ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06820

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 329 del 11/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: SCOTTO ARTURO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 11/11/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 11/11/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06820
presentato da
SCOTTO Arturo
testo di
Martedì 11 novembre 2014, seduta n. 329

   SCOTTO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   con riferimento ai lavoratori extra-comunitari in nero e per i quali è stata avanzata la domanda di sanatoria ai sensi del decreto-legge n. 109 del 2012, l'obiettivo della legge è quello di proteggere i lavoratori (in quanto parte debole del rapporto), affinché non si verifichino casi di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, in seguito ad inadempienze datoriali; sull'argomento sono stati presentati in ambito parlamentare altri atti di sindacato ispettivo;
   con la nota esplicativa n. 3269 del 15 maggio 2014 a firma del prefetto Malandrino, direttore centrale del dipartimento immigrazione, indirizzata al Sindacato SIA-CONFSAL, la cui sede nazionale del settore stranieri è in provincia di Napoli e che primariamente aveva sollevato la questione, nonché agli sportelli unici per l'immigrazione di Salerno e Padova, si erano date indicazioni affinché gli uffici provvedessero ad adeguare il loro comportamento procedendo correttamente all'analisi delle pratiche di emersione di cui al decreto-legge n. 109 del 2012;
   a quanto consta all'interrogante, detta nota del prefetto confermò la fondatezza delle osservazioni presenti nell'interrogazione e fece chiarezza sulla corretta applicazione dell'articolo 5, comma 11-ter del decreto legge n. 109 del 2012 così come aggiunto dal decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito dalla legge n. 99 del 9 agosto 2013, nel senso che non si possono o devono pretendere da un lavoratore soggetto a procedure di emersione da lavoro nero documentazioni di competenza del datore di lavoro (nello specifico la prova del pagamento contributivo del pregresso rapporto di lavoro tenuto a nero, per cui resta responsabile per legge il datore di lavoro, come specificato chiaramente anche dall'articolo 5, comma 11-quater, del decreto-legge numero 109 del 2012);
   tuttavia, dopo la predetta nota, il medesimo ufficio del Ministero dell'interno dipartimento immigrazione, ha emesso un'ulteriore nota sul medesimo argomento in data 1o agosto 2014 n. 4826 a firma del vice capo dipartimento vicario prefetto Malandrino, a giudizio dell'interrogante palesemente contrastante con la precedente del 15 maggio;
   la nota n. 4826 del vice vicario, inviata sempre e solo allo sportello unico immigrazione di Salerno e di Padova, ha finito per porre in essere il blocco da parte di Salerno e Padova sul finire dell'emersione/sanatoria, di varie centinaia di pratiche, sostenendo come necessaria l'esibizione della prova dell'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali di riferimento al lavoro svolto di cui in sanatoria e promettendo un'ulteriore circolare sul finire della stessa sanatoria e la prossima consultazione di un database, finora inesistente, e comunque secondo l'interrogante di dubbia credibilità, dato che quasi tutti gli sportelli unici immigrazione d'Italia hanno già da tempo concluso l'analisi delle pratiche di emersione di cui al decreto-legge n. 109 del 2012;
   il 24 ottobre 2014 è stata prodotta ed inviata a tutti gli sportelli unici immigrazione una circolare congiunta da parte dei Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la quale sostiene che per procedere a sanare la posizione dei lavoratori oggetti della emersione di cui al decreto-legge n. 109 del 2014 è necessaria la dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali ed addirittura è necessario indicare un minimo di sei mesi, quando, a conti fatti, a norma del decreto-legge n. 109 del 2012 ne bastavano poco più di quattro, e cioè un semestre inteso contributivamente;
   la pretesa espressa dalla circolare in questione varrebbe anche nel caso di cessazione pregressa del rapporto di lavoro, e persino se a presentarsi fosse solo il lavoratore, secondo l'interrogante in chiaro contrasto con la legge;
   la norma di riferimento circa i contributi previdenziali legati alle pratiche di emersione di cui al decreto-legge n. 109 del 2012 è di rarissima chiarezza, ed è riportata dai già citati commi 11-ter ed 11-quater del decreto-legge n. 109 del 2012 così come aggiunti dal decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013;
   la circolare congiunta del 24 ottobre 2014 stravolge la suddetta normativa ed impone agli sportelli unici per l'immigrazione come Napoli, che nel frattempo ha quasi concluso i lavori ed ha già concesso varie migliaia di permessi in attesa di occupazione, ad interrompere l'analisi corretta delle pratiche di emersione come sempre fatto, e cioè senza la pretesa della prova dell'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali dai lavoratori;
   dal 24 ottobre 2014, quindi, per i pochi rimanenti, va pretesa tale prova, innescando così una evidentissima sequela di differenti trattamenti per medesime pratiche;
   all'interrogante sembrerebbe esservi una violazione e falsa applicazione dell'articolo 5, comma 1, 5, 9, 11-ter e 11-quater del decreto-legge n. 109 del 2012, della circolare interministeriale n. 35/0004096 del 10 luglio 2013, degli articoli 3 e 97 della Costituzione, dell'articolo 323 del codice penale e dell'articolo 1, comma 2 della legge n. 241 del 1990;
   vi è un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione che sostiene l'esclusiva responsabilità del pagamento dei contributi previdenziali ascritta a carico dei datori di lavoro;
   con questo novello dettame comportamentale preteso dalla circolare del 24 ottobre 2014 si produce l'effetto di sfornire di protezione la parte debole del rapporto sommerso, che resta esposta alle mutevoli determinazioni del suo datore di lavoro; tale prescrizione è foriera di inutili contenziosi che rischiano di vedere l'amministrazione, per quanto di premessa, soccombente –:
   se i Ministri non intendano, per quanto di competenza, diramare, ancora una volta, le opportune direttive affinché da parte degli sportelli unici per l'immigrazione vi sia una corretta ed omogenea applicazione delle norme disposte con il decreto-legge n. 76 del 2013, così come convertito dalla legge n. 99 del 9 agosto 2013;
   se sia legittima l'emissione di una circolare a giudizio dell'interrogante così palesemente contrastante con la legge e se non si ritenga che si debba assumere iniziative per ritirarla immediatamente diramando disposizioni agli sportelli unici immigrazione affinché, per le pratiche di emersione di cui al decreto-legge n. 109 del 2012, non possa pretendersi prova dell'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali nei casi di cui ai commi 11-ter e 11-quater dell'articolo 5;
   se non si ritenga opportuno disporre un accertamento sulle motivazioni che hanno spinto i funzionari del Ministero ad emettere, sul finire della emersione/sanatoria, la circolare del 24 ottobre 2014. (4-06820)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

immigrazione

lavoro nero

cessazione d'impiego