ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06729

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 324 del 04/11/2014
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/03443
Firmatari
Primo firmatario: CAPOZZOLO SABRINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/11/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 04/11/2014
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 04/11/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 05/02/2015
Stato iter:
05/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/02/2015
DE VINCENTI CLAUDIO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 05/02/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 05/02/2015

CONCLUSO IL 05/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06729
presentato da
CAPOZZOLO Sabrina
testo di
Martedì 4 novembre 2014, seduta n. 324

   CAPOZZOLO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   in Italia, in relazione al black-out del 28 settembre 2003, sono state presentate contro Enel Distribuzione spa, numerose richieste stragiudiziali e giudiziali di indennizzi automatici e di risarcimento di danni da parte di consumatori finali;
   tali richieste hanno dato luogo a un significativo contenzioso dinanzi ai Giudici di Pace, concentrato essenzialmente nelle regioni Campania, Calabria e Basilicata, per una cifra totale di circa 250.000 giudizi;
   in primo grado tali giudizi si sono conclusi per circa due terzi con sentenze a favore dei ricorrenti (con condanna di Enel al pagamento di indennizzo e spese legali) mentre i giudici di tribunale che si sono pronunciati in sede di appello hanno quasi tutti deciso a favore di Enel Distribuzione, motivando sia in relazione alla carenza di prova dei danni denunciati, sia riconoscendo l'estraneità della società all'evento;
   le sentenze sfavorevoli a Enel Distribuzione sono state tutte impugnate davanti alla Corte di cassazione, che si è pronunciata a favore di Enel, confermando il primo orientamento, già emesso con le ordinanze (numeri 17282, 17283 e 17284) del 23 luglio 2009, che, accogliendo i ricorsi e rigettando le domande dei clienti, ha escluso tassativamente la responsabilità di Enel Distribuzione: la Suprema Corte di Cassazione, inoltre, ribaltando un precedente orientamento giurisprudenziale, ha negato la sussistenza del danno esistenziale per le cause di modesto importo economico, quali quelle promosse contro l'Enel, Telecom, limitandone l'esistenza solo ai diritti costituzionalmente garantiti;
   dal mese di maggio 2008, Enel, attraverso le proprie Compagnie assicuratrici, ha intrapreso una serie di azioni finalizzate all'ottenimento del rimborso di quanto già pagato in esecuzione delle sentenze sfavorevoli;
   a detta delle associazioni di tutela dei consumatori che si stanno occupando della vicenda, Enel Distribuzione, per raggiungere tale scopo, ha affidato ad una società di riscossione, il compito di recuperare le somme richieste;
   il recupero di queste somme si sta effettuando con l'invio di migliaia di lettere con richiesta rimborso indennizzo e spese legali;
   si sta generando un vero e proprio allarme sociale nella comunità del Cilento e dell'intera provincia di Salerno, già debilitate da un grave quadro di congiuntura economica, provocato dall'arrivo di migliaia di raccomandate attraverso le quali sono state richieste le somme precedentemente citate –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti presentati in premessa e quale sia il loro orientamento e se intendano promuovere le azioni necessarie per favorire un confronto tra le parti che arrivi ad una possibile conciliazione.
(4-06729)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 5 febbraio 2015
nell'allegato B della seduta n. 372
4-06729
presentata da
CAPOZZOLO Sabrina

  Risposta. — Con riferimento al black-out occorso il 28 settembre 2003, citato nell'interrogazione in esame, si evidenzia, innanzitutto, che gli standard tecnici e gli eventuali malfunzionamenti e/o disservizi afferenti alla qualità tecnica del servizio di fornitura di energia elettrica e, nello specifico, gli episodi d'interruzione dell'erogazione di energia elettrica costituiscono materia d'esclusiva competenza dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito Autorità) e sono da essa specificatamente disciplinati.
  Sono, infatti, disciplinate dall'Autorità le tempistiche di ripristino della fornitura di energia elettrica, a seguito di interruzione delle linee elettriche e l'ammontare degli indennizzi automatici, in caso di mancato rispetto delle predette tempistiche.
  Il
black-out citato è stato il più importante della rete elettrica italiana ed ha causato disagi e danni materiali ad una moltitudine di consumatori finali, con conseguente richiesta di rifusione da parte di quest'ultimi. L’iter giudiziario, tuttavia, avviato dagli utenti finali nei confronti della società Enel distribuzione Spa, dopo una prima sentenza dell'Autorità giudiziaria favorevole agli utenti, si è concluso con la sentenza della Corte Suprema di Cassazione, che ha condotto alla definitiva risoluzione del contenzioso a favore della società di distribuzione.
  L'azione intrapresa da Enel distribuzione Spa di recupero delle somme corrisposte ai consumatori finali a titolo di risarcimento danni (in ossequio alla sentenza di primo grado) trae, quindi, fondamento dal pronunciamento definitivo in sede giurisdizionale.
  Peraltro, da informazioni acquisite dalla società Enel distribuzione Spa, risulta che gli importi che i clienti finali sono chiamati a restituire sono di esigua entità e si attesterebbero su cifre a partire da un minimo di poche centinaia di euro ad un massimo di un migliaio d'euro, non sembrerebbe, quindi, necessario, a parere della stessa società, ricorrere a forme generalizzate di rateizzazione.
  Infine, con riferimento alla richiesta di promozione di una possibile azione di conciliazione tra le parti coinvolte, si rappresenta che l'istituto della conciliazione è una procedura alternativa rispetto all'azione giudiziaria, pertanto non è ad essa sovrapponibile né si ritiene avrebbe significato ricorrervi in via secondaria.

Il Viceministro dello sviluppo economicoClaudio De Vincenti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del consumatore

giudice

danno