ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06728

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 324 del 04/11/2014
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/03596
Firmatari
Primo firmatario: CRIPPA DAVIDE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/11/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 04/11/2014
Stato iter:
04/12/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/12/2014
VICARI SIMONA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 04/12/2014

CONCLUSO IL 04/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06728
presentato da
CRIPPA Davide
testo di
Martedì 4 novembre 2014, seduta n. 324

   CRIPPA. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 recante «norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, oltre alla relativa licenza di esercizio» ha previsto che la manutenzione degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento sia affidata a persone munite di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero ad un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente;
   ai sensi del già citato articolo 15, il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;
   in applicazione dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95 relativamente agli organismi del Ministero dell'interno, durante l'adunanza della commissione speciale del 16 ottobre 2014, il Consiglio di Stato ha espresso un giudizio sfavorevole al mantenimento della Commissione per l'abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi, che ha il compito di effettuare le attività connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali per il conseguimento del certificato di abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi in servizio privato, rilasciato dal prefetto;
   il Consiglio di Stato riterrebbe quindi che la Commissione abbia un costo di funzionamento non esiguo e apparrebbe priva di carattere di infungibilità;
   a seguito di tale parere la Commissione per l'abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi della provincia di Roma ha cessato la propria attività dal 31 dicembre 2013, pertanto non è possibile inoltrare istanze per sostenere l'esame di abilitazione;
   al caso della prefettura di Roma hanno fatto seguito anche quelle di Milano, Brescia, Varese, Novara, Perugia e Firenze, le quali hanno dichiarato l'inoperatività delle proprie commissioni per l'abilitazione, determinando di conseguenza il blocco degli esami di abilitazione;
   la medesima misura non sarebbe stata fatta propria da altre prefetture;
   parrebbe quindi vigere al momento un regime diverso in ciascuna prefettura d'Italia, a seconda dell'adeguamento o meno al parere del Consiglio di Stato;
   quanti hanno concluso l’iter necessario presso le prefetture sopracitate per poter accedere al concorso per l'abilitazione alla manutenzione ordinaria di ascensori e montacarichi si troverebbero quindi nell'impossibilità di ottenere il certificato di abilitazione per intraprendere la professione;
   inoltre, coloro i quali hanno concluso un periodo di 5 anni di apprendistato presso le ditte di ascensori e che hanno frequentato il corso di preparazione all'esame per l'abilitazione alla manutenzione ordinaria di ascensori e montacarichi non potrebbero essere assunti a tempo indeterminato, come previsto dal Contratto collettivo nazionale del lavoro, non potendo essere inquadrati nella qualifica acquisita per la mancanza del certificato di abilitazione;
   dal 1951 in Italia la manutenzione di tutto il sistema degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento è obbligatoria e deve essere eseguita da persona munita di certificato di abilitazione operante o da ditte specializzate, ovvero da operatori comunitari dotati di specializzazione equivalente, che dovrebbero provvedere tramite personale abilitato al fine di garantire la sicurezza degli utenti;
   in Italia vi sarebbero attualmente circa 870.000 impianti in servizio per un totale di circa 100 milioni di corse al giorno;
   nonostante la crisi dell'edilizia abbia fatto registrare un calo delle nuove installazioni, nel settore ascensoristico il livello occupazionale risulterebbe essere in lieve crescita e la continua necessità di ricambio generazionale contribuirebbe quindi alla creazione di nuovi posti di lavoro per i giovani;
   su iniziativa di Confartigianato Ascensoristi, tramite un avviso comune datato 15 luglio 2014 e firmato da Confartigianato Ascensoristi, Casartigiani (Confederazione autonoma sindacati artigiani), FIOM-CGIL, FEM-CISL, UILM-UIL e CNA Installazione impianti, i sottoscrittori hanno denunciato la sopracitata impossibilità di ottenere il certificato di abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi in servizio privato –:
   se il Governo sia a conoscenza della situazione;
   se non ritengano, alla luce delle considerazioni svolte in premessa, che all'interruzione delle attività delle Commissione per l'abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi presso le prefetture debba fare immediatamente seguito l'indicazione di un altro organo o istituzione con medesime competenze e poteri per garantire il normale svolgimento del concorso di abilitazione;
   se non ritengano opportuno, in momento storico in cui la disoccupazione giovanile è ai massimi storici, garantire l'accesso al mercato del lavoro a quanti si sono impegnati a svolgere 5 anni di apprendistato e hanno frequentato corsi per la preparazione all'esame per l'abilitazione;
   se non ritengano che un simile vuoto e la soppressione della Commissione per l'abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi possa indurre a pensare che il certificato di abilitazione non sia più necessario allo svolgimento della professione;
   se non ritengano di assumere iniziative per sanare questo vuoto e evitare che l'attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012 – «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» – comporti invece un decurtamento dei diritti e delle opportunità di occupazione dei giovani aspiranti ascensoristi. (4-06728)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 dicembre 2014
nell'allegato B della seduta n. 345
4-06728
presentata da
CRIPPA Davide

  Risposta. — Nell'atto di sindacato ispettivo in esame si premette che l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante «Norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, oltre alla relativa licenza di esercizio», ha previsto che la manutenzione degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento sia affidata a persone munite di certificato di abilitazione.
  Tale certificato è stato, fino ad oggi, rilasciato dal prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice.
  La recente, definitiva soppressione di dette commissioni presso le prefetture, in attuazione dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95 in funzione di esigenze di contenimento della spesa, ha determinato un sostanziale blocco delle attività di rilascio di tali abilitazioni presso molte prefetture.
  A tal riguardo il Ministero dell'interno, interrogato su quanto di competenza, comunica che in effetti, il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 e successive modifiche e integrazioni, adottato in recepimento della direttiva comunitaria 95/16/CE, all'articolo 15 stabilisce che «Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767».
  In particolare, l'articolo 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, definisce le procedure di nomina e la composizione della stessa commissione, prevedendo che «[...] La commissione di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415 è nominata dal Prefetto ed è composta da quattro membri: un funzionario del Genio civile, uno dell'Ispettorato del lavoro, uno dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, uno dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, designati dalle rispettive amministrazioni.
  Il funzionario del Genio civile ha le funzioni di presidente. [...]
  A ciascuno dei componenti della commissione esaminatrice spettano i compensi dovuti ai funzionari dello Stato che fanno parte di commissioni esaminatrici per pubblici concorsi».
  Nell'ambito di un più ampio intervento di
spending review, è stato adottato in materia il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012. n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.», con cui è stato previsto che «A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano.»
  Tra i predetti organismi si è ritenuto di includere anche la commissione esaminatrice per il rilascio dei titoli di abilitazione per la manutenzione di ascensori e montacarichi.
  Stante la peculiarità della materia e, dunque, la necessaria competenza tecnica richiesta ai soggetti chiamati a valutare la sussistenza dei requisiti per il rilascio del certificato di abilitazione, anche in considerazione dei profili di sicurezza e di tutela della salute pubblica coinvolti, il Ministero dell'interno ha interessato il Consiglio di Stato in ordine alla possibilità di mantenimento in esercizio di detto organismo.
  L'organo di giustizia amministrativa, nell'ambito dell'adunanza della commissione speciale del 16 aprile 2014, ha espresso «Giudizio sfavorevole al mantenimento ... (della, n.d.r.) commissione per l'abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi (...), che ha il compito di effettuare le attività connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali per il conseguimento del certificato di abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi in servizio privato, rilasciato dal Prefetto. Tale commissione, oltre ad avere un costo di funzionamento non esiguo, appare priva del carattere di infungibilità».
  Allo stato, dunque, la competenza in materia di rilascio dei certificati di abilitazione all'esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi è da intendersi attribuita alle prefetture, che prive, però, del supporto della Commissione, presentano oggettive difficoltà in ordine alle conoscenze tecniche necessarie per la verifica dell'idoneità dei candidati al conseguimento del titolo abilitativo.
  A conferma dell'attenzione nei confronti di tali difficoltà operative, si rappresenta che anche la X Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati, nel parere espresso in data 22 ottobre 2014 sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, finalizzato a chiudere la procedura d'infrazione 2011/4064 per la corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, invita, tra l'altro, il Governo a valutare «l'opportunità di intervenire, nel primo provvedimento utile, e ad esempio in sede di recepimento della nuova direttiva europea in materia di sicurezza degli ascensori (direttiva 2014/33/UE), in relazione all'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, al fine di garantire agli interessati l'opportunità di conseguire il certificato di abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi, necessari per svolgere la relativa attività, ripristinando la Commissione prefettizia già prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, o individuando altro organo o istituzione con medesime competenze».
  In ogni caso, con riferimento ai singoli quesiti posti, preme far presente che:
   1) il Ministero dello sviluppo economico è sommariamente a conoscenza della situazione e ritiene necessario approfondirne tutti gli aspetti in un'apposita riunione con le altre amministrazioni interessate, già programmata in tempi brevi per mia iniziativa, quale Sottosegretario delegato;
   2) nella riunione citata, oltre a valutare tutte le possibili misure organizzative immediate e utili a porre rimedio alla grave criticità determinatasi, si potrà approfondire anche l'ipotesi di eventuali interventi in sede normativa volti a modificare o semplificare le modalità di conseguimento dell'abilitazione in questione e, ove occorra, l'assetto delle relative competenze;
   3) le soluzioni immediate e gli interventi a regime da individuare dovranno certamente tenere presente l'esigenza, in particolare in questo momento, di garantire l'accesso al mercato ai giovani ed a quanti comunque hanno svolto gli anni di apprendistato e frequentato corsi al fine di sostenere l'esame di abilitazione in questione;
   4) fino a nuovi interventi normativi in materia, che potrebbero eventualmente individuare anche casi di esenzione o altre semplificazioni, il predetto certificato di abilitazione rimane certamente necessario per svolgere l'attività di manutenzione in questione;
   5) un eventuale intervento normativo risolutivo del problema, ove ritenuto opportuno e necessario a seguito degli approfondimenti già programmati, potrà essere effettuato, come accennato in precedenza, in occasione delle prossime ulteriori modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, modifiche necessarie ai fini dell'attuazione della recente direttiva europea in materia di sicurezza degli ascensori (direttiva 2014/33/UE).

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economicoSimona Vicari.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

apparecchi di sollevamento

accesso all'occupazione

ascensore