ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06649

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 320 del 29/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 29/10/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29/10/2014
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29/10/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 10/11/2014
Stato iter:
05/09/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/09/2016
DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 05/09/2016

CONCLUSO IL 05/09/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06649
presentato da
PILI Mauro
testo di
Mercoledì 29 ottobre 2014, seduta n. 320

   PILI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il sottoscritto interrogante il 4 gennaio 2010 ha presentato una proposta di legge denominata Paris (Piano attuativo, riequilibrio insulare Sardegna) nella quale si pone l'obiettivo del riequilibrio economico, infrastrutturale e sociale dell'isola con le regioni italiane ed europee;
   nella proposta di legge è prevista una norma che recita:
«articolo 5 – ZONA FRANCA INTEGRALE
    1) Al fine di recuperare gli effetti del divario insulare e le ripercussioni economiche e sociali rispetto alle altre regioni italiane ed europee il territorio della Regione Sardegna è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca;
    2) Le modalità d'attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri dell'economia, dello sviluppo economico e il Presidente della regione Sardegna.
    3) Sino all'entrata in vigore del regime di zona franca di cui al comma 1 previsto per il territorio della regione Sardegna è consentita la immissione in consumo finalizzato alla produzione in detto territorio per il fabbisogno locale di prodotti indicati da apposito decreto del Ministro dell'economia in esenzione dal dazio, dalle imposte erariali di fabbricazione ed erariali di consumo.
    4) Tale norma ha una durata di anni dieci, prorogabili con analogo decreto;
   tale norma si inquadra nell'attuazione dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale che prevede la misurazione e la compensazione del divario insulare, sia sul piano economico che fiscale»;
   il decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75 «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998 prevede:
    «1. In attuazione dell'articolo 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono istituite nella regione zone franche, secondo le disposizioni di cui ai regolamenti CEE n. 2913/1992 (Consiglio) e n. 2454/1993 (Commissione), nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili.
    2. La delimitazione territoriale delle zone franche e la determinazione di ogni altra disposizione necessaria per la loro operatività viene effettuata, su proposta della regione, con separati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
    3. In sede di prima applicazione la delimitazione territoriale del porto di Cagliari e quella di cui all'allegato dell'atto aggiuntivo in data 13 febbraio 1997, dell'accordo di programma dell'8 agosto 1995 sottoscritto con il Ministero dei trasporti».
   la regione Sardegna con deliberazione N. 39/30 del 26 settembre 2013 ha previsto:
    a) di proseguire e reiterare le azioni nei confronti dello Stato italiano affinché lo stesso formalizzi l'istanza all'Unione europea volta ad ottenere l'extradoganalità di tutto il territorio della Sardegna (zona franca integrale) conseguibile o con la modifica/integrazione del codice doganale europeo, aggiungendo la Sardegna agli altri territori extra-doganali individuati dallo Stato italiano, ovvero dando seguito a quanto previsto dal medesimo codice in materia di determinazione delle zone franche dove si stabilisce che «Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale dell'Unione a zona franche per ogni zona franca, lo Stato membro stabilisce l'area interessata e i punti di entrata e di uscita»;
    b) di proporre alla Presidenza del Consiglio dei ministri, interpretando estensivamente il decreto legislativo n. 75 del 1998, un'unica perimetrazione dell'intero territorio regionale quale coincidente con i confini naturali dell'isola e delle sue isole minori circostanti;
   la regione ha chiesto all'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'immediata attivazione della zona franca di Cagliari con gli adempimenti di competenza di cui all'articolo 3 del Reg.CE n. 2562/90 –:
   se il Governo abbia formalmente avanzato la richiesta all'Unione europea per la modifica o integrazione del codice doganale europeo, aggiungendo la Sardegna agli altri territori extra doganali individuati dallo Stato italiano;
   se la Presidenza del Consiglio abbia valutato la proposta della regione Sardegna di interpretare estensivamente il decreto legislativo n.75 del 1998 con un'unica perimetrazione dell'intero territorio regionale quale coincidente con i confini naturali dell'isola e delle sue isole minori circostanti e se, in tal senso, abbia deliberato o intenda farlo e con quali tempi;
   se l'Agenzia abbia dato riscontro alla richiesta della regione oppure quale sia l'intendimento della stessa;
   se la norma proposta dal Governo per la modifica dell'articolo 10 dello statuto della regione Sardegna necessiti di norme di attuazione specifiche. (4-06649)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 5 settembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 669
4-06649
presentata da
PILI Mauro

  Risposta. — In merito al documento di sindacato ispettivo in esame, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Con riferimento alla richiesta agli organismi comunitari per un'eventuale modifica del codice doganale comunitario, al fine di includere, tra i territori posti al di fuori della linea doganale comunitaria anche la regione Sardegna, si segnala che la normativa doganale è materia di esclusiva competenza dell'Unione europea e che l'individuazione del «territorio doganale della Comunità» è stabilita dal diritto comunitario.
  In particolare, si evidenzia che l'articolo 4 del codice doganale dell'unione [di cui al regolamento (UE) n. 952/13 del Consiglio del 9 ottobre 2013], definisce tale territorio come l'insieme dei territori geografici dei singoli Stati membri fatta eccezione per specifiche e limitate parti di essi. Per quanto attiene al territorio della Repubblica italiana, l'articolo 4 citato prevede che lo stesso sia interamente incluso nel territorio doganale comunitario, fatta eccezione per il territorio dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio.
  Pertanto, l'eventuale modifica del territorio doganale comunitario, nel senso prospettato dall'interrogante, potrebbe essere attuata esclusivamente attraverso la modifica dell'articolo 4 del suddetto codice doganale che deve avvenire mediante uno strumento normativo di pari rango (regolamento comunitario).
  Quanto alla possibilità di interpretare estensivamente il contenuto del decreto legislativo n. 75 del 1998, si fa presente, in primo luogo, che, per quanto estensiva, l'interpretazione, come è noto, non può andare contro il significato della legge, e, quindi, nella fattispecie, non può costituire idonea base giuridica per legittimare la delimitazione di un territorio come zona franca.
  In secondo luogo, va precisato che le zone franche di cui al decreto legislativo n. 75 del 1998 sono parti dei territorio doganale dell'Unione europea e sono soggette alla vigilanza da parte dell'autorità doganale ai sensi degli articoli 243 e seguenti del citato codice doganale dell'Unione [Regolamento (UE) n. 952/2013, citato].
  In tal senso, appare evidente che un'eventuale estensione della zona franca a tutto il territorio regionale della Sardegna renderebbe impossibile assicurare una qualsiasi forma di controllo da parte dell'autorità doganale e quindi il rispetto della normativa dell'Unione europea.
  Per quanto concerne, invece, il punto del documento di sindacato ispettivo riguardante la richiesta avanzata dalla regione Sardegna all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'attivazione della zona franca di Cagliari, «con gli adempimenti di competenza di cui all'articolo 3 del reg. CE n. 2562/90», si precisa quanto segue.
  Con il decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, sono state individuate per la regione autonoma della Sardegna le aree da adibire a zone franche doganali nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili. L'articolo 2 del medesimo decreto n. 75 del 1998 demanda a separati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta della regione, la delimitazione territoriale delle zone franche e la determinazione di ogni altra disposizione necessaria per la loro operatività. Per la sola zona franca di Cagliari è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2001 recante «Ulteriori disposizioni per l'operatività della zona franca di Cagliari» che ha individuato nella società consortile per azioni «Zona franca di Cagliari» l'ente gestore.
  Tale società ha presentato soltanto in data 10 ottobre 2013 al competente ufficio territoriale delle dogane di Cagliari il piano operativo relativo all'attivazione della suddetta zona franca, tuttora rimasto inattuato. I presunti ritardi accumulati relativamente all'attivazione della zona franca di Cagliari non paiono quindi attribuibili all'amministrazione doganale, ma alla mancata messa in atto delle opere strutturali da parte dell'ente gestore ovvero dell'autorità portuale di Cagliari.
  È, comunque, il caso di segnalare che il regolamento (CEE) n. 2562/90 è stato abrogato dal regolamento (CEE) n. 2454/93, anch'esso, peraltro, non più in vigore dopo le recenti modifiche alla complessiva disciplina doganale comunitaria.
  In ordine, infine, alla necessità o meno di introdurre specifiche norme di attuazione relative alla «norma proposta dal Governo per la modifica dell'articolo 10 dello Statuto», non risulta del tutto chiara la richiesta formulata dall'interrogante.
  Non risultando, allo stato, una proposta di modifica dell'articolo 10 dello Statuto, si può dedurre che nell'interrogazione si voglia far riferimento alla modifica del suddetto articolo avvenuta ad opera dell'articolo 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, adottata a seguito degli accordi con la regione, a norma dell'articolo 54, quinto comma dello Statuto di autonomia.
  In ogni caso, le vigenti disposizioni di cui all'articolo 10 non necessitano di specifica disciplina di attuazione, salve le misure già concordate con l'amministrazione finanziaria, quale, ad esempio, una apposita convenzione tra la regione e l'agenzia delle entrate per le modalità operative per la fruizione delle compensazioni ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997.
La Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanzePaola De Micheli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto comunitario

regime doganale comunitario

zona franca