ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06645

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 320 del 29/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 29/10/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29/10/2014
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29/10/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 03/11/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06645
presentato da
PILI Mauro
testo di
Mercoledì 29 ottobre 2014, seduta n. 320

   PILI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è senza dubbio alcuno un'organizzazione capillare con i suoi 377 distaccamenti permanenti e le sue 219 sedi di distaccamenti gestiti dal personale volontario;
   ad oggi il contingente permanente consta di oltre 31.600 unità, e i vigili del fuoco volontari attivi sono circa 20.000, su una base di 100.000 iscritti nelle liste, mentre sono 65.000 i richiami di 20 giorni che vengono programmati ogni anno con il loro contributo, garantendo così la funzionalità del Corpo nell'intero territorio nazionale e la funzionalità dei comandi provinciali;
   il Corpo secondo le stime che il Ministro dell'interno pro tempore aveva reso in audizione alla I Commissione affari istituzionali della Camera dei deputati il 14 aprile 2011, soffre di una sottodotazione che allora era stata quantificata in 3.000 unità;
   ad oggi, le carenze sono di maggiore entità a seguito del blocco del turn over che si è protratto negli anni 2011 e 2012 e che solo in parte è stato sbloccato per l'anno 2013. Alle 3.000 unità indicate dal Ministro, andrebbero aggiunte le 10.000 unità stabilite nel programma ministeriale «Soccorso Italia in 20 minuti» che prevede l'apertura nel territorio nazionale di nuovi distaccamenti volontari, proprio per garantire un soccorso più immediato e capillare;
   il vigile del fuoco discontinuo svolge un'attività retribuita, rappresentando un'eccezione all'impianto normativo italiano sul volontariato: infatti il vigile del fuoco volontario percepisce un corrispettivo in denaro per l'attività prestata con modalità simili e di entità pari a una retribuzione;
   nonostante questo, il richiamo in servizio del personale volontario – e soprattutto discontinuo – dei vigili del fuoco non costituisce rapporto di lavoro a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal comma 12 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha introdotto la lettera c-bis) tra le esclusioni nel campo di applicazione della normativa sui contratti a tempo determinato del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES»;
   si tratta di una norma altamente lesiva dei diritti dei volontari dei vigili del fuoco e che tende a eludere, per via normativa, la corretta applicazione non solo del diritto del lavoro, ma anche dei più elementari diritti di non discriminazione e di pari trattamento tra lavoratori sanciti dal diritto europeo e costituzionale;
   alcuni tribunali, infatti, stanno riconoscendo giudizialmente ai vigili del fuoco discontinui il diritto a ottenere il riconoscimento per intero di tutte le voci di indennità previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) del comparto dei vigili del fuoco, nonché il trattamento di fine rapporto (TFR);
   oltre che un danno erariale per lo Stato, che è condannato a risarcire le vittime della discriminazione nonché a pagare le spese del giudizio, è anche un danno di immagine per il Ministero dell'interno, che deve soccombere in giudizio in una causa che riguarda la tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori, obiettivo che dovrebbe essere una priorità per le istituzioni;
   il quadro normativo complessivo, inoltre, risulta essere contraddittorio a dimostrazione che non regge la tesi sostenuta dalla citata lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 368 del 2001;
   si prevede, nel suddetto quadro normativo, per il vigile del fuoco discontinuo il passaggio dallo stato (eventualmente presente) di disoccupato a quello di occupato negli elenchi dell'ufficio del collocamento pubblico, per il periodo del richiamo in servizio;
   è proprio sulla base dei giorni di contribuzione quali vigili del fuoco discontinui, che si accede alla liquidazione della disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti;
   occorre chiudere definitivamente con una positiva soluzione il deprimente problema del precariato nei vigili del fuoco –:
   se il Governo non intenda:
    a) assumere un'apposita iniziativa normativa con la quale venga riconosciuto lo status di precari della pubblica amministrazione;
    b) predisporre un'unica graduatoria DISCONTINUI - VOLONTARI aggiornata;
    c) attivare una procedura di stabilizzazione, con prove ginniche e visite mediche, alle quali potranno partecipare tutti coloro che al 31 dicembre 2014 non abbiano superato il 45o anno di età + 2 (come da decreto presidenziale) e abbiano effettuato non meno di 120 giorni di servizio negli ultimi 5 anni;
    d) tutelare tutti quei volontari che per vari motivi (età - prove ginniche) o che non riusciranno a diventare idonei come (permanenti), con altre mansioni all'interno del quadro di attività legate all'attività del Corpo. (4-06645)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione civile

disoccupazione

diritto del lavoro