ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06860

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 331 del 13/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: PICCOLO SALVATORE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/11/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/11/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06860
presentato da
PICCOLO Salvatore
testo di
Giovedì 13 novembre 2014, seduta n. 331

   SALVATORE PICCOLO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'Isveimer (Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale), ente di diritto pubblico, trasformato in società per azioni nel 1993, è stato posto in liquidazione nel 1996; la società, agli inizi del 1999, ha liquidato il Fondo di previdenza per il personale e, in qualità di sostituto di imposta, ha versato all'erario, per conto di ogni ex pensionato, l'imposta relativa a ciascuna quota di spettanza;
   successivamente al versamento, l'Isveimer, nella liquidazione delle imposte, ha constatato di aver erroneamente omesso di detrarre dall'imponibile complessivo gli interessi per lire 29.485.269.557 su titoli già assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e, pertanto, non più tassabili in sede di loro ripartizione agli aventi diritto;
   in aggiunta, la stessa Isveimer ha riconosciuto di aver erroneamente omesso di detrarre dall'imponibile complessivo i contributi versati dai lavoratori al Fondo pensioni nei limiti del 4 per cento della retribuzione imponibile annua (al netto dei contributi obbligatori per legge) percepita in dipendenza del rapporto di lavoro, per un importo complessivo di lire 13.358.954.615;
   al fine di ottenere il rimborso, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle quote di imposta non dovute ed erroneamente versate, l'Isveimer ha adito le vie legali sostenendo con successo i tre gradi di giudizio e ottenendo, con la sentenza n. 2741 del 5 febbraio 2009 della Corte di cassazione, l'accoglimento dell'istanza da essa proposta;
   l'Agenzia delle entrate, a tre anni dalla citata sentenza, ha provveduto a rimborsare all'Isveimer solo una parte dell'imposta non dovuta, che la società a sua volta avrebbe dovuto retrocedere ai singoli ex pensionati ai quali era stata ingiustamente accollata all'atto della liquidazione del Fondo di previdenza;
   l'Isveimer ha potuto, perciò, corrispondere l'importo delle imposte non dovute solo ad una parte degli ex pensionati sulla base di un elenco trasmesso dall'Agenzia delle entrate; una procedura che ha negato il rimborso ad una parte consistente degli ex pensionati;
   in data 18 dicembre 2012, nel corso della XVI legislatura, l'interrogato ha presentato un atto di sindacato ispettivo (n. 5-08691) sui temi sopraesposti al Ministro dell'economia e delle finanze, chiedendo quali fossero stati i criteri adottati dall'Agenzia delle entrate nella redazione del citato elenco degli aventi diritto al rimborso erariale per le ritenute operate indebitamente a carico dei soggetti iscritti, anche al fine di provvedere all'immediato pagamento delle somme a loro dovute;
   alla suddetta interrogazione, in data 19 dicembre 2012, l'allora sottosegretario Vieri Ceriani ha risposto che: «l'Agenzia delle entrate e del territorio rappresenta che al fine di evitare duplicazioni di rimborsi e scongiurare il pagamento di somme in favore di soggetti non aventi diritto, a tutela dell'Erario, ha adottato i seguenti criteri per individuare gli ex dipendenti per i quali il rimborso non poteva essere erogato: a) soggetti che, a qualunque titolo, avevano già ottenuto il rimborso; b) soggetti che, in esito ad un giudizio instaurato autonomamente, non avevano ottenuto il riconoscimento del diritto al rimborso; c) soggetti con un giudizio ancora pendente o interessato da sentenza non ancora definitiva che potevano invocare l'applicazione del giudicato favorevole alla società ai sensi dell'articolo 1306 del codice civile, secondo cui i coobbligati solidali possono avvalersi del giudicato formatosi a favore di un altro coobbligato; d) soggetti che avevano ottenuto il riconoscimento del diritto al rimborso in esito ad un giudizio instaurato autonomamente»;
   a tal proposito, risulta incomprensibile l'esclusione dagli elenchi degli aventi diritto dei «soggetti che, in esito ad un giudizio instaurato autonomamente, non hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al rimborso», tale esclusione appare illogica considerato che il mancato riconoscimento di un motivo (causa petendi) di diritto al rimborso di un'imposta, non esclude l'esistenza e, quindi, il riconoscimento di un qualsiasi altro motivo di diritto al rimborso, ancorché parziale, della stessa imposta;
   si evidenzia, al riguardo, che tanto il petitum quanto la causa petendi dei giudizi instaurati autonomamente dagli ex pensionati dell'Isveimer non hanno nulla a vedere con il petitum e la causa petendi del giudizio de quo instaurato dall'Isveimer e conclusosi con la sentenza n. 2741/09 della Corte di cassazione, di cui gli ex pensionati dell'Isveimer da oltre 5 anni stanno sollecitando l'applicazione;
   è verificabile per tabulas che i giudizi instaurati dagli ex pensionati non avevano per oggetto la correzione della base imponibile (vale a dire la detrazione dalla stessa di somme che il sostituto di imposta aveva erroneamente in essa inserito), ma riguardavano solo ed esclusivamente la revisione del criterio di tassazione e, più precisamente, la modifica dell'aliquota di tassazione: si chiedeva che le quote di spettanza, connesse alla liquidazione del Fondo, fossero riconosciute esenti (aliquota dello 0 per cento) da imposizione fiscale (in applicazione del principio che – trattandosi di liquidazione forzata di un Fondo, imposta dall'articolo 4 della legge n. 588 del 1996, e non di una liquidazione volontaria – non esistesse una norma impositiva riguardante la fattispecie delle somme erogate da Isveimer) oppure, in subordine, assoggettate all'aliquota, meno gravosa, del 12,50 per cento (in applicazione del criterio dell'assimilazione delle somme erogate a redditi da capitale);
   va ribadito anche che gli ex pensionati dell'Isveimer non hanno mai impugnato la determinazione della base imponibile, considerato che l'Isveimer si era guardata bene dall'informarli di aver sbagliato a computarla per negligenza;
   è utile sottolineare, inoltre, che per i contenziosi autonomamente attivati dagli ex pensionati, le commissioni tributarie provinciali hanno riconosciuto che le quote erogate non fossero assoggettabili ad imposizione fiscale alcuna, accettando il criterio proposto che – trattandosi di liquidazione forzata di un Fondo, imposta dall'articolo 4 della legge n. 588 del 1996, e non di una liquidazione volontaria – non esistesse una norma impositiva riguardante la fattispecie delle somme erogate da Isveimer; l'Agenzia delle entrate per una cinquantina di ricorrenti rinunciò anche ad impugnare tali sentenze, lasciando che si formasse il giudicato agli stessi favorevole;
   l'attuale distinzione – tra soggetti che, in esito ad un giudizio instaurato autonomamente, non avevano ottenuto il riconoscimento del diritto al rimborso (perché l'Agenzia delle entrate impugnò la sentenza della Commissione tributaria provinciale) e i soggetti che avevano ottenuto tale riconoscimento (solo perché rinunciò ad impugnare la sentenza della Commissione tributaria provinciale) è, perciò, il risultato di un censurabile comportamento dell'Agenzia dell'entrate non improntato ai doverosi principi di uniformità e di imparzialità, cui deve attenersi la pubblica amministrazione –:
   quali siano i motivi per cui l'Agenzia delle entrate continua a negare, nonostante le evidenze sopra esposte, il rimborso dovuto per effetto della sentenza n. 2741/09 del 5 febbraio 2009 della Corte di cassazione, a molti ex pensionati del F.I.P. ISVEIMER;
   se, conseguentemente, non ritenga di intervenire con urgenza, nell'ambito delle sue competenze, per rimediare a tale iniquità. (4-06860)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rimborso

pensionato

politica fiscale