ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06635

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 320 del 29/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: GRIBAUDO CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/10/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 29/10/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06635
presentato da
GRIBAUDO Chiara
testo di
Mercoledì 29 ottobre 2014, seduta n. 320

   GRIBAUDO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 1o settembre 2011, recante «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69», che modifica gli articoli 22 e seguenti della legge n. 689 del 24 novembre 1981, recante «Modifiche al sistema penale», disciplina l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione e prevede che il trasgressore, a seguito di accertamento ispettivo in materia di lavoro e legislazione sociale, possa impugnare l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla direzione territoriale del lavoro ma non il verbale unico di accertamento ispettivo;
   l'Inps, l'Inali e gli altri enti previdenziali, al fine di quantificare correttamente i premi e i contributi dovuti dalle aziende, emettono avviso di accertamento o avviso di addebito o redigono verbale unico di contestazione. Avverso detti provvedimenti è prevista un'autonoma impugnazione dinanzi a giudici diversi e il contestuale incardinamento di più procedimenti giudiziari;
   da ciò deriva che le imprese che vogliano contestare gli addebiti per premi e contributi Inps ed Inali dovranno attivarsi per impugnare in giudizio i singoli atti amministrativi di tali enti con processi separati ed autonomi ai sensi degli articoli 409 e 442 del codice di procedura civile ferma restando, invece, l'applicazione della legge n. 689 del 1981 per l'impugnazione-ingiunzione per le relative sanzioni amministrative di competenza della direzione territoriale del lavoro;
   successivamente, definito il procedimento di primo grado, l'eventuale appello spetta, nel caso di INPS è INAIL, alle avvocature regionali interne e, nel caso delle direzioni territoriali del lavoro, all'Avvocatura dello Stato che viene delegata ex lege alla rappresentanza e difesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dinanzi alle corti d'appello d'Italia;
   in base a quanto descritto, i soggetti opponenti si trovano ad affrontare in tempi diversi più processi e gradi di giudizio aventi ad oggetto i medesimi accertamenti ispettivi. In totale i giudizi azionati potrebbero raggiungere il numero di nove. Per un medesimo accertamento ispettivo, dunque, sono previsti processi diversi, seppur regolati da riti analoghi, con diverse modalità di acquisizione della prova, che, al momento, presuppongono una difesa tecnica nel solo caso dei giudizi in materia previdenziale e assicurativa per INPS ed INAIL. Di fatto, tuttavia, i giudici applicano le medesime regole processuali richiedendo una competenza tecnica in tutti i giudizi, senza che vi sia la possibilità di riunire i processi, Inoltre, all'esito del giudizio, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non è mai riconosciuto l'onorario di giudizio ai funzionari abilitati all'esercizio della professione che svolgono una funzione di rappresentanza e difesa nei processi;
   le remunerazioni, gli inquadramenti contrattuali e gli incentivi di coloro che lavorano presso l'INPS e l'INAIL e coloro che rappresentano l'amministrazione in giudizio presso la direzione territoriale del lavoro sono differenti, pur svolgendo, di fatto, tali soggetti le medesime mansioni;
   ai sensi del regio-decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611, «Approvazione del Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato», l'Avvocatura dello Stato è competente a trattare in appello le controversie giudiziarie aventi ad oggetto la contestazione degli illeciti amministrativi delle direzioni territoriali del lavoro. Diversamente l'Inps, l'Inail e gli altri enti previdenziali trattano autonomamente in sede regionale tali impugnazioni;
   questa difformità di competenze e di funzioni determina disomogeneità applicativa delle disposizioni di legge e una proliferazione di contenziosi giudiziari a danno della certezza del diritto, con un considerevole costo per i soggetti direttamente coinvolti e un evitabile spreco di risorse pubbliche –:
   se non si reputi opportuno assumere iniziative per riconoscere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli onorari relativi alla difesa tecnica nei giudizi in materia giuslavoristica, garantendo in tal modo nuove entrate per lo Stato;
   se si intenda rendere noti i dati relativi a quali e quante sentenze di primo grado contro le direzioni territoriali del lavoro vengano impugnate dall'Avvocatura dello Stato (nonostante la richiesta esplicita di impugnazione delle direzione territoriale del lavoro o del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) ed in quanti casi l'Avvocatura dello stato rimanga contumace nel caso di giudizi di appello al fine di verificare il rispetto dei parametri minimi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
   se si intendano rendere noti i dati di partecipazione nei giudizi di primo grado delle direzioni territoriali del lavoro e le percentuali di successo nelle controversie giudiziarie;
   se non si ritenga opportuno e necessario affidare, attraverso apposita iniziativa normativa, la difesa tecnica in primo ed in secondo grado ai funzionari abilitati all'esercizio della professione che svolgono già funzioni di rappresentanza in giudizio presso le singole direzioni territoriali del lavoro;
   se il Governo non ritenga opportuno assumere iniziative per colmare, a parità di mansioni svolte, il gap normativo esistente tra funzionari abilitati e ai colleghi di INPS e INAIL che svolgono le stesse mansioni, attraverso il riconoscimento di posizioni organizzative (già previste dall'articolo 18 CCNL 1998/2001 e dall'articolo 5 del CCNL Ministero del lavoro e delle politiche sociali) o altri incentivi che tengano conto del merito e dell'elevata professionalità, considerata altresì, l'eliminazione dalla vicedirigenza (introdotta dalla legge 15 luglio 2002, n. 145 e poi abrogata con l'articolo 5, del decreto-legge 6 luglio 2002, n. 95) e la mancata attuazione dell'area dei professionisti prevista dal CCNL comparto Ministeri del 1998/2001 ai sensi degli articoli 36 e 38, con termine per l'istituzione fissato al 30 settembre 1999 e confermata nel successivo CCNL 12 giugno 2003, e mai attuata.
(4-06635)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto collettivo

retribuzione del lavoro

funzionario