettamento alla procedura di screening dei progetti di cui all'allegato IV, alla parte seconda del decreto legislativo n. 52 del 2006, la procedura di cui all'articolo 20, che disciplina la verifica di assoggettabilità a VIA, «è effettuata caso per caso sulla base dei criteri di cui all'allegato V»;
   secondo la regione Toscana ciò implica che:
    le soglie previste dal citato allegato IV e dagli allegati B1, B2 e B3 della legge regionale n. 10 del 2010, non sono più applicabili;
    nella fase transitoria, la procedura di assoggettabilità a VIA è effettuata unicamente con l'approccio «caso per caso» vale a dire su ogni progetto elencato nell'allegato IV sulla base dei criteri di cui all'allegato V, senza possibilità di ricorso agli automatismi determinati dall'applicazione delle soglie già stabilite dalla normativa statale e regionale e che, nella fase a regime, le soglie indicate dal decreto interministeriale non saranno sostitutive ma integrative di quelle attualmente stabilite dall'allegato IV;
    ogni diversa interpretazione che conduca, nella vigenza della fase transitoria, a escludere l'attivazione della proce- dura di assoggettabilità per uno o più progetti appartenenti all'elenco di cui all'allegato IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, contrasta con le finalità della norma in questione, che è proprio quella di superare, anche nell'immediato, le censure della Commissione europea riguardo alle modalità non corrette di determinazione di soglie da parte del legislatore nazionale e che ha portato alla procedura di infrazione;
   alla luce di quanto sopra esposto, secondo la regione Toscana, la proposta di operare una selezione dei progetti volta a escludere la verifica di assoggettabilità alla VIA non può essere considerata praticabile;
   la complessità della procedura e il numero di soggetti coinvolti, non fanno ben sperare riguardo al rispetto dei tempi di emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 15 comma 1, lettere c), mentre la situazione sopra descritta starebbe determinando un notevole aggravio temporale dei procedimenti e maggiori oneri per le imprese, anche nei casi di piccole attività di evidente irrilevanza sotto il profilo di impatto ambientale –:
   se in relazione alle descritte modifiche in materia normative in materia di valutazione di impatto ambientale per la parte inerente alla verifica di assoggettabilità delle opere di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sia corretta l'interpretazione secondo la quale, nelle more dell'approvazione del decreto interministeriale, non sono più applicabili le soglie previste dall'Allegato IV, parte seconda del codice dell'ambiente e se, conseguentemente, tutte le categorie progettuali ricomprese in detto Allegato IV, indistintamente dalle dimensioni, debbano essere sottoposte alla procedura di impatto ambientale. (4-06940)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impatto ambientale

procedura CE d'infrazione

studio d'impatto