ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06764

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 326 del 06/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: BRANDOLIN GIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/11/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 06/11/2014
Stato iter:
05/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/02/2015
PINOTTI ROBERTA MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 05/02/2015

CONCLUSO IL 05/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06764
presentato da
BRANDOLIN Giorgio
testo di
Giovedì 6 novembre 2014, seduta n. 326

   BRANDOLIN. — Al Ministro della difesa . — Per sapere – premesso che:
   in data 29 marzo 2014 l'ammiraglio di squadra Franco Paoli ha ultimato l'incarico di presidente nazionale della Lega navale italiana per scadenza del mandato triennale e che, in data 14 maggio, è scaduta la proroga di 45 giorni prevista dall'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293;
   solo in data 30 giugno 2014, ben oltre quindi la data di scadenza della predetta proroga, il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina dell'ammiraglio di squadra Giuseppe Lertora a presidente della Lega navale italiana;
   alla data odierna non risulta formalizzato il decreto del Presidente della Repubblica previsto per tale nomina dall'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e pertanto, la Lega navale italiana, ente pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, è materialmente impedita da oltre 5 mesi a condurre le attività connesse con i propri fini istituzionali tra i quali prevalgono quelli di protezione ambientale e di promozione e utilità sociale;
   la Lega navale italiana, che opera attraverso una struttura periferica di circa 250 sezioni, delegazioni e centri nautici distribuiti sull'intero territorio nazionale e alla quale aderiscono circa 60.000 Soci, quale ente a base associativa non gravante sulla finanza pubblica, rientra nella previsione normativa di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 –:
   se sia vero che l'ufficio legislativo del Ministero della difesa abbia richiesto, in data 15 settembre 2014 allo Stato maggiore della marina militare di acquisire e trasmettere, al medesimo ufficio, una formale rinuncia scritta e non condizionata a qualsivoglia indennità/compenso da parte dell'ammiraglio Lertora, senza la quale non si sarebbe potuto procedere a perfezionare il provvedimento di nomina, a titolo gratuito e solo per un anno;
   se sia vero che tale richiesta sia stata originata dal convincimento che l'incarico di presidente nazionale della Lega navale italiana rientri nella previsione normativa di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012 – così come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2014, nonostante il predetto articolo 5 sia rubricato «Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni» e che il citato articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013 sancisca, tra l'altro, che gli enti aventi natura associativa si adeguino con propri regolamenti ai princìpi di razionalizzazione e contenimento della spesa in quanto non gravanti sulla finanza pubblica;
   quali siano le motivazioni che hanno indotto a mantenere la designazione dell'ammiraglio Lertora a presidente della Lega navale italiana per un anno con possibile pregiudizio nelle attività della Lega navale italiana e non invece, giusta articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che fissa in tre anni la durata della carica, a designare altro nominativo in possesso dei requisiti richiesti;
   quali iniziative intenda promuovere per sbloccare la situazione di «impasse» che si è creata nella procedura di nomina del presidente nazionale della Lega navale italiana – parallelamente in quella del vice presidente nazionale per il quale valgono fatti e considerazioni analoghi – atteso, tra l'altro, che se le nomine fossero avvenute entro i termini previsti, la stessa avrebbe preceduto l'entrata in vigore del decreto-legge n. 90 del 2014;
   se la modifica introdotta dall'articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2014 all'articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012 debba essere interpretata nel senso che essa non si applica agli enti di natura associativa in quanto tali enti non rientrano nell'ambito delle amministrazioni pubbliche di cui all'elenco ISTAT e pertanto non incidono sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica. (4-06764)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 5 febbraio 2015
nell'allegato B della seduta n. 372
4-06764
presentata da
BRANDOLIN Giorgio

  Risposta. — La lega navale italiana è un ente pubblico non economico, senza finalità di lucro, a base associativa, posto sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e vigilato dai Ministeri della difesa e delle infrastrutture e trasporti.
  Il comma 2-
bis) dell'articolo 2 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, stabilisce, tra l'altro, che gli enti aventi natura associativa si adeguino con propri regolamenti ai princìpi di razionalizzazione e contenimento della spesa in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.
  Alla lega navale italiana risultano corrisposti dallo Stato, a partire dal 2010 (senza contare, per brevità, le contribuzioni pubbliche antecedenti) 48.199 euro così ripartiti:
   euro 13.600 con decreto interministeriale Difesa – Ministero dell'economia e delle finanze 1o dicembre 2010;
   euro 4.099 con decreto interministeriale Difesa – Ministero dell'economia e delle finanze 25 maggio 2011;
   euro 16.050 con decreto interministeriale Difesa – Ministero dell'economia e delle finanze 17 settembre 2012;
   euro 14,450 con decreto interministeriale Difesa – Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2013.

  Da tali elementi fattuali risulta che, pur se in percentuale minima rispetto alle entrate complessive derivanti dalle quote associative, sussiste anche una parte di attivi di derivazione pubblica che, obiettivamente, non consente di iscrivere l'ente in argomento fra i soggetti pubblici non gravanti sulla finanza pubblica. Pertanto, come espressamente indicato dal dipartimento della ragioneria generale dello Stato con foglio n. 90548 del 19 novembre 2014, non appare affatto pacifica la pretesa applicabilità alla lega del richiamato comma 2-bis) dell'articolo 2 del decreto legge n. 101 del 2013.
  Quel che rileva maggiormente sono, però, le disposizioni introdotte dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che – modificando il comma 9, dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 – ha istituito il divieto per le pubbliche amministrazioni (definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) di conferire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo nelle amministrazioni medesime, ovvero negli enti o società da esse controllati, se non a titolo gratuito e per la durata di un solo anno non rinnovabile né prorogabile.
  Tale norma è entrata in vigore durante l’
iter di nomina, a presidente della lega navale, dell'ammiraglio in quiescenza citato nell'atto.
  Si tratta, in buona sostanza, del classico caso di norma di rango primario, che implicitamente abroga, ponendole nel nulla, tutte le disposizioni di rango inferiore in contrasto, come quelle sulla durata dell'incarico, richiamate nell'atto ispettivo e rinvenibili nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e, allo stesso modo, quella statutaria sull'ammissibilità, come nel caso di specie, di emolumenti (peraltro già consistenti) per l'esercizio della carica di presidente.
  Per queste ragioni, prima della definitiva formalizzazione della nomina con decreto presidenziale, è stato indispensabile, per gli uffici della Presidenza e della Difesa, acquisire per iscritto il consenso informato del nominando circa l'indispensabile applicazione delle due nuove disposizioni, concernenti gratuità e durata dell'incarico.
  A fronte della richiesta in tal senso inoltrata il 19 settembre 2014, lo Stato maggiore della Marina ha comunicato la rinuncia da parte dell'interessato alla formalizzazione della nomina.
  La Marina militare sta formalizzando una nuova designazione del presidente nazionale e del vice presidente nazionale della lega navale, ai sensi degli articoli 69 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e in linea con le nuove disposizioni di legge.
  Verificato il possesso dei previsti requisiti di legge, la loro candidatura verrà sottoposta all’
iter di nomina comprendente le deliberazioni del Consiglio dei Ministri e il parere del Parlamento.
Il Ministro della difesaRoberta Pinotti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ente pubblico

economia pubblica

finanze pubbliche