ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06653

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 320 del 29/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: CIRACI' NICOLA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 29/10/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 29/10/2014
Stato iter:
23/11/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/11/2016
ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/11/2016

CONCLUSO IL 23/11/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06653
presentato da
CIRACÌ Nicola
testo di
Mercoledì 29 ottobre 2014, seduta n. 320

   CIRACÌ. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   l'ufficio del giudice di pace di Fasano, per effetto delle istanze inviate nei termini, prescritti dai comuni di Fasano e Cisternino, è stata inserita nell'elenco delle sedi di giudice di pace mantenuti in vita dal decreto ministeriale 7 marzo 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2014, n. 87 e recante «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;
   in forza del suindicato dettato normativo, ai comuni veniva imposto di indicare i nominativi dei dipendenti da distaccare presso l'ufficio del Giudice di pace entro il 28 giugno 2014; nello specifico, i comuni di Fasano e Cisternino si erano impegnati, con atti deliberativi di giunta, a individuare rispettivamente due e un dipendente per la gestione dell'ufficio;
   il comune di Fasano assolveva al proprio impegno con comunicazione datata 27 giugno 2014, mentre nessuna comunicazione perveniva da parte del comune di Cisternino. Con missiva pervenuta al protocollo del comune di Fasano il 10 luglio 2014, l'ufficio del Giudice di pace di Brindisi, nello svolgimento delle funzioni di coordinamento all'interno del distretto, comunicava la convocazione dei dipendenti comunali indicati per il giorno 15 luglio ore 8000 presso il medesimo ufficio, al fine di avviare il periodo di formazione/affiancamento. Sta di fatto che il comune di Fasano, preso atto che i dipendenti precedentemente indicati avevano formalizzato la revoca della propria disponibilità al distacco e che, in ogni caso, mancava la terza unità lavorativa prevista dal piano del fabbisogno, la cui indicazione era a carico del comune di Cisternino, con missiva del 16 luglio 2014 comunicava tali circostanze al Giudice di pace di Brindisi e chiedeva autorizzazione a posticipare il periodo di formazione onde consentire l'individuazione di altri lavoratori; la missiva veniva inviata, altresì, al Ministero presso l'ufficio competente (dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi – direzione generale del personale e della formazione);

   alcun riscontro perveniva dal Ministero della giustizia tanto che, anche a seguito della mozione approvata dal consiglio comunale di Fasano il 5 settembre 2014, l'amministrazione comunale formalizzava un ulteriore sollecito a mezzo raccomandata a.r. trasmessa il 10 settembre 2014. L'esiguità dei tempi residui (il 29 ottobre è, nelle previsioni normative, l'ultimo giorno di «esistenza» delle sedi distaccate prima dell'accorpamento) impone che il Ministero adotti un preciso indirizzo a beneficio dei tanti comuni che, allo stato, vertono in situazioni simili a quella del comune di Fasano;
   in particolare, si rendono necessarie due forme di intervento:
    a) riaprire i termini per la formazione del personale a beneficio dei comuni che non ne avessero ancora beneficiato, posticipando dunque il termine del 29 ottobre per gli accorpamenti;
    b) preso atto della difficoltà da parte dei comuni ad individuare personale disponibile al «distacco», autorizzare i competenti uffici ministeriali a esercitare il comando dei dipendenti attualmente in forza alle sedi di Giudice di pace affinché essi vengano presi in carico dai relativi comuni sede degli uffici; ciò consentirebbe di avere personale già formato e di ovviare alle problematiche connesse al distacco di personale interno –:
   quali siano gli indirizzi del Ministro su tale argomento e quali forme di intervento si intendano adottare al fine di consentire il mantenimento dell'ufficio di Fasano e degli altri comuni che vertono in situazioni simili. (4-06653)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 novembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 708
4-06653
presentata da
CIRACÌ Nicola

  Risposta. — Mediante l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante chiede – nel contesto di una più ampia ricostruzione degli esiti della revisione delle circoscrizioni giudiziarie – quali iniziative possano essere assunte per il ripristino dell'ufficio del giudice di pace di Fasano, in considerazione dell'interesse al mantenimento del presidio formalizzata dal comune.
  Come noto, il Ministero della giustizia ha ormai consolidato il processo di adeguamento della geografia giudiziaria conseguente al riordino complessivo degli uffici di primo grado, disposto con l'adozione dei decreti legislativi n. 155 e 156 del 7 settembre 2012, e successive modificazioni.
  La revisione degli uffici di primo grado ha costituito una delle più rilevanti riforme strutturali degli ultimi anni, comportando un significativo incremento di efficienza del sistema giudiziario attraverso il recupero di economie di scala e, soprattutto, il miglioramento dei tempi e della qualità delle decisioni giudiziarie in virtù della promozione del principio di specializzazione.
  La riforma ha, certamente, avviato un significativo processo di risparmio di spesa, in corso di progressiva implementazione e verifica, così come sono oggetto di continuo monitoraggio gli effetti degli interventi attuati, anche al fine di individuare possibili rimedi correttivi alle criticità evidenziate nella fase attuativa.
  Con particolare riferimento alla riforma della geografia giudiziaria degli uffici del giudice di pace, va evidenziato come, in attuazione della delega concessa al Governo con la legge n. 148 del 2011, sia stata disposta, tra l'altro, la soppressione di 666 presidi del giudice di pace, tra cui l'ufficio con sede in Fasano.
  In corrispondenza della considerevole riduzione delle strutture giudicanti su tutto il territorio nazionale, il legislatore delegato ha, tuttavia, previsto, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2012, che gli enti locali interessati potessero richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace soppressi, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, nonché del fabbisogno del personale amministrativo, messo a disposizione dagli enti medesimi.
  Il comune di Fasano ha inteso avvalersi di tale facoltà richiedendo, con nota del 27 giugno 2014, il mantenimento del soppresso ufficio del giudice di pace avente sede nel medesimo comune.
  Con successiva comunicazione in data 16 luglio 2014, tuttavia, lo stesso comune comunicava la sopravvenuta indisponibilità delle risorse da avviare alla necessaria attività formativa, richiedendo una proroga del termine.
  Secondo le osservazioni pervenute dalla competente direzione generale, l'ente locale avrebbe, invece, dovuto individuare unità di personale alternative quale adempimento indispensabile e prodromico alla eventuale autorizzazione all'avvio a formazione oltre i termini previsti dalla circolare di attuazione del 15 aprile 2014.
  Di conseguenza, è stato adottato il decreto ministeriale di esclusione dell'ufficio del giudice di pace di Fasano dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, individuate dall'allegato I del già citato decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive modificazioni.
  Al fine di rivalutare le disponibilità successivamente manifestate dagli enti locali che non si erano tempestivamente avvalsi delle procedure finalizzate al mantenimento degli uffici del giudice di pace, la finestra temporale è stata ulteriormente ampliata.
  Con il recente decreto ministeriale del 27 maggio 2016 è stata, difatti, definitivamente perfezionata la complessa procedura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 156, in attuazione delle disposizioni relative al mantenimento degli uffici del giudice di pace soppressi con oneri a carico degli enti locali, in conformità a quanto prescritto con legge n. 11 del 27 febbraio 2015 ed alle statuizioni della circolare ministeriale del 12 maggio 2015, concernente «istruzioni per il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2015, n. 11».
  Al fine di agevolare le iniziative che hanno consentito agli enti locali interessati di poter conservare gli uffici del giudice di pace originariamente soppressi, il termine entro cui la formazione del personale destinato agli uffici avrebbe dovuto essere concluso è stato, come noto, successivamente prorogato al 31 maggio 2016 con l'articolo 2-ter del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
  Per effetto delle determinazioni assunte con il citato decreto ministeriale sono stati, pertanto, ripristinati, con oneri a carico degli enti locali richiedenti, 51 uffici del giudice di pace, coniugando esigenze di prossimità della giurisdizione con le misure di contenimento della spesa pubblica.
  Con il citato decreto, tuttavia, non è stato possibile disporre il ripristino dell'ufficio del giudice di pace di Fasano in quanto il comune ha formulato espressa revoca dell'istanza presentata.
  In presenza di un atto di natura abdicativa, in quanto la volontaria assunzione degli oneri connessi al funzionamento e alla erogazione del servizio giustizia da parte dell'ente locale richiedente il mantenimento della sede giudiziaria costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dal citato articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, il Ministero non ha potuto che prendere atto del mutato orientamento del comune interessato, adottando le conseguenti determinazioni previste dalla legge.
  La revoca dell'istanza diretta al mantenimento dell'ufficio del giudice di pace comporta, difatti, il venir meno del requisito necessario a consentire la permanenza del presidio giudiziario, determinando automaticamente la vigenza delle disposizioni soppressive previste dai decreti legislativi n. 156 del 2012 e n. 14 del 2014, in attuazione della delega prevista dalla richiamata legge 14 settembre 2011, n. 148.
Il Ministro della giustiziaAndrea Orlando.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

magistrato non professionale

giudice

formazione professionale